Assegnazione della casa familiare ed intimazione di sfratto
In caso di assegnazione della casa familiare, lo sfratto deve essere intimato al coniuge assegnatario
L'assegnazione della casa familiare nell'ambito della separazione o divorzio determina il subentro automatico nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, anche se titolare del contratto era esclusivamente l'altro coniuge (articolo 6 della Legge n. 392/78).
Conseguentemente, il locatore che voglia procedere allo sfratto, dovrà rivolgere la propria azione nei confronti del coniuge assegnatario e non nei confronti del vecchio conduttore.
Qualora il locatore agisca nei confronti del vecchio conduttore, perchè ad esempio non sa nulla dell'avvenuta separazione e assegnazione della casa all'altro coniuge, rischia di vedersi eccepita la carenza di legittimazione passiva da parte del vecchio conduttore.
D'altra parte, il coniuge assegnatario potrebbe a sua volta opporsi all'esecuzione dello sfratto intimato all'altro coniuge.
In che modo?
La giurisprudenza gli riconosce le seguenti possibilità:
La stessa tutela è riconosciuta alle coppie di fatto a determinate condizioni (v. articolo Coppie di fatto e subentro nel contratto di locazione ).