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Adozione in casi particolari da parte dell'affidatario

L'affidatario può adottare il minore affidato, chiedendo l'adozione in casi particolari, anche se i genitori naturali sono ancora in vita

Colui che ha avuto in affidamento temporaneo un minore, potrà chiedere l'adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44, lettera d), Legge n. 184/83.

Questo anche se i genitori naturali del minore sono in vita. In tal caso, tuttavia, è necessario il loro consenso.

L'eventuale rifiuto dei genitori naturali può essere superato solo se questi non possono esercitare la potestà genitoriale (v. articolo " Adozione in casi particolari ed opposizione dei genitori e del coniuge ").

La norma citata (articolo 44) intende salvaguardare il legame affettivo che si è instaurato tra il minore e l'affidatario, garantendo al minore stesso di restare nell'ambiente familiare che si è venuto a creare nel corso degli anni a seguito dell'affidamento (Tribunale per i minorenni di Perugia, 22 luglio 1997).

Il Tribunale per i minorenni verificherà che la detta adozione sia effettivamente conforme all'interesse del minore.

Si ricorda che questo tipo di adozione può essere chiesto anche da persone " single ".