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Equitalia Gerit spa: iscrizione di ipoteca

L'Equitalia Gerit può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. L'iscrizione di ipoteca può essere impugnata dinanzi all'Autorità competente.

  • L'iscrizione di ipoteca sugli immobili: le norme
  • Casi di invalidità dell'iscrizione ipotecaria
  • Come contestare l'iscrizione ipotecaria
  • L'iscrizione di ipoteca sugli immobili: le norme

    L'Equitalia Gerit spa ha il potere di iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore, in forza dell'art. 77 del D.P.R. 602/73, che prevede:

    " 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

    2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione".

    Nel contesto tributario l’iscrizione di ipoteca è una misura cautelare conservativa, strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare.

    L’ipoteca, quindi, non è un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva.

    In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 2053 del 31.01.2006, secondo cui l’iscrizione d’ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - “ è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito ”.

    L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta anche senza preavviso (a differenza del fermo del veicolo).

    Solo dopo l’iscrizione verrà inviata al debitore la relativa comunicazione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito. L'invio di questa comunicazione, tuttavia, non è previsto espressamente dalle norme vigenti e può accadre che al contribuente non venga inviato alcun avviso. Sul punto, si veda il paragrafo successivo.

    Casi di invalidità dell'iscrizione ipotecaria Debito inferiore ad 8.000, 00 euro

    Ormai è dato certo che le iscrizioni ipotecarie per debiti inferiori ad ottomila euro sono invalide.

    L’iscrizione ipotecaria, infatti, è un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, e, come tale, soggiace ai limiti previsti per quest'ultima dagli articoli 76 e seguenti del DPR 602/1973.

    In particolare l'articolo 76 stabilisce che:

    " 1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro . Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.

    2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1. "

    Di conseguenza, l'iscrizione dell'ipoteca è nulla se il debito del contribuente non supera almeno gli ottomila euro (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 4077 del 22.02.2010).

    Mancata notifica dell'intimazione di pagamento

    Nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/1973.

    In tal senso si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 137/03/09, secondo cui la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla detta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere.

    Mancata comunicazione dell'iscrizione ipotecaria

    Può accadere che l'Agente della Riscossione iscriva l'ipoteca su un immobile del contribuente, senza mandargli alcun avviso, cosicchè il contribuente ne venga a conoscenza in modo del tutto casuale.

    Le norme vigenti non prevedono espressamente l'obbligo di comunicare l'iscrizione ipotecaria.

    La giurisprudenza, tuttavia, si sta orientando nel senso che l'iscrizione ipotecaria, ove non tempestivamente comunicata, sia illegittima per violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza che gravano sull'Amministrazione.

    In particolare l’articolo 6 della Legge 212/2000 afferma che l’amministrazione finanziaria (e quindi anche il concessionario, in forza dell’estensione a detto soggetto operata dall'articolo 17 della stessa Legge) deve assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati ( Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sentenza n. 138/01/09 del 14/01/2009 ).

    A ciò si aggiunga che l’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 546/92 stabilisce che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato e che l’articolo 19 dello stesso Decreto Legislativoindica, tra gli atti impugnabili, anche " l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del DPR 29.09.1973 n.602, e successive modificazioni " (articolo 19, lettera e-bis ).

    Queste norme confermano che il provvedimento di iscrizione ipotecaria debba essere necessariamente comunicato al debitore.

    Se così non fosse, sarebbe leso il diritto di difesa dell'interessato, il quale potrebbe non venire mai a sapere di una iscrizione ipotecaria su un suo bene e, conseguentemente non potrebbe impugnarlo.

    Ammessa dunque la necessità della comunicazione, qual è il termine entro cui l'Agente della riscossione deve provvedere in tal senso?

    In mancanza di una norma espressa, devono applicarsi i principi generali, ed in particolare quelli di cui alla Legge 241/90, che prevede, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, il termine di novanta giorni dall'inizio degli stessi.

    Nel caso dell'iscrizione ipotecaria, per la decorrenza dei novanta giorni, può farsi riferimento alla data dell'iscrizione stessa.

    Come contestare l'iscrizione ipotecaria

    L'iscrizione ipotecaria può essere impugnata dinanzi all'Autorità giudiziaria competente.

    Per individuare l'Autorità giudiziaria competente e capire che tipo di azione promuovere, bisogna distinguere a seconda se si voglia contestare esclusivamente uno (o più) vizi propri dell'iscrizione ipotecaria (ad esempio: debito inferiore ad € 8.000.00; mancata indicazione del responsabile del procedimento) oppure se si voglia contestare anche il merito della pretesa (ad esempio: avvenuto pagamento; prescrizione del credito).

    Nel primo caso (ossia quando si contesta esclusivamente un vizio proprio dell'iscrizione ipotecaria) bisogna fare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

    Nel secondo caso (ossia quando si contesta anche il merito della pretesa) bisogna ulteriormente distinguere:

    • Se l'ipoteca è stata iscritta per crediti tributari (esempio: tassa automobilistica, IRPEF, IVA, etc.) è competente la Commissione tributaria provinciale.
    • Se l'ipoteca è stata iscritta per sanzioni amministrative (esempio: per violazioni al Codice della Strada), è competente il Giudice di Pace.
    • Se l'ipoteca è stata iscritta per contributi previdenziali, è competente il Giudice del lavoro.
    • Se l'ipoteca è stata iscritta per crediti di diversa natura (tributi, sanzioni amministrative, crediti previdenziali, etc.) bisognerà proporre tante azioni quante sono le diverse Autorità competenti.