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Separazione dei coniugi e diritti dei figli

A seguito della separazione , i figli conservano il diritto al mantenimento e a conservare un tenore di vita di livello pari al precedente e comunque in proporzione alle risorse economiche della famiglia .

I diritti dei figli sono stabiliti dall’art. 147 del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. Tale articolo obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Tale obbligo dei genitori non cessa a seguito della separazione . Al contrario la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 del codice civile.

Ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari, il criterio di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge (cfr. Cass. 2002/3974).