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La prescrizione dei crediti contributivi

La Legge 335/95 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) ha modificato i termini di prescrizione in materia contributiva, effettuando delle distinzioni tra i crediti relativi ai periodi antecedenti il 1 gennaio 1996 e quelli relativi ai periodi successivi.

Contributi successivi al 1 gennaio 1996

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nei seguenti termini:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Contributi anteriori al 1 gennaio 1996

Per contribuzioni relative a periodi precedenti al 1 gennaio 1996 (data fissata dalla legge 335/95 per la decorrenza del nuovo temrine di prescrizione di cinque anno, in luogo del vecchio termine decennale) bisogna fare le seguenti distinzioni:

  • se è stato compiuto un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995, si applica il termine decennale, a cui va aggiunto un termine di tre anni per la sospensione prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638. Quindi possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti (Cassazione, sentenza del 7.1.2004 n. 46);
  • se è stato compiuto un atto interruttivo tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per dieci anni ;
  • se non è stato compiuto alcun atto interruttivo, si applicano i nuovi termini introdotti dalla Legge 335/95.
  • I contributi minori

    I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc .) si prescrivono in cinque anni anche a seguito della legge n. 335/1995, in quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.

    Per i contributi dovuti da artigiani, da esercenti attività commerciali e da lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata si applicano i termini introdotti dalla citata legge n. 335/1995.

    Facciamo una precisazione riguardo il giorno da cui decorre il termine prescrizionale previsto per la contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile di cui alla legge n. 233/1990: il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.