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Visto di ingresso per cure mediche: l'Ambasciata non può rifiutarlo senza visita medica


Il visto di ingresso per cure mediche non può essere rifiutato esclusivamente in base al parere del medico dell'Ambasciata, se questi non ha effettuato la visita del paziente.

Secondo il TAR del Lazio, l'Ambasciata (o il Consolato) non può rifiutare il visto per cure mediche in ragione del parere negativo del proprio medico, se questi si è limitato a leggere i documenti depositati dagli istanti senza visitare il paziente (TAR Lazio, sentenza n. 4401/2008).

Per tale ragione, il TAR ha accolto il ricorso avverso il diniego di rilascio del visto d’ingresso per cure mediche.

In particolare i Giudici hanno ritenuto che tale diniego violasse le seguenti norme:

  • l’articolo 36 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, che richiede, ai fini del rilascio del visto: una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico; la dichiarazione di disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell’interessato; l’attestazione dell’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste;
  • l’articolo 44 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, che prescrive, oltre a quanto su riportato, anche la certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente.

Nel caso esaminato dal TAR tutti i documenti suindicati erano stati prodotti, fatta eccezione per l’attestazione del deposito cauzionale, che tuttavia non era necessaria in quanto le cure erano a totale carico dell’Ospedale pediatrico prescelto.

Non sussistevano pertanto motivi ostativi al rilascio del visto d’ingresso.

Il diniego, infatti, si fondava esclusivamente sul parere del medico di fiducia dell'Ambasciata, espresso sulla base del solo esame della documentazione, in assenza di alcuna visita del paziente.

Secondo lo stesso medico, la patologia cui si riferiscono le cure non era compatibile con il viaggio in aereo necessario per giungere in Italia.

Il ricorrente, d'altra parte, aveva prodotto una dichiarazione rilasciata dal proprio medico, che invece aveva effettuato la visita del paziente, secondo cui non esisterebbero situazioni sfavorevoli al viaggio e l’Ospedale in questione sarebbe noto come uno dei più adatti ad effettuare i controlli ed a garantire le cure di cui lo stesso ha bisogno.

Il diniego del visto è stato pertanto annullato per violazione di legge.