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Contributo unificato: i procedimenti esenti

I procedimenti civili ed amministrativi sono soggetti al contributo unificato, salvo determinate ipotesi (esempio: rito del lavoro, famiglia, minori, etc.)

I costi di un procedimento giudiziario in materia civile e commerciale comprendono da un lato le spese relative alla procedura, dall'altro le spese e gli onorari relativi alla difesa legale.

Le spese relative alla procedura sono costituite da un contributo unificato per la iscrizione della causa a ruolo e da altre voci di spesa che possono essere anche eventuali (come per esempio le spese di consulenza tecnica e i diritti di copia degli atti).

Il contributo unificato è previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) ed è dovuto, per ciascun grado di giudizio e per ogni processo civile, ivi compresa la procedura fallimentare e di volontaria giurisdizione, salvo i casi di esenzione previsti per legge.

In particolare, sono esenti dal pagamento del contributo unificato:

i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al libro IV del codice di procedura civile (asd esempio: separazione personale dei coniugi; divorzio; disposizioni relative ai minori; disconoscimento di paternità; rapporti patrimoniali tra coniugi; il processo relativo all’assegno di mantenimento dei figli e comunque tutti i processi relativi alla prole (per es. procedimenti riguardanti la potestà genitoriale);

  • i processi del lavoro (ad esmepio: impugnazione del licenziamento; differenze retributive; previdenza)
  • i processi cautelari (per es. sequestri a tutela di crediti);
  • il processo in materia tavolare;
  • il processo esecutivo per consegna e rilascio;
  • i regolamenti di competenza e di giurisdizione.
  • l’esercizio dell’azione civile di risarcimento danni nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato se viene chiesta soltanto la condanna generica del responsabile; se invece viene chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto se la domanda è accolta.

Le ragioni della esenzioni devono risultare da apposita dichiarazione della parte contenute nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

In caso di mancato o insufficiente versamento del contributo unificato, l'ufficio giudiziario ove si svolge il procedimento, notifica al debitore un invito al pagamento ai sensi dell'articolo 248 del Testo Unico delle spese di giustizia, con l'espressa avvertenza che il mancato pagamento del contributo unificato entro un mese comporterà l'applicazione della sanzione che sarà comunicata con separato provvedimento.

La sanzione è stata introdotta dall'articolo 21, comma 2, del Decreto Legge del 4 luglio 2006 n. 233 convertito con modifiche dalla Legge del 4 agosto 2006 n. 248.

Essa si applica, quindi, ai processi iscritti successivamente all'entrata in vigore della Legge del 4 agosto 2006 n. 248.

L'Agenzia delle Entrate, con nota del 7 settembre 2007 n. 242, ha individuato negli uffici giudiziari la competenza all'irrogazione della suddetta sanzione.

Il provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione dovrà essere notificato alla parte personalmente presso la residenza e dovrà contenere l'espressa indicazione della impugnabilità innanzi al giudice tributario.

In presenza di debitori solidali, sarà irrogata una sola sanzione ed il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera gli altri.

La misura della sanzione va commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali:

  • un quarto del minimo edittale, pari al venticinque per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito;
  • centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
  • duecento per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente.

In caso di presentazione di deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.