Licenziamenti nel Nuovo Contratto a Tutele Crescenti
Con l’entrata in vigore del c.d. JOBS ACT, che disciplina il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è stata introdotta una nuova disciplina dei licenziamenti che in parte sostituisce la normativa precedente sui licenziamenti.
Innanzitutto la nuova disciplina sui licenziamenti si applica soltanto ed esclusivamente ai lavoratori subordinati (non dirigenti) assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, anche all’esito della conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato.
Per tali lavoratori le tutele nelle ipotesi di licenziamento illegittimo consistono quasi esclusivamente in una indennità economica parametrata alla anzianità di servizio del lavoratore ed esente da contribuzione, sulla quale il giudice non può effettuare alcuna valutazione discrezionale.
La reintegrazione, oltre che nei licenziamenti discriminatori, nulli e intimati oralmente, resta possibile solo nei licenziamenti disciplinari qualora venga provata dal lavoratore l’insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento.
Non si applicano a questi licenziamenti, le norme del c.d. rito Fornero, ma quelle del processo ordinario del lavoro (artt. 414 c.p.c. e seguenti).
Innanzitutto la nuova disciplina sui licenziamenti si applica soltanto ed esclusivamente ai lavoratori subordinati (non dirigenti) assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, anche all’esito della conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato.
Per tali lavoratori le tutele nelle ipotesi di licenziamento illegittimo consistono quasi esclusivamente in una indennità economica parametrata alla anzianità di servizio del lavoratore ed esente da contribuzione, sulla quale il giudice non può effettuare alcuna valutazione discrezionale.
La reintegrazione, oltre che nei licenziamenti discriminatori, nulli e intimati oralmente, resta possibile solo nei licenziamenti disciplinari qualora venga provata dal lavoratore l’insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento.
Non si applicano a questi licenziamenti, le norme del c.d. rito Fornero, ma quelle del processo ordinario del lavoro (artt. 414 c.p.c. e seguenti).
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