Le cartelle esattoriali dell'Equitalia Gerit spa: come impugnarle
Hai ricevuto una cartella esattoriale della Equitalia Gerit spa? Puoi presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria nei termini di legge.
In generale la cartella può essere contestata per vizi formali propri.
Ad esempio: errore di persona, errore logico o di calcolo, omessa indicazione del responsabile del procedimento, assenza di motivazione, mancata indicazione degli estremi dell'atto di accertamento presupposto.
Mancata o irregolare notificazione di precedenti avvisi di accertamentoLa cartella esattoriale deve essere preceduta dalla notifica del verbale (o avviso) di accertamento, ossia l'atto con il quale l'Amministrazione rende noto al contribuente l'obbligo di pagare una determinata somma.
Se prima della cartella non è stato inviato alcun atto di accertamento, si può impugnare la cartella anche per questioni di merito, sostenendo ad esempio l’insussistenza del debito stesso.
Lo stesso si può dire nel caso in cui la notifica del precedente atto sia avvenuta in maniera irregolare.
Riguardo i possibili vizi di notifica , si deve tenere presente che questa va effettuata secondo delle regole ben precise, a pena di nullità.
Prescrizione e decadenzaLa cartella inoltre può essere contestata se è stata notificata oltre i termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla legge.
Come impugnare la cartellaLa cartella deve essere impugnata presentando ricorso a:
- Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni, se si tratta di: imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali.
- Giudice del lavoro entro 40 giorni, se si tratta di contributi previdenziali.
- Giudice di Pace entro 30 giorni, se si tratta di sanzioni amministrative (tipicamente le multe previste dal Codice della Strada).
- Se la sanzione amministrativa è relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari) oppure supera i 15.493, 71 euro, ci si deve invece rivolgere al Tribunale ordinario (Articoli 22 e 22bis della Legge n. 689/81).
L'impugnazione non sospende l'esecuzione della cartella esattoriale.
Dopo 60 giorni dalla notifica, infatti, l'Equitalia potrà iniziare le procedure esecutive anche se la cartella è stata impugnata.
Come evitarlo?
Premesso che raramente l'esecuzione forzata inizia dopo 60 giorni (possono passare anche degli anni), si può chiedere in sede di impugnazione la sospensione dell'esecuzione.
Se il Giudice concede la sospensione, le procedure esecutive non potranno essere iniziate fino all'esito del ricorso.
Se invece il Giudice non concede la sospensione, il Contribuente, se non vuole rischiare di subire l'esecuzione forzata, potrà pagare quanto richiesto, salvo il diritto alla restituzione delle somme in caso di accoglimento del ricorso.
Cosa succede dopo 60 giorni dalla notifica della cartella?Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, se le somme non sono state pagate o se non è stata concessa la sospensione in sede di impugnazione, l'Agente della riscossione può:
- disporre il fermo amministrativo dell'auto;
- effettuare l'iscrizione di ipoteca sulla casa;
- avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore (ad esempio può pignorare beni mobili e immobili, crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo nella misura massima di un quinto).
L'esecuzione forzata deve essere iniziata entro 10 anni dalla notifica della cartella esattoriale.