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Cartelle esattoriali: la procedura di notifica

È possibile impugnare un atto della Equitalia spa (cartella esattoriale, avviso di mora, iscrizione di ipoteca o altro) per vizi di notifica di atti precedenti.

Che cos'è la "notifica"?

La notifica è il procedimento con il quale un determinato atto (cartella esattoriale, avviso di mora, iscrizione di ipoteca o altro) viene portato a conoscenza del destinatario.

L'effettuazione della notifica viene certificata con la cosiddetta "relata di notifica", ossia la dichiarazione da parte del notificatore che attesta la data, l'ora ed il luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonchè le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna.

In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell'invio ed è completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce).

La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica.

La relata di notifica è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.

La notifica della cartella esattoriale

La cartella esattoriale può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.

Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati.

Notifica nelle mani proprie del destinatario

La notifica avviene di regola mediante consegna dell'atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque questo si trovi nell'ambito di competenza dell'ufficiale stesso.

Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto, l'ufficiale ne fà menzione sulla relata e la notifica si considera comunque avvenuta.

Notifica a soggetti terzi

La consegna dell'atto può essere effettuata anche a soggetti terzi, diversi dal destinatario.

Questo tipo di notifica può avvenire, però, soltanto presso il domicilio del destinatario (abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non è presente.

I terzi possono essere:

  • persona di famiglia, purchè non minore di 14 anni o palesemente incapace;
  • gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
  • il portiere dello stabile;
  • i vicini di casa che accettino il ricevimento.

In questi casi l'atto dev'essere consegnato - con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Queste formalità sono previste a tutela della riservatezza. Per cui, se esse non venissero rispettate, la notifica sarebbe valida e si potrebbe contestare la lesione del diritto alla riservatezza, con eventuale diritto al risarcimento del danno, ove dimostrato, si sensi del decreto legislativo n. 196/03 (legge sulla privacy).

Chi accetta l'atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. La mancanza di tale invio determina la nullità della notifica.

In caso di notifica postale effettuata a soggetti terzi l'obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico con invio di una seconda raccomandata a/r è in vigore dal 1/3/2008 e, pertanto, si applica solo alle notifiche successive a tale data.

Notifica per compiuta giacenza

Irreperibilità relativa

Nel caso di temporanea assenza del destinatario o dei soggetti sopra indicati nel domicilio del debitore, l'atto viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza e contestuale invio al debitore di una raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto.

In questo caso la notifica si considera avvenuta ("si perfeziona") il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 3/2010, secondo cui la notifica si perfeziona dopo 10 giorni dalla ricezione della raccomandata di avviso o comunque dall'invio della stessa, così come avviene per la notifica a mezzo posta.

Irreperibilità assoluta

Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha più abitazione, ufficio o azienda nel Comune di notifica ("irreperibilità assoluta"), l'atto viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del comune di residenza, come nel caso dell'irreperibilità relativa, ma non si procede all'invio della raccomandata a/r.

In questo caso la notifica si considera avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Se viene utilizzato il servizio postale, l'atto viene depositato presso l'ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) per avvisare della giacenza.

In questo caso la notifica si perfeziona dopo 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potrà comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l'atto torna al mittente).

Notifica all'estero

Per i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, le cartelle esattoriali devono essere trasmesse dagli agenti della riscossione agli uffici locali dell'agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, ovvero del luogo dove il soggetto ha prodotto il proprio reddito.

L'Agenzia delle Entrate avvia una procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di notifiche affinchè l'atto giunga al destinatario.

In primo luogo si applicano, ove esistenti, le convenzioni internazionali tra i paesi interessati.

Se non vi sono convenzioni internazionali, si ricorre alla notifica tramite autorità consolari.

Altrimenti si procede all'affissione di un avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti a cui si procede con spedizione di una copia al destinatario per raccomandata a/r.

Queste nuove modalità sono state introdotte in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 366/07 che ha sancito l'illegittimità degli articoli 58 e 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 e dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, che prevedono il deposito dell'atto presso la cassa comunale del luogo dove il soggetto aveva avuto l'ultima residenza nello Stato italiano, con contemporanea affissione di avviso nell'albo dello stesso Comune.

Tale pronuncia della Corte Costituzionale è stata recepita dalla Direttiva Equitalia del 19/3/08.

Perfezionamento della notifica

La notifica si perfeziona:

- per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l'atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;

- per il destinatario, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, nel momento della ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure nel momento in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l'ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.

Vizi di notifica: quali conseguenze?

La notifica è nulla se non viene effettuata secondo le regole sopra indicate.

ATTENZIONE: se l'atto irregolarmente notificato viene impugnato, tale impugnazione "sana" la nullità della notifica. Impugnando l'atto, infatti, il ricorrente dimostra di averne avuto conoscenza. Lo scopo della notifica è quindi raggiunto.

Quando è possibile far valere i vizi della notifica?

I vizi della notifica di un atto determinato possono essere contestati impugnando l'atto successivo.

Ad esempio può accadere che:

l'Ente creditore notifica in modo irregolare un avviso di accertamento;

il contribuente non riceve tale avviso di accertamento e non paga;

successivamente, in conseguenza del mancato pagamento, l'Equitalia notifica la cartella esattoriale;

il contribuente può impugnare la cartella esattoriale eccependo la nullità della notifica dell'avviso di accertamento.