I provvedimenti stranieri in materia di adozione di minori, pronunciati in un Paese che non ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, o che non ha stipulato accordi bilaterali nello spirito di detta Convenzione, non sono automaticamenti efficaci in Italia, in deroga al principio generale dell'immediato riconoscimento delle sentenze straniere di cui agli articoli 64 e seguenti della Legge 31 maggio 1995 n. 218 (Corte di Cassazione, sentenza 18 marzo 2006, n. 6079).
Affinchè tali provvedimenti abbiano valore giuridico in Italia, è necessario attivare un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni italiano, per ottenere una "dichiarazione di efficacia".
A tal fine, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni (articolo 36, comma 2, della Legge 4 maggio 1983 n. 184):
La pronuncia del Tribunale per i minorenni in ordine al riconoscimento del provvedimento straniero è impugnabile con l'appello, e non, direttamente, con il ricorso per Cassazione, in quanto, pur essendo adottata in forma di decreto, ha valore sostanziale di sentenza.