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Assegnazione della casa familiare: è subordinata all'interesse della prole

In materia di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa familiare viene stabilita nell'interesse preminente dei figli

L'articolo 155 quater del codice civile, introdotto dalla Legge n. 54/2006, stabilisce che " Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli ".

Il riferimento all'interesse dei figli conferma che il godimento della casa familiare è generalmente finalizzato alla tutela della prole.

Il provvedimento di assegnazione ha, infatti, una funzione prevalentemente conservativa, in quanto è volto a soddisfare il preminente interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini familiari.

Lo scopo è dunque quello di salvaguardare le abitudini di vita, la rete di relazioni e la stabilità della prole, che dipendono certamente anche dal contesto spaziale in cui vive.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Aosta, con sentenza del 16 febbraio 2010, n. 77, con cui ha disposto l'assegnazione della casa coniugale, in comunione tra i coniugi, in via esclusiva alla moglie in quanto affidataria dei figli minori.