Nomina del Coordinatore per la Sicurezza (CSP e CSE): Obblighi e Tutela della Committenza (Ott.26)

Nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, la designazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) rappresenta un adempimento cruciale e obbligatorio per legge non appena è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.


Partendo dal presupposto che nominare un CSP / CSE diventa un OBBLIGO soltanto in alcuni specifici casi (vedasi sopra), il D.Lgs 81/2008 e smi specifica che in OGNI cantiere la sicurezza va rispettata e fatta rispettare.


DA CHI ?


-Dall' impresa affidataria / esecutrice per quanto riguarda la "propria" sicurezza interna (SE PRESENTE)


-Dal singolo Lavoratore autonomo per quanto riguarda la "propria" sicurezza


-Dalla Committenza in particolar modo nell' ambito della gestione della sicurezza del luogo di lavoro e nella "vigilanza generale" sul cantiere


Queste le "condizioni operative standard", ma ci sono anche delle "zone GRIGIE" in cui la nomina del CSP / CSE è SPESSO considerata UGUALMENTE come necessaria e quindi sanzionata (se tale nomina non c'è stata) in caso di controllo ispettivo da parte degli organi competenti e che potrebbe portare a condanna del Committente nel caso si dovesse verifcare un infortunio "importante" sul proprio cantiere.


Caso particolare sul quale il D.Lgs 81/2008 non si è MAI espressamente pronunciato ...è la presenza su un singolo cantiere di un numero "X" di lavoratori autonomi (i classici artigiani).


Ha fatto storia al riguardo la condanna di un Committente (Cassazione Penale Sez. 4, 16 Gennaio 2009 n.1770) che è stato condannato per mancanza di coordinamento fra due lavorazioni esercitate rispettivamente da 2 lavoratori autonomi.


CASO TIPICO IL RIFACIMENTO DI UN SERVIZIO IGIENICO PRESENTE NEL NOSTRO APPARTAMENTO oppure in generale OPERE A TIPOLOGIA MINORE ove spesso assistiamo alla presenza (anche non contemporanea) di alcuni artigiani, vedasi muratore, idraulico, elettricista, cartongessista, escavatorista, etc ognuno incaricato di una singola e specifica lavorazione.


Nello specifico caso......considerando il fatto che il L.A. a differenza di una impresa strutturata NON possiede procedure volte al coordinamento e gestione "organizzata" del cantiere....significa che "ognuno pensa a sè stesso".... ed a volte si verificano situazioni potenzialmente pericolose che potrebbero essere evitate grazie alla presenza di una figura specializzata nella gestione sicurezza sul cantiere.


In attesa di uno specifico inquadramento normativo (forse un giorno...) che vada a modificare le disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e di equiparare, ai fini della loro applicazione, i lavoratori autonomi alle imprese, NOI consigliamo per la Vostra sicurezza di nominare sempre un CSE anche se ad ora non è espressamente richiesto dalla normativa in materia in presenza di un numero "X" di L.A. sul Vostro cantiere.


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