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Decreto semplificazioni 5/2012 convertito in legge 04/04/2012, n. 35

Disciplina dei contratti pubblici
Al fine di semplificare le procedure inerenti i contratti pubblici, sono introdotte modifiche al Codice dei Contratti Pubblici ed al relativo Regolamento di attuazione, D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 e D.P.R. 05/10/2010, n. 207.


Viene istituita, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che a partire dal 01/01/2013 acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice. La verifica del possesso dei suddetti requisiti richiesti per la partecipazione alla gare per l’affidamento di contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori avverrà esclusivamente tramite detta Banca dati nazionale.


Sono introdotte misure inerenti la sponsorizzazione di interventi sui beni culturali . In particolare le amministrazioni aggiudicatrici competenti possono procedere alla ricerca di sponsor per il finanziamento o la realizzazione di interventi, mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione. Della pubblicazione de bando è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani nazionali, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, in caso di importo superiore alle soglie comunitarie, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, che conterrà una descrizione degli interventi, dei tempi di realizzazione e del tipo di sponsorizzazione che si intende acquisire, di puro finanziamento o tecnica. L’amministrazione potrà infatti avvalersi di una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto, oppure di una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione ed alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor.


Responsabilità solidale negli appalti
Viene riscritto il comma 2 dell’art. 29 del D. Leg.vo 10/09/2003, n. 276 inerente la responsabilità solidale negli appalti di opere o servizi. Nella nuova formulazione il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori, oltre i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali, anche le quote di trattamento di fine rapporto ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto. Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.


Conformità degli impianti
Viene introdotta la dichiarazione unica di conformità degli impianti, che elimina l’attuale duplicazione nelle certificazioni di conformità. La dichiarazione unica di conformità, il cui modello sarà approvato con decreto ministeriale, sostituirà, infatti, la dichiarazione resa con i modelli di cui agli Allegati I e II del D.M. 22/01/2008, n. 37 e, per gli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del D.M. 37/2008, la dichiarazione di cui all’art. 284 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152.


Parcheggi pertinenziali
Viene modificata la norma che vieta la cessione dei parcheggi, realizzati ai sensi dell’art. 9 della L. 24/03/1989, n. 122, separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.


I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare
alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli , ad eccezione di espressa
previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato
l’atto di cessione .».


Impianti negli edifici
Viene meglio specificato l’ambito di riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici. Detta abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. 22/01/2008, n. 37, concerne, alle condizioni previste dal medesimo art. 3, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.

SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

Con modifica al comma 1, dell’art. 19, della L. 07/08/1990, n. 241, sono semplificate le procedure amministrative mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con particolare riferimento alla presentazione di attestazioni e asseverazioni da parte di tecnici abilitati. La SCIA dovrà essere corredata da attestazione o asseverazione di tecnici abilitati solo nei casi in cui queste siano espressamente previste dalla normativa vigente.