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Divorzio e separazione personale consensuale dei coniugi

  • Come si chiede la separazione?
  • A quale Tribunale va presentata la domanda?
  • E' necessaria l'assistenza di un Avvocato?
  • Quali sono le spese fiscali da sostenere?
  • Come si chiede la separazione?

    Per chiedere la separazione o il divozio congiuntamente, i coniugi debbono presentare alla Cancelleria del Tribunale un ricorso, in carta semplice, nel quale chiedono di comparire davanti al Presidente del Tribunale per ottenere il decreto di omologazione della loro separazione personale o la sentenza di divorzio.

    Nel caso del divorzio, i coniugi dovranno chiedere nel ricorso: lo "scioglimento del matrimonio" se si erano sposati con rito civile, oppure la "cessazione degli effetti civili del matrimonio", se il rito era quello religioso.

    Sempre nel ricorso vanno indicati: le generalità dei coniugi, il Tribunale che deve pronunciarsi, i motivi della separazione o divorzio e, se i coniugi hanno figli minori, le condizioni del loro affidamento e mantenimento .

    I coniugi debbono presentarsi insieme per depositare la domanda perché il Cancelliere deve identificarli, tramite documenti di identità, ed autenticare le loro firme.

    Il giudice, prima di omologare la domanda e sancire la separazione, cerca di riconciliare i coniugi.

    A quale Tribunale va presentata la domanda?

    I coniugi che vogliono separarsi legalmente o, essendo già separati, vogliono ottenere il divorzio, e che sono in totale accordo sulle condizioni di separazione o divorzio, debbono rivolgersi al Tribunale competente per territorio, ossia il Tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due coniugi.

    E' necessaria l'assistenza di un Avvocato?

    Se si tratta di una separazione, non è necessaria l'assistenza di avvocato, perchè così prevede espressamente l'art. 707 del codice procedura civile.

    Se invece si tratta di un divorzio, la legge non è molto chiara.

    Ogni Giudice pertanto si orienta diversamente.

    L'assistenza di un avvocato è però assolutamente necessaria quando la causa, iniziata con una domanda congiunta e senza avvocato, deve essere proseguita perché il Tribunale non ritiene di omologare la separazione o il divorzio.

    Quali sono le spese fiscali da sostenere?

    Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale e di divorzio sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art.19 Legge 6 marzo 1987, n.74 - Corte Costituzionale, sentenza n° 154/99).
    Sono escluse da tale esenzione, secondo il parere ufficiale del Ministero della Giustizia, le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per il rilascio di estratti di atti di stato civile in copia integrale, da allegare al ricorso di separazione o divorzio.