Crisi da sovraindebitamento: i rimedi previsti dalla Legge n. 3/2012
I rimedi al sovraindebitamento secondo la Legge n. 3/2012: accordo con i creditori e piano del consumatore, liquidazione dei beni ed esdebitazione - Presupposti e modalità per accedere
La Legge del 27 gennaio 2012, n. 3, successivamente modificata dal Decreto Legge del 18 Ottobre 2012, n.179 (Decreto Sviluppo Bis, convertito in Legge 221/2012) ha offerto un rimedio a tutti quei soggetti che si trovano in stato di "sovraindebitamento" e che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare (ad esempio, le piccole imprese, le società artigiane, il consumatore, etc..).
Tale disciplina è stata introdotta con il fine di consentire al debitore non fallibile di ridimensionare i debiti accumulati e riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza dover ricorrere al prestito usuraio.
In particolare la Legge n. 3/2012 prevede le seguenti possibili procedure:
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono due: l'accordo con i creditori e il piano del consumatore.
La principale differenza tra queste due procedure è che l'accordo con i creditori può essere richiesto da tutti i soggetti non fallibili, sia per debiti legati all'attività professionale o di impresa sia per debiti ad essa estranei; il piano del consumatore , invece, è riservato - come dice la parola stessa - al " consumatore ", ossia a colui che ha contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale.
Pertanto, l'imprenditore o professionista, per i debiti legati alla propria attività, potrebbe accedere solamente all'accordo con i creditori; il consumatore invece (per i debiti estranei all'attività svolta) potrebbe a sua scelta accedere all'una o all'altra procedura.
In linea di massima, il piano del consumatore può risultare più vantaggioso, in quanto esso non è subordinato al consenso dei creditori. Sarà infatti il Tribunale a decidere se il consumatore-debitore è meritevole o meno di accedere a questa procedura (verificando in particolare se il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero se ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali).
Al contrario, l' accordo con i creditori necessita del consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti stessi.
In questa percentuale non si conteggiano:
- i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione;
- il coniuge del debitore;
- i parenti e affini del debitore fino al quarto grado;
- i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.
I soggetti che possono accedere alle procedure suddette (con la differenza che si è detto tra accordo con i creditori e piano del consumatore) sono:
- i piccoli imprenditori non soggetti al fallimento, ossia quelli al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1 della Legge Fallimentare (attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000, 00; ricavi superiori ad euro 200.000, 00, debiti superiori ad euro 500.000, 00).
- gli imprenditori agricoli;
- i lavoratori autonomi;
- i professionisti;
- le fondazioni e associazioni;
- i consumatori (ossia coloro che hanno contratto debiti per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale);
- le "start up innovative" di cui all'articolo 25 del Decreto Legge n. 179/2012, indipendentemente dalle loro dimensioni
Non sono ammessi ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento i seguenti soggetti:
Il debitore deve depositare una proposta di accordo o di piano del consumatore presso il Tribunale del luogo di residenza o, se si tratta di una impresa, del luogo in cui ha sede.
Unitamente alla proposta, deve depositare:
- l'indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonchè sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
La proposta di accordo può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
Vanno tuttavia tenute presenti le seguenti condizioni:
- crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca : possono essere soddisfati anche parzialmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (circostanza che viene attestata dall'organismo di composizione della crisi). Il privilegio può essere superato dalla valutazione di convenienza, riservata all'organismo di composizione della crisi e successivamente verificata dal giudice, fra ciò che viene previsto nell'accordo e ciò che probabilmente lo stesso creditore potrebbe ottenere a seguito di una procedura esecutiva. Se si tratta di proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa e di piano del consumatore, è possibile prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati;
- crediti impignorabili di cui all'articolo 545 del Codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali: devono essere soddisfatti integralmente in ogni caso.
- tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, IVA e ritenute operate e non versate : devono essere soddisfatti integralmente; è consentita solamente una dilazione.
Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.
Effetti Dal deposito della proposta viene sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice
civile.
Se la proposta è ammissibile, il giudice con decreto fissa l'udienza e ne comunicazione ai creditori.
Con lo stesso decreto, se non risultano atti fraudolenti, il giudice dispone che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, a pena di nullità.
Durante questo periodo, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
L'accordo e il piano del consumatore, per essere efficaci, devono essere omologati dal Tribunale. Dopo l'omologa, saranno obbligatori per tutti i creditori (anche non consenzienti).
Liquidazione dei beniQuesta procedura si applica nei seguenti casi:
- per scelta del debitore (sempre che si tratti di soggetto non fallibile e che non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi);
- in conseguenza dell'esito negativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (ossia in caso di: annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti). In tal caso, il Tribunale disporrà la conversione della procedura di composizione della crisi in quella della liquidazione dei beni.
- se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano, alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. In tal caso, il Tribunale disporrà la conversione della procedura di composizione della crisi in quella della liquidazione dei beni.
- se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione del piano diviene impossibile, con conseguente risoluzione dell’accordo o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore. In tal caso, il Tribunale disporrà la conversione della procedura di composizione della crisi in quella della liquidazione dei beni.
Nella procedura di liquidazione, il debitore deve mettere a disposizione dei creditori tutti i suoi beni , ad eccezione dei seguenti:
I debiti residui all'esito della liquidazione, potranno essere cancellati attraverso l'esdebitazione.
L'esdebitazioneL'esdebitazione consente di cancellare i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti, all'esito della procedura di liquidazione.
Tale beneficio può essere richiesto solamente dal debitore persona fisica (non quindi le società), entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione.
Il debitore può ottenere l'esdebitazione a condizione che:
L'esdebitazione è esclusa:
L'esdebitazione non opera: