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<title>Catalogo prodotti Avv. Elisabetta Lio</title>
<description>Avv. Elisabetta Lio
Via Venezia 13 - 87060 Mandatoriccio - Cosenza
Telefono: 3349811560 | Fax: 0983994975
Partita IVA: 97002240783</description>
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<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:35:49 +0200</pubDate>
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		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:35:49 +0200</pubDate>
		<title>diritto del turismo e danno da vacanza rovinata - </title>
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Il  turismo , con la crescita avuta nell&#039;ultimo decennio, ha portato ad un conseguente aumento dei  casi di vacanza rovinata , stimati in oltre 350.000 all&#039;anno . Questo settore conferma la leadership nel mercato italiano dell&amp;rsquo;e-commerce ma le agenzie continuano a svolgere un ruolo fondamentale di consulenza per molti viaggiatori. La possibilit&amp;agrave; di reperire informazioni velocemente in Internet e l&amp;rsquo;aumento del numero di viaggiatori negli ultimi anni hanno contribuito all&amp;rsquo; intensificarsi delle richieste di risarcimento da parte di viaggiatori insoddisfatti da un lato e di  insoluti  da parte dei clienti dall&amp;rsquo;altro
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-01T07:35:49+02:00">October 1, 2026</abbr>
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			<category>studi legali </category>
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		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:35:49 +0200</pubDate>
		<title>liti giudiziarie e pubblica amministrazione - </title>
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Il parere dell&amp;rsquo;Avvocatura dello Stato in ordine al quale il TAR ha riconosciuto il diritto d&amp;rsquo;accesso sembra, infatti, avere la funzione di esprimere il richiesto avviso nell&amp;rsquo;ambito del procedimento amministrativo in cui viene ad inserirsi e non &amp;egrave; comunque collegato n&amp;eacute; con una lite attuale, n&amp;eacute; con una lite potenziale, in quanto non contiene considerazioni volte a delineare la condotta processuale pi&amp;ugrave; conveniente per l&amp;rsquo;Amministrazione; n&amp;eacute; sembra detto parere intervenuto in una fase intermedia, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all&amp;rsquo;esito del procedimento, ma precedente all&amp;rsquo;instaurazione di un giudizio, non avendo chiesto nella specie gli interessati all&amp;rsquo;Amministrazione l&amp;rsquo;adempimento di un&amp;rsquo;obbligazione, n&amp;eacute; chiesto atti o provvedimenti volti a porre rimedio ad una situazione ritenuta illegittima o illecita, secondo quanto precisato dalla citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ma essendo stata l&amp;rsquo;Amministrazione stessa a chiedere, in sede di riesame di un procedimento in effetti gi&amp;agrave; definito, all&amp;rsquo;Avvocatura distrettuale dello Stato, (oltre che ai revisori dei conti e al Nucleo di valutazione dell&amp;rsquo;ateneo) che esprimesse parere &amp;ldquo;in merito alla legittimit&amp;agrave; delle procedure seguite&amp;rdquo;.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>studi legali </category>
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		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:35:49 +0200</pubDate>
		<title>sinistri stradale - </title>
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Ogni anno in Italia un veicolo ogni dieci rimane coinvolto in un incidente stradale. Moltissimi accettano la proposta di liquidazione della compagnia assicurativa senza pensare che spesso  vi &amp;egrave; una differenza enorme tra quanto si ottiene e quanto si potrebbe ottenere con una gestione ottimale del sinistro . Molto spesso le compagnie assicurative cercano di sfruttare a proprio vantaggio la scarsa conoscenza della materia infortunistica dei privati cittadini non riconoscendo pienamente tutte le possibili voci di risarcimento. Il risultato sono  risarcimenti troppo bassi a fronte di polizze sempre pi&amp;ugrave; care .  Le assicurazioni hanno tutto l&#039;interesse a gestire direttamente i danni isolando il danneggiato.Le assicurazioni aumentano l&#039;utile tenendo bassi i risarcimenti, noi lavoriamo tutti i giorni per aumentarli.  CON il nostro studio la tutela DEI VOSTRI DIRITTI RISARCITORI E&#039;COMPLETAMENTE GRATUITA perch&amp;egrave; le nostre spese (ai sensi dell&#039;art. 2043 codice civile) sono poste a carico della compagnia assicurativa. Il servizio &amp;egrave; gratuito salvo revoca del mandato, rinuncia al risarcimento o nei casi in cui la compagnia assicurativa abbia facolt&amp;agrave; di non riconoscere onorari di patrocinio. tutti i nostri assistiti ha usufruito negli anni dei nostri servizi senza aver avuto un solo euro di costi a suo carico.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>studi legali </category>
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		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:35:49 +0200</pubDate>
		<title>E&amp;rsquo; partita la mediazione obbligatoria per liti condominiali e controversie in materia di sinistri st - </title>
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La mediazione civile obbligatoria  La mediazione obbligatoria nasce con il decreto legislativo del 4 marzo 2010 e ha previsto gi&amp;agrave; da marzo scorso, l&amp;rsquo;obbligatoriet&amp;agrave; della mediazione in materie precise come le cause sui diritti reali, vedi distanze nelle costruzioni, usufrutto e servit&amp;ugrave; di passaggio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilit&amp;agrave; medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit&amp;agrave;, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Mentre per le controversie in tema di Rc auto e condomini, la mediazione obbligatoria &amp;egrave; slittata di un anno e parte da ora o meglio &amp;egrave; partita dal 22 marzo. Mentre gli avvocati scioperano e condannano la mediazione civile, a fornire i numeri in via ufficiale dal ministero di Grazia e giustizia che indicano un proliferarsi di cause riguardanti Rc auto e liti condominiali soprattutto al Sud Italia, con prospettive di incremento significativo. Si aggirano sui 15mila casi all&amp;rsquo;anno infatti quelli riguardanti le materie del condominio e del risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>MEDIAZIONE CIVILE  </category>
			<category>studi legali </category>
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		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:35:49 +0200</pubDate>
		<title>MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE - </title>
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La mediazione civile e commerciale  La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento pi&amp;ugrave; semplice e veloce con tempi e costi certi.  Questa riforma si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s&#039;intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause.  La mediazione &amp;egrave; l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o pi&amp;ugrave; soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.   Il mediatore  Il registro degli organismi di mediazione  Gli ordini professionali  Consob e Banca d&amp;rsquo;Italia  Tipi di mediazione  Mediazione obbligatoria  Provvedimenti giudiziali urgenti  Procedimento di mediazione  Mediazione durante il processo  Durata della mediazione  Esito della mediazione  Proposta del mediatore  Riservatezza  Spese della mediazione  Agevolazioni fiscali  Considerazioni sui costi della mediazione   Il mediatore  Il mediatore &amp;egrave; la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore &amp;egrave; un professionista con requisiti di terzieta&amp;rsquo;. L&amp;rsquo;organismo dove il mediatore presta la sua opera &amp;egrave; vigilato dal Ministero della giustizia.  Il registro degli organismi di mediazione  La mediazione pu&amp;ograve; svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.  Gli ordini professionali  Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.  Consob e Banca d&#039;Italia Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione pu&amp;ograve; essere esperito   presso gli organismi di mediazione  davanti alla Camera di conciliazione della Consob   Anche il ricorso all&amp;rsquo; Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d&amp;rsquo;Italia produce analoghi effetti giuridici (assolve la condizione di procedibilit&amp;agrave; per poter poi rivolgersi al giudice). Tipi di mediazione La mediazione pu&amp;ograve; essere: - facoltativa, e cio&amp;eacute; scelta dalle parti - demandata, quando il giudice, cui le parti si siano gi&amp;agrave; rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione - obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione   Mediazione obbligatoria Dal 21 marzo 2011 la mediazione sar&amp;agrave; obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:   diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servit&amp;ugrave; di passaggio ecc.)  divisione  successioni ereditarie  patti di famiglia  locazione  comodato  affitto di aziende  risarcimento danni da responsabilit&amp;agrave; medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit&amp;agrave;,   contratti assicurativi, bancari e finanziari   L&amp;rsquo;obbligatoriet&amp;agrave; per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti &amp;egrave; stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.  Provvedimenti giudiziali urgenti Anche nei casi di mediazione obbligatoria &amp;egrave; sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili. Procedimento di mediazione   La mediazione si introduce con una semplice domanda all&amp;rsquo;organismo, contenente l&amp;rsquo;indicazione dell&amp;rsquo;organismo investito, delle parti, dell&amp;rsquo;oggetto della pretesa e delle relative ragioni.  Le parti possono scegliere liberamente l&amp;rsquo;organismo. In caso di pi&amp;ugrave; domande, la mediazione si svolger&amp;agrave; davanti all&amp;rsquo;organismo presso cui &amp;egrave; stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.  Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o pi&amp;ugrave; incontri mirati alla composizione amichevole della controversia  L&amp;rsquo;accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore &amp;egrave; omologato dal giudice e diventa esecutivo  Nel caso di mancato accordo il mediatore pu&amp;ograve; fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno  In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potr&amp;agrave; verificare che la scelta dell&amp;rsquo;organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell&amp;rsquo;organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.   Mediazione durante il processo Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.  Durata della mediazione   Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.  Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed &amp;egrave; prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni  La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all&amp;rsquo;avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.   Esito della mediazione L&amp;rsquo;accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore &amp;egrave; omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore pu&amp;ograve; fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. Proposta del mediatore  Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Negli altri casi il mediatore pu&amp;ograve; fare la proposta, se il regolamento dell&amp;rsquo;organismo lo prevede. Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa. Riservatezza Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione pu&amp;ograve; essere utilizzata nel processo Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore pu&amp;ograve; essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.  Spese della mediazione  Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad &amp;euro; 40, e pagare le spese di mediazione.  L&amp;rsquo;importo delle spese dovute agli organismi pubblici &amp;egrave; indicato nella tabella A del  decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall&amp;rsquo;articolo 16, comma 4.  Tabella A relativa al rapporto Valore della lite - Spesa per ciascuna parte  Fino a &amp;euro; 1.000: &amp;euro; 65;  da &amp;euro;1.001 a &amp;euro; 5.000: &amp;euro;130;  da &amp;euro; 5.001 a &amp;euro; 10.000: &amp;euro; 240;  da &amp;euro; 10.001 a &amp;euro; 25.000: &amp;euro; 360;  da &amp;euro; 25.001 a &amp;euro; 50.000: &amp;euro; 600;  da &amp;euro; 50.001 a &amp;euro; 250.000: &amp;euro; 1.000;  da &amp;euro; 250.001 a &amp;euro; 500.000: &amp;euro; 2.000;  da &amp;euro; 500.001 a &amp;euro; 2.500.000: &amp;euro; 3.800;  da &amp;euro; 2.500.001 a &amp;euro; 5.000.000: &amp;euro; 5.200;  oltre &amp;euro; 5.000.000: &amp;euro; 9.200.  Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti.  La mediazione &amp;egrave; totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all&amp;rsquo;organismo non &amp;egrave; dovuta alcuna indennit&amp;agrave;. Agevolazioni fiscali Alle parti che corrispondono l&#039;indennit&amp;agrave; di mediazione presso gli organismi &amp;egrave; riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d&#039;imposta fino a concorrenza di &amp;euro; 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, &amp;euro; 250.   Il verbale di accordo &amp;egrave; esente dall&amp;rsquo;imposta di registro sino alla concorrenza del valore di &amp;euro; 50.000.  Considerazioni sui costi della mediazione  Le indennit&amp;agrave; dovute dalle parti all&amp;rsquo;organismo di conciliazione, da &amp;euro; 65 a &amp;euro; 9.200 per le cause con valore oltre i 5 milioni di euro, sono regolate da una precisa disciplina che mette in corrispondenza valore della lite e costo della procedura. In particolare:   Costi e tempi della procedura sono certi e prestabiliti dalla legge.  Gli scaglioni pi&amp;ugrave; bassi sono allineati a quelli del Contributo Unificato e quelli pi&amp;ugrave; alti sono molto pi&amp;ugrave; contenuti rispetto ad altre modalit&amp;agrave; di composizione extragiudiziale delle controversie.  I minimi tariffari sono sempre derogabili dalle parti.  Riduzione di 1/3 da applicare alle indennit&amp;agrave; in caso di mediazione sottoposta a condizioni di procedibilit&amp;agrave;.  La legge stabilisce altre circostanze di riduzione dell&amp;rsquo;indennit&amp;agrave; (es. se una parte &amp;egrave; contumaciale).
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:35:49 +0200</pubDate>
		<title>separazioni e divorzi - </title>
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L&#039; avvocato  divorzista si occupa in particolare di separazioni, divorzi, accordi di convivenza e modifiche di condizioni di separazione.  Molte coppie chiedono consulenza ad un avvocato  divorzista  per porre fine al proprio matrimonio. Ma altre coppie si rivolgono ad un avvocato  divorzista  solo per conoscere quali sono i propri diritti ed i propri diritti in seno ad un&amp;rsquo;unione matrimoniale o nel caso di una ipotetica e futura cessazione di tale unione.  Il  divorzista  spiegher&amp;agrave; loro quali sono i rispettivi diritti e doveri e quali sono le strade percorribili nel caso in cui la coppia decida di porre fine alla propria unione affettiva. Il  divorzista  illustrer&amp;agrave; la differenza tra una separazione di tipo consensuale da una di tipo giudiziale. La prima si basa sostanzialmente nell&#039;accordo dei coniugi che viene manifestato (dopo che l&amp;rsquo;avvocato  divorzista  avr&amp;agrave; redatto un apposito ricorso) in forma espressa davanti al Tribunale. Nel secondo caso vi sar&amp;agrave; l&amp;rsquo;instaurazione di una vera e propria lite giudiziaria.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:35:49 +0200</pubDate>
		<title>consulenza e assistenza legale e tributaria - </title>
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		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:35:49 +0200</pubDate>
		<title>penal law ....ius for you - </title>
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l&#039; avvocato Elisabetta Lio segue personalmente il settore penale. E&#039; dottoressa in giurisprudenza dal 2002; il relativo titolo &amp;egrave; stato conseguito presso l&#039;Universit&amp;agrave; degli Studi di Modena, laureata a pieni voti, discutendo una tesi sulla sospensione del processo in Italia e il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia della comunit&amp;agrave; Europea. Ha sostenuto l&#039;esame di abilitazione all&#039;esercizio della professione forense nell&#039;anno 2007.  Si &amp;egrave; formato professionalmente ed ha prestato collaborazione presso due tra i pi&amp;ugrave; prestigiosi studi penali di Mandatoriccio e Rossano, operanti nel campo del c.d. diritto penale, quello dell&#039;avvocato Dario Cornicello e dell&#039;avvocato Francesco Cornicello.  E&#039; autrice di contributi scientifici, con pubblicazioni in corso inerenti i reati connessi alle procedure dei reati avverso la Pubblica Amministrazione e dei pubblici amministratori..  Svolge seminari presso diversi Enti, prevalentemente nelle materie penalistiche connesse ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Opera quotidianamente nelle aule di giustizia garantendo il diritto di difesa a quelle persone non abbienti cui lo stato ne garantisce la rappresentanza.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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