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Diniego del visto per lavoro subordinato

Il Consolato italiano non può negare il visto di ingresso per lavoro subordinato senza compiere un'adeguata istruttoria.

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso proposto da una cittadina straniera per l’annullamento del diniego mediante il quale il Consolato Generale d’Italia di Lagos in Nigeria respingeva l’istanza di visto di entrata nel territorio italiano per lavoro subordinato (TAR Lazio, sentenza n. 5127/08).

Il motivo del diniego era il seguente: “ non è stato possibile stabilire la sua identità al di là di ogni ragionevole dubbio e ha commesso il reato di spergiuro comunicandoci un falso indirizzo di residenza ”.

La ricorrente eccepiva in particolare l'illegittimità del diniego per travisamento dei fatti, nonchè per carente e lacunosa istruttoria.

Nel corso del processo, l’Amministrazione non ha fornito - neanche a seguito della reiterata richiesta istruttoria del Giudice – documentati chiarimenti in ordine alle specifiche ragioni per le quali ha negato il visto.

E poichè sussiste il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego, l’Amministrazione non può esimersi dal fornire a quest’ultimo spiegazioni in merito alle ragioni che hanno condotto all’adozione del provvedimento.

Nella fattispecie tali spiegazioni non sono state fornite neanche a seguito della reiterazione dell’istruttoria condotta in sede giurisdizionale.

I Giudici hanno quindi desunto che: o tali ragioni non esistono (come afferma la ricorrente), o comunque non sono legittime, ed hanno pertanto annullato il diniego del visto.