Sei in: Articoli: Riscossione/cartelle esattoriali:

I termini per la notifica della cartella esattoriale

I termini per la notifica della cartella esattoriale

L'Agente della riscossione deve notificare la cartella esattoriale entro termini ben precisi. In caso contrario, la cartella può essere contestata.

I termini di decadenza e di prescrizione: nozione

La cartella esattoriale deve essere notificata entro termini ben precisi.

Questi termini si distinguono in termini di decadenza e termini di prescrizione.

I termini di decadenza, ove non rispettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere. Ad esempio, nel caso della cartella esattoriale notificata oltre il termine di decadenza, l'ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo.

Resta salvo, tuttavia, il credito preteso, che potrebbe essere recuperato mediante le procedure ordinarie previste dal codice di procedura civile, quali ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo.

I termini di decadenza non possono essere sospesi nè interrotti (a differenza dei termini di prescrizione). In altre parole, la decadenza è impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge (o dall'accordo delle parti).

I termini di prescrizione, invece, ove non rispettati, comportano l'estinzione del diritto. Una volta decorsa la prescrizione, pertanto, l'ente creditore non può più chiedere il pagamento nè tramite ruolo nè tramite altre procedure.

I termini di prescrizione possono essere sospesi o interrotti. Ad esempio, interrompe la prescrizione la richiesta di pagamento o il riconoscimento del debito da parte del debitore. Dal giorno dell'interruzione, inizia a decorrere ex novo il termine di prescrizione.

In materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione e di decadenza sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede.

Le imposte sul reddito Termini di prescrizione

I tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA, ..) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile).

In proposito la Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo 2948 n. 4 del Codice civile per le cosiddette "prestazioni periodiche".

I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche", in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la " causa debendi continuativa", che caratterizza le prestazioni periodiche.

Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).

I nuovi termini di decadenza

In materia di imposte sul reddito, l'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  • del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
  • del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
  • Questi termini sono stati introdotti dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106, articolo 1, commi 5-bis e 5-ter, che ha modificato il citato articolo 25.

    Essi, tuttavia, valgono anche per le cartelle notificate anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106.

    Ciò in base ai principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 30 novembre 2005, secondo cui i nuovi termini previsti dal citato articolo 25 hanno efficacia retroattiva, salvo il particolare regime transitorio previsto per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di seguito esposto.

    Il regime transitorio

    Il legislatore ha previsto un regime transitorio per le dichiarazioni presentate fino all'anno 2003.

    Tale regime si riferisce esclusivamente alle somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

    In questi casi, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

    • del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 2004;
    • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
    • del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.

    I tributi locali

    Termini di prescrizione

    I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile).

    L'applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010.

    In particolare la Cassazione sostiene che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 n. 4 del Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.

    I tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) - dice la Corte - sono " elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso " (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).

    Termini di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento

    Prima della cartella esattoriale, il contribuente deve ricevere un avviso di accertamento (fatta eccezione per alcuni tributi, quale la TARSU, per i quali, non essendo prevista una denuncia annuale, non è neppure prevista la notifica dell'avviso di accertamento).

    Tributi successivi al 1 gennaio 2007

    A partire dal 1 gennaio 2007 gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

    Tributi anteriori al 1 gennaio 2007

    Il suddetto termine quinquennale è stato introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria del 2007).

    Conseguentemente, per i tributi locali relativi agli anni anteriori al 2007, valgono i termini in precedenza vigenti (previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507/1993), ossia:

    • in caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune deve notificare un avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, a pena di decadenza.
    • in caso di omessa denuncia, il Comune deve notificare l'avviso di accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata, a pena di decadenza.
    Il termine per l'iscrizione a ruolo

    Dopo l'avviso di accertamento, l'ente creditore iscrive il credito a ruolo.

    Entro quali termini?

    Si ritiene tacitamente abrogato il termine annuale di decadenza previsto per l'iscrizione a ruolo dall'articolo 72 del Decreto Legislativo n. 507/93.

    Tale abrogazione ha effetto dal 1 gennaio 2007, per effetto della entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    Se, dunque, si riceve una cartella per tributi locali relativi ad anni anteriori al 2007, è bene verificare che il Comune abbia effettuato l'iscrizione a ruolo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo. Altrimenti si può eccepire la decadenza ai sensi dell'articolo 72 citato, allora vigente.

    Successivamente al 1 gennaio 2007, non rileva la data dell'iscrizione a ruolo.

    Termini di decadenza per la notifica della cartella

    Dopo l'avviso di accertamento e l'iscrizione a ruolo, è prevista la notifica della cartella esattoriale tramite l'Agente della riscossione.

    Entro quali termini?

    Il Decreto Legge n. 106/2005, che ha modificato l'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, non si riferisce ai tributi locali.

    A colmare la lacuna è intervenuta la finanziaria del 2007 (Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, comma 163) che ha stabilito:

    " Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ".

    In mancanza di un atto di accertamento (come nel caso di omesso pagamento della TARSU), il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta (Corte di Cassazione, sentenza n. 10590 del 9 maggio 2007, secondo cui " il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all'accertamento definitivo ").

    La norma si applica ai rapporti d’imposta “pendenti” al 1° gennaio 2007, data d’entrata in vigore della legge (comma 171).

    Le sanzioni amministrative Termini di prescrizione

    Per le sanzioni amministrative, quali ad esempio quelle previste dal Codice della strada, il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell'infrazione (articolo 28 della Legge n. 689/81: " Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ").

    La corretta notifica del verbale di accertamento (che necessariamente precede la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire ex novo.

    Termini di decadenza

    Dal 1° gennaio 2008, per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.

    Ciò in forza dell'articolo 1, comma 153, della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), che ha modificato l’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per il quale: " A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attivita' finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo ».

    Si noti bene che la norma fa riferimento alle sanzioni di spettanza comunale . Il termine di due anni, quindi, vale per le "multe" elevate, ad esempio, dalla Polizia Municipale, e non per quelle elevate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate che non fanno capo al Comune.

    Il mancato rispetto dei termini

    Se i termini sopra indicati non sono rispettati, si può contestare la cartella, eccependo:

    • la decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo, nel caso si tratti di termini di decadenza;
    • l'estinzione del credito preteso, nel caso si tratti di termini di prescrizione.

    È consigliabile adire l'Autorità giudiziaria, secondo le procedure ordinarie.