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Riforma del Condominio: Conto corrente, sito web, animali domestici, validità delle delibere:

Riforma condominio
Sintesi del testo approvato alla Camera
Tra le tante le novità in materia di condominio, approvate alla Camera il 23 settembre 2012 ed
attualmente al vaglio del Senato, ricordiamo:
Sito web
L’assemblea condominiale decide se attivare un sito internet del condominio, con accesso protetto
da password, per la consultazione da parte degli interessati e l’ottenimento in formato digitale dei
reso conti mensili.
Assicurazione condominiale
I condomini devono sottoscrive, al momento della nomina dell’amministratore, una polizza
individuale a carico dei condomini che copre gli atti compiuti negli anni del mandato.
Carica amministratore
La carica dell’amministratore viene prorogata a due anni. Questi può essere licenziato nel caso di
gravi irregolarità fiscali o di mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale, per
la gestione secondo modalità che possono generare confusione tra il patrimonio del condominio e
il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini.
Per ricoprire la carica di amministratore non è più indispensabile essere iscritto nel registro degli
amministratori, ma sono necessari i seguenti requisiti:
• titolo di studio (almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado)
• corso di formazione iniziale
• assicurazione professionale
L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o
da terzi su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica. 3
Maggioranze condominiali per la costituzione dell’assemblea
In prima convocazione la maggioranza si raggiunge con i due terzi del valore dell’edificio e la
maggioranza dei partecipanti al condominio; in seconda convocazione, invece, la maggioranza è
data dal numero dei condomini presenti.
Si precisa, inoltre, che lo svolgimento e le convocazioni delle assemblee non possono avvenire nei
giorni in cui ricorre una festività religiosa riconosciuta.
Maggioranze per le delibere
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
numerica degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, in prima convocazione.
In seconda convocazione la deliberazione è data dalla maggioranza degli intervenuti e con un
numero di voti pari ad un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni approvate con la maggioranza indicata riguardano:
• la nomina e revoca dell’amministratore di condominio
• gli interventi di manutenzione e riparazione straordinaria volti a migliorare la sicurezza e la
salubrità degli edifici e degli impianti
• gli interventi volti ad abbattere le barriere architettoniche
• gli interventi per l’installazione di impianti di videosorveglianza
• gli interventi per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o
dell’edificio
• gli interventi per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione,
fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi
• gli interventi per l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva
Presenza animali
Non è possibile vietare la presenza di animali domestici all’interno del condominio.
Impianti centralizzati
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato, purché la quota condominiale
per la manutenzione straordinaria dell’impianto venga comunque pagata. 4
Repertorio condominiale
Sono stati aboliti i repertori condominali, allocati in ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del
Territorio, in cui venivano depositati le delibere condominiali, i regolamenti, i bilanci e le anagrafe
dei condomini.

Fonte: BibLus-net by ACCA - www.acca.it/biblus-net

Andrea Danti Geometra Firenze