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<title>Catalogo prodotti L.B. Consulting Srl</title>
<description>L.B. Consulting Srl
Viale della Libertà 14 BIS - 81031 Aversa - Caserta
Telefono: 081185322823  | Fax: 0810060323
Partita IVA: 03089590610</description>
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<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>PRIVATE EQUITY - </title>
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La difficile e perdurante situazione economica ha sviluppato una sorta di accettazione passiva degli eventi anche da parte di imprenditori che, ormai stanchi, hanno abbandonato l&amp;rsquo;ascia.  Le banche, coinvolte direttamente nella crisi economica e intente a rinforzare la struttura finanziaria interna e le riserve nel rispetto delle norme di Basilea, mostrano sempre meno disponibilit&amp;agrave; ad erogare credito a quelle imprese (circa il 90%) che non mostrano sufficienti mezzi propri per la realizzazione dei loro progetti di sviluppo.  Ci&amp;ograve; avvolge le imprese in una spirale, spesso senza ritorno, che ne mortifica qualsiasi iniziativa.  Dopo mesi di studio e ricerche per trovare una soluzione alle istanze provenienti dall&amp;rsquo;intero sistema imprenditoriale la L.B.CONSULTING e A.I.S.C. sono riuscite a creare un progetto che consenta la ristrutturazione e lo sviluppo delle imprese ricorrendo ad interventi in private equity e utilizzando il know how di specialisti per la condivisione, lo sviluppo e la realizzazione dei piani aziendali.  Il progetto, grazie alla sua intrinseca duttilit&amp;agrave;, pu&amp;ograve; essere adattato a qualsiasi tipologia d&amp;rsquo;impresa operante in qualsiasi settore e che intenda rigenerare e sviluppare nuove opportunit&amp;agrave;.  Ovviamente la struttura del progetto consente di superare spesso quelle criticit&amp;agrave; che non consentono il ricorso al sistema bancario ma che sono superabili attraverso la valenza espressa dal progetto e dalla sua capacit&amp;agrave; di generare reddito, sviluppo e ricchezza.  La valutazione dei progetti dell&amp;rsquo;impresa &amp;egrave; effettuata in un breve lasso di tempo e, dopo aver visitato l&amp;rsquo;impresa, previa la dd, si procede alla condivisione e allo sviluppo del progetto PMI.  Entro poche settimane si procede alla sua esecuzione lasciando comunque la gestione e l&amp;rsquo;iniziativa all&amp;rsquo;imprenditore, coadiuvato solo per la realizzazione del progetto da una attivit&amp;agrave; di monitoraggio e tutorship.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>Prodotti per aziende </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>SERVIZI LEGALI - </title>
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DI DIRITTO CIVILE - TRIBUTARIO - DIRITTO BANCARIO -
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>SERVIZI LEGALI </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - </title>
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Cessione del quinto dello stipendio    Il Finanziamento Con Rimborso Mediante Cessione Dello Stipendio Applica - Oltre Alla Normativa Generale In Materia Di Finanziamenti, Di Antiusura E Di Antiriciclaggio - Il Disposto Degli Artt. 1260 E Seguenti Del Codice Civile In Materia Di Cessione Dei Crediti, Nonch&amp;eacute; Il Testo Unico Delle Leggi Concernenti Il Sequestro, Il Pignoramento E La Cessione Degli Stipendi, Salari E Pensioni Dei Dipendenti Di Cui Al D.P.R. 5 Gennaio 1950, N. 180 E Successive Modificazioni Ed Integrazioni, Ed Il Regolamento Attuativo Approvato Con D.P.R. N. 895/1950.   Tale Forma Di Finanziamento &amp;egrave; Erogabile A Dipendenti Con Stipendio Fisso E Continuativo, Che Abbiano Superato Il Periodo Di Prova E Siano Iscritti Nei Ruoli Effettivi Dell&amp;#39;Amministrazione, Perch&amp;eacute; A Loro Volta Risultano Creditori Nei Confronti Del Proprio Datore Di Lavoro Dello Stipendio Mensile.   A Fronte Di Un Contratto Tra Lavoratore E Finanziaria Di Cedere Pro Solvendo Una Quota Della Propria Retribuzione, Non Superiore Ad 1/5 Della Stessa Al Netto Delle Ritenute Di Legge E Per Una Durata Massima Di 120 Mesi, Contratto Che Viene Notificato Al Datore Di Lavoro Nelle Forme E Per Gli Effetti Di Cui Agli Artt. 1264 E 1265 Cod. Civ., Quest&amp;#39;Ultimo &amp;egrave; Tenuto A Trattenere Tale Quota E A Versarla Direttamente Alla Finanziaria Fino Al Totale Rimborso Del Prestito.  Il Datore Di Lavoro &amp;egrave; Dunque Obbligato Solidalmente Con Il Proprio Dipendente-Debitore Principale Nei Confronti Della Finanziaria. In Un&amp;#39;Ottica Prudenziale, Le Aziende Private Dovranno Possedere Alcuni Requisiti Che Garantiscano La Solvibilit&amp;agrave; E La Stabilit&amp;agrave; Del Rapporto Di Lavoro Del Dipendente Finanziato.  Ulteriore Garanzia, Imposta Obbligatoriamente Ex Lege Dall&amp;#39;Art. 54 Del D.P.R. N. 180/1950 Citato, &amp;egrave; Costituita Dall&amp;#39;Accensione Di Una Polizza Rischio Vita E Rischio Impiego Che, Prima Della Legge Finanziaria 2005, Per I Dipendenti Statali E Pubblici Veniva Emessa Esclusivamente E Direttamente Dall&amp;#39;Inpdap, Mentre Attualmente Possono Venire Emesse Anche Da Compagnie Private; L&amp;rsquo;Art. 1 Comma 138 Della Legge 311 Del 30 Dicembre 2004 Ha, Infatti, Abrogato L&amp;rsquo;Art. 34 Del D.P.R. 180/1950, Che Prevedeva Per I Dipendenti Statali Che La Garanzia Dovesse Essere Prestata Unicamente Dall&amp;#39;Inpdap.   Destinatari  Fino A Qualche Tempo Fa Riservato Esclusivamente Ai Dipendenti Pubblici, L&amp;rsquo;Accesso Alla Cessione Del Quinto Dello Stipendio Dall&amp;rsquo;Inizio Del 2005 &amp;egrave; Divenuto Disponibile Anche Per I Dipendenti Privati.   Il Bacino Di Utenti Che Possono Utilizzare Questa Formula Di Credito Al Consumo &amp;egrave; Cresciuto Ulteriormente E Comprende Anche I Pensionati Pubblici E Privati Nonch&amp;eacute; I Dipendenti A Tempo Determinato E I Parasubordinati.  Dipendenti Statali O Di Aziende Pubbliche   Dipendenti Di Aziende Private (Spa &amp;ndash; Srl &amp;ndash; Coop &amp;ndash; Sas &amp;ndash; Snc &amp;ndash; Scarl - Sapa)  Pensionati Fino A 90 Anni  Lavoratori Atipici Con Contratti Di Apprendistato O A Tempo Determinato  Anche Per I Lavoratori Atipici Si Aprono Le Porte Della Cessione Del Quinto, Ma Con Un Importante Limitazione: La Durata Del Prestito Non Pu&amp;ograve; Superare Il Periodo Di Tempo Mancante Alla Scadenza Del Contratto. Durata Massima Limitata Al Periodo Di Contratto Residuo Anche Per Gli Agenti, Rappresentanti E Collaboratori Coordinati E Continuativi, Purch&amp;eacute; Titolari Di Un Contratto Non Inferiore A 12 Mesi E Che Preveda Un Compenso Certo E Continuativo.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-09-13T19:31:25+02:00">September 13, 2026</abbr>
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			<category>Prodotti per privati </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Riabilitazione fallimentare - </title>
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			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>Prodotti per aziende </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Mutui a piccole imprese - </title>
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Mutui alle Piccole Imprese  Mutui a Imprese per l&amp;rsquo;acquisto di immobili civili (negozi/uffici) e di fabbricati industriali Sono di norma concedibili a societ&amp;agrave; di capitali, societ&amp;agrave; di persone e imprese individuali, artigiani, commercianti, professionisti che richiedono il finanziamento per soddisfare esigenze relative all&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; imprenditoriale o professionale svolta. Tasso fisso o variabile  Durata Spread Fino a 10 anni 1.30 %  Oltre 10 e fino a 15 anni 1.40 % Parametro di riferimento a cui sommare gli spread sopra indicati Per mutui a tasso variabile:  Euribor 3 mesi in caso di rata mensile o trimestrale;  Euribor 6 mesi in caso di rata semestrale.  Per mutui a tasso fisso:  IRS (Interest Rate Swap) corrispondente alla durata del mutuo, in vigore alla stipula del contratto.  Destinazione:  acquisto di immobili civili (negozi/uffici)  acquisto di fabbricati industriali  Sono di norma concedibili a:  Societ&amp;agrave; di capitali, societ&amp;agrave; di persone e imprese individuali  Artigiani, commercianti, professionisti che richiedono finanziamenti per soddisfare esigenze relative all&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; imprenditoriale o professionale svolta  La tipologia del prodotto richiede sempre PERIZIA a cura di Tecnico incaricato dalla BANCA
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-09-13T19:31:25+02:00">September 13, 2026</abbr>
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			<category>Prodotti per aziende </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Progetti energia - </title>
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		<description>			<![CDATA[
PROGETTI ENERGIA  Prodotti finanziari ad hoc per sostenere investimenti e programmi di sviluppo aziendale finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili o a basso impatto ambientale (energia eolica, solare, geotermica, idraulica, biomasse, gas di discarica, biogas).  Prodotti altamente flessibili e innovativi sia lato debito (finanziamenti chirografari fino a max 15 anni) che sotto forma di capitale di rischio (investimenti nell&amp;rsquo;equity dei veicoli e/o nel capitale dei soggetti proponenti).  Strutturazione, in partnership con una primaria istituzione finanziaria, di un prodotto rivolto alle imprese per il finanziamento di progetti per la produzione di energia attraverso l&amp;rsquo;uso di impianti alimentati ad energia solare.  Il prodotto &amp;egrave; rivolto a imprese costituite sotto qualsiasi forma societaria Il finanziamento copre fino al 100% degli investimenti ed ha le seguenti caratteristiche: &amp;middot;  Finanziamenti chirografari ed ipotecari fino al 100% degli investimenti (IVA esclusa), con un minimo di Euro 25.000 &amp;middot;  Finanziamenti Chirografari: max 144 mesi, compreso eventuale pre ammortamento di max 24 mesi. Finanziamenti Ipotecari: max 216 mesi, compreso eventuale pre ammortamento di max 36 mesi  Garanzie: A discrezione della Banca, quali, a titolo di esempio ed in funzione della tipologia di interventi, ipoteca su terreni e manufatti edili, fideiussione dei soci, etc.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>Prodotti per aziende </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Fotovoltaico - </title>
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		<description>			<![CDATA[
Fotovoltaico  La soluzione finanziaria dedicata all&amp;rsquo;acquisizione di impianti, e relative tecnologie, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.   Il prodotto &amp;egrave; destinato a soddisfare le esigenze di:    SOGGETTI PRIVATI  PROFESSIONISTI AZIENDE CONDOMINI ENTI PUBBLICI  Struttura prodotto:   Tipologia:  leasing finanziario finalizzato all&amp;rsquo;acquisizione di impianti fotovoltaici costruiti o costruendi;  A chi si rivolge: privati &amp;ndash; condomini -  piccole e medie imprese &amp;ndash; societ&amp;agrave; &amp;ndash; enti pubblici.   Beni finanziabili: impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti in conto energia come definito nel DM del 18 luglio 2005 e del successivo DL del 19 febbraio 2007 (e loro successive modifiche)  Soggetti privati: importo minimo &amp;euro;.20.000, 00 max &amp;euro;.50.000, 00  Durata max anni 15  Anticipo commisurato al profilo di rischio del cliente  Canoni mensili / trimestrali  Tasso variabile  Riscatto 1%  Vantaggi:  iva agevolata al 10%  detrazione Irpef pari al 36% in 10 anni   Imprese &amp;ndash; Enti pubblici &amp;ndash; Condomini  Importo minimo &amp;euro;.50.000, 00 &amp;ndash; max nessun limite  Durata max anni 20  Canoni mensili trimestrali  Tasso variabile  Riscatto 1%   Vantaggi:  autofinanziamento del progetto/investimento; flussi di cassa garantiti da continuit&amp;agrave; di produzione e cessione tariffa incentivante; certezza della vendita dell&amp;rsquo;energia prodotta a prezzi di mercato; applicabilit&amp;agrave;, in aggiunta al prezzo di mercato, del contributo in conto energia (anni 20) Fiscali:  Iva al 10%  Per le imprese:  deducibilit&amp;agrave; del canone fino alla concorrenza dell&amp;rsquo;importo e della durata della quota di ammortamento del bene finanziato;  Per i condomini:  possibilit&amp;agrave; di accedere alla detrazione Irpef  pari al 36%   in 10 anni  Aspetti contabili:  In conformit&amp;agrave; agli IAS (IAS 17), l&amp;rsquo;Impresa iscrive nell&amp;rsquo;attivo del proprio bilancio il valore del bene preso in locazione, rilevando nel passivo i debiti finanziari verso il locatore, suddividendoli in quote secondo il periodo di esigibilit&amp;agrave;: a breve e a lungo.  Nel conto economico il bene viene ammortizzato al pari degli altri beni di propriet&amp;agrave;. La quota di capitale dei canoni di locazione pagati corrisponde ad una riduzione del debito residuo del contratto; la quota interessi viene riconosciuta tra gli oneri finanziari come costo del finanziamento ottenuto per il periodo di competenza considerato.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>Prodotti per aziende </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Finanza agevolata - </title>
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		<description>			<![CDATA[
Finanziamenti - Guida alla Finanza Agevolata  1.1 Cos&amp;rsquo;&amp;egrave; la finanza agevolata   2.1 Nuove procedure di erogazione   3.1 Definizione di piccola, media e grande impresa 3.1.1 Numero di dipendenti  3.1.2 Fatturato/attivo patrimoniale 3.1.3 Requisito dell&amp;rsquo;indipendenza  3.2 Settori di appartenenza  3.1.2 Imprese commerciali e di servizi   4. Gli enti erogatori   5.  Zone geografiche di intervento 5.1 Alcuni concetti territoriali  5.1.1 Zone obiettivo UE  5.1.2 Zone in deroga art. 87c del Trattato di Roma  5.1.3 Zone a rilevante squilibrio tra offerta e domanda di lavoro (ex L. 236/93) 5.1.4 Zone di intervento per programmi specifici: PIC   6.  Aiuti di Stato 6.1 Principi generali 6.2 Competenze della Commissione 6.3 Aiuti ammessi 6.4 Discipline orizzontali e discipline settoriali 6.5 Aiuti di Stato alle PMI  6.6 Regola del &amp;ldquo;de minimis&amp;rdquo;
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-09-13T19:31:25+02:00">September 13, 2026</abbr>
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		</description>
			<category>Prodotti per aziende </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Fidejussioni - </title>
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		<description>			<![CDATA[
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Fidejussione 106 e 107         La  fidejussione (art. 1936 c.c.) &amp;egrave; il contratto con il quale viene a costituirsi la garanzia personale di un terzo, che si obbliga verso il creditore a garantire l&amp;#39;adempimento del debitore. Anche se spesso ha natura accessoria rispetto ad un&amp;#39;obbligazione principale sorta tra creditore e debitore, tale contratto viene stipulato tra creditore e fidejussore, non essendo necessario che il debitore presti il proprio consenso.  L&amp;#39;art. 1938 c.c., nella sua nuova formulazione, ha implicitamente consentito la cosiddetta fidejussione omnibus (quella concessa a garanzia di debiti indeterminati, presenti e futuri), aggiungendo che in questo caso il contratto debba prevedere l&amp;#39;importo massimo garantito. Con noi &amp;egrave; possibile garantire mediante societ&amp;agrave; finanziarie abilitate ex art. 106 e 107.       Cauzioni a garanzia di contratti per appalti  CAUZIONI PROVVISORIE &amp;ndash; Consentono la partecipazione alle gare di appalto di lavori, forniture, servizi e manutenzioni e garantiscono la successiva sottoscrizione del contratto e l&amp;rsquo;osservanza degli obblighi derivanti al Contraente in caso di aggiudicazione dell&amp;rsquo;appalto.           Le cauzioni negli appalti pubblici        Il sistema delle cauzioni negli appalti pubblici assume un ruolo preminente e fondamentale per la tutela dell&amp;#39;interesse pubblico.  Per questo motivo il legislatore ha sempre riservato a questa disciplina una particolare attenzione. Come noto il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice dei Contratti) ha disciplinato in un unico corpus normativo le varie disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.   Il Codice ha peraltro riconfermato la distinzione tra le garanzie e la coperture assicurative richieste per la fase di aggiudicazione e quelle per la fase di esecuzione dell&amp;#39;appalto. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, quindi, durante la fase di aggiudicazione dell&amp;#39;appalto, i concorrenti a norma dell&amp;#39;art. 75 del D.Lgs. 163/2006 dovranno corredare l&amp;#39;offerta di una cauzione pari al due per cento dell&amp;#39;importo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito.   Scopo di questa fideiussione (nota come cauzione provvisoria) &amp;egrave; quello di garantire la seriet&amp;agrave; e la congruenza dell&amp;#39;offerta e, quindi, di evitare che per fatto riconducibile all&amp;#39;affidatario non si giunga alla sottoscrizione del contratto. Solo, quindi, al momento della stipula del contratto si proceder&amp;agrave; al suo svincolo (art. 75 comma 8).  La fideiussione provvisoria pu&amp;ograve; essere, a scelta del concorrente: - bancaria; - assicurativa; - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell&amp;#39;elenco speciale di cui all&amp;#39;articolo 107 del decreto legislativo 1&amp;deg; settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit&amp;agrave; di rilascio di garanzie, a ci&amp;ograve; autorizzati dal Ministero dell&amp;#39;economia e delle finanze.  Questa garanzia, con validit&amp;agrave; di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell&amp;#39;offerta, deve prevedere la sua operativit&amp;agrave; entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (Art. 75 comma 3 del Codice dei contratti e art. 100 Dpr. 554/1999).  Con l&amp;#39;offerta, inoltre, il concorrente dovr&amp;agrave; presentare l&amp;#39;impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l&amp;#39;esecuzione del contratto, nel caso in cui risultasse affidatario. Una volta individuato l&amp;#39;esecutore del contratto e svincolata la cauzione provvisoria, il vincitore dovr&amp;agrave; costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell&amp;#39;importo contrattuale (la cauzione definitiva) ai sensi dell&amp;#39;art. 113 del D.Lgs. 163/2006. E&amp;#39; dovuta a garanzia della corretta esecuzione dell&amp;#39;appalto, e quindi a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento (art. 113 comma 5).  Il comma 3 prevede una particolare modalit&amp;agrave; di svincolo della cauzione, che avviene in maniera progressiva a misura dell&amp;#39;avanzamento dell&amp;#39;esecuzione dell&amp;#39;appalto. In sostanza, lo svincolo &amp;egrave; automatico ad ogni stato di avanzamento lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell&amp;#39;iniziale importo garantito, senza che vi sia la necessit&amp;agrave; di un esplicito benestare da parte della stazione appaltante.  La cauzione definitiva cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 113 comma 5 ed art. 101 Dpr 554/1999).   A norma dell&amp;#39;art. 40 comma 7 del codice, le imprese che possiedono la certificazione di sistema di qualit&amp;agrave; conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono beneficiare di una riduzione del 50% sia della cauzione provvisoria che della definitiva. Per i soli appalti pubblici di lavori, l&amp;#39;art. 129 del Codice dei contratti prevede alcune garanzie assicurative aggiuntive.  L&amp;#39;impresa esecutrice dei lavori, infatti, &amp;egrave; obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilit&amp;agrave; civile per danni a terzi nell&amp;#39;esecuzione dei lavori (Art. 129 comma 1 del Codice dei contratti ed art. 103 Dpr. 554/1999).  Il secondo comma dell&amp;#39;art. 129 prevede inoltre per alcuni appalti di lavori, l&amp;#39;obbligo di costituire una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell&amp;#39;opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (si veda anche l&amp;#39;art. 104 Dpr 554/1999). In ultima analisi, il terzo comma dell&amp;#39;art. 129 rinvia al regolamento (previsto dall&amp;#39;art. 5 del codice dei contratti) per l&amp;#39;istituzione di un sistema di garanzia globale per gli appalti di lavori di importo superiore ai cento milioni di euro.  Quanto alle garanzie richieste per gli appalti di servizi di progettazione, l&amp;#39;art. 111 del codice dei contratti prevede esclusivamente una polizza di responsabilit&amp;agrave; civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivit&amp;agrave; di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (si veda anche l&amp;#39;art. 105 Dpr 554/1999).   I riferimenti alla legge Merloni (l. 109/1994), contenuti in alcuni documenti ufficiali dovranno essere letti alla luce delle nuove disposizioni normative.     CAUZIONI DEFINITIVE &amp;ndash; Garantiscono la buona esecuzione dell&amp;rsquo;appalto da parte della impresa aggiudicataria.    CAUZIONI PER ANTICIPAZIONI &amp;ndash; Garantiscono il rientro delle anticipazioni concesse (all&amp;rsquo;appaltatore) sul prezzo d&amp;rsquo;appalto.    CAUZIONI PER SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E REVISIONE PREZZI &amp;ndash; Consentono all&amp;rsquo;appaltatore di svincolare anticipatamente , sia a lavori ultimati che in corso d&amp;rsquo;opera, gli importi trattenuti dalla Stazione Appaltante a maggior garanzia dell&amp;rsquo;esatto adempimento del contratto, sia sull&amp;rsquo;importo lavori originario che su quello stabilito per revisione prezzi.    CAUZIONI PER URBANIZZAZIONE -   Garantiscono l&amp;rsquo;adempimento degli oneri derivanti da convenzioni per l&amp;rsquo;esecuzione di opere o per il pagamento rateizzato dell&amp;rsquo;urbanizzazione primaria o secondaria o per il costo di costruzione.    CAUZIONI A FAVORE DELL&amp;rsquo;AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA  Cauzioni previste da specifiche leggi, che un soggetto &amp;egrave; tenuto a costituire a favore degli uffici dell&amp;rsquo;Amministrazione Finanziaria:    CAUZIONI DOGANALI  Garantiscono l&amp;rsquo;assolvimento degli obblighi assunti nei confronti dell&amp;rsquo;Amministrazione Doganale nelle seguenti principali fattispecie :  1.Importazione definitiva con beneficio del pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali. 2. Importazioni o esportazioni con procedure semplificate 3. Temporanea importazione o esportazione 4. Introduzione in depositi doganali privati 5. Daziati sospesi 6. Trasferimenti da una dogana italiana all&amp;rsquo;altra 7. Transito comunitario 8. Anticipazioni diritti di prelievo (a favore del Dipartimento delle Dogane II Direzione Compartimentale per le Contabilit&amp;agrave; Centralizzate)    CAUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ACCISE  Si garantisce all&amp;rsquo;Ufficio Tecnico Finanziario (UTF) che le merci soggette ad accisa trasferite o introdotte in deposito abbiano la destinazione dichiarata o che venga corrisposta nei tempi previsti l&amp;rsquo;imposta dovuta.    RIMBORSI DI IMPOSTA (RIMBORSI IVA &amp;ndash; IRPEF &amp;ndash; IRPEG &amp;ndash; ILOR)  1. IVA &amp;ndash; da rilasciare all&amp;rsquo;apposito ufficio (Iva o Concessionario) per ottenere il rimborso dell&amp;rsquo;Iva (annuale, trimestrale, in compensazione)   2. IMPOSTE DIRETTE A MEZZO CONTO CORRENTE FISCALE &amp;ndash; da rilasciare al Direttore Regionale delle Entrate delle singole Regioni per ottenere il rimborso delle imposte tramite il Conto Corrente Fiscale di cui sono titolari tutti i possessori di partita Iva   3. IMPOSTE DI SUCCESSIONE, INVIM &amp;ndash; garantiscono l&amp;rsquo;esatto adempimento, alle singole scadenze, degli obblighi assunti nei confronti degli uffici finanziari con i quali sia stato concordato il pagamento rateale dei tributi dovuti.    CAUZIONI A.I.M.A. Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti delle diverse Sezioni specializzate per: - tabacco - olii vegetali - cereali - prodotti caseari - carni - burro - mangimi - alcoli    CAUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  Si garantisce ai beneficiari (Ministero Ambiente o Regioni / Province / Comuni) l&amp;rsquo;osservanza dei previsti adempimenti ed il risarcimento di eventuali spese per il ripristino ambientale per:  - trasporto - stoccaggio - smaltimento in ambito nazionale e per spedizioni transfrontaliere - l&amp;rsquo;iscrizione all&amp;rsquo;apposito Albo Nazionale    Cauzioni per concessioni contributi  Garantiscono l&amp;rsquo;esatta destinazione dei fondi concessi dalle Amministrazioni Statali o Regionali per la realizzazione degli specifici progetti    Altre cauzioni per esercizio attivit&amp;agrave;   - Agenzie di viaggio e turismo - Totocalcio - Scuole guida - Concessioni demaniali - Ricevitorie del Lotto - Raccomandatario marittimo - Agenzie ippiche - Albo spedizionieri - Agenzie di affari (es.: biglietteria c.ie aeree/navigazione) - Concessioni radio TV, legge 6.8.90 n.223 art. 16 - Licenze conducente autonoleggi autobus - Generi di monopolio  - Fabbricanti di energia elettrica - Societ&amp;agrave; di revisione           Fidejussioni 107              Elenchiamo di seguito le operazioni fattibili: &amp;bull; fidejussioni per anticipazioni contributi statali e regionali (P.O.R. &amp;ndash; P.I.P. &amp;ndash; Patti d&amp;rsquo;area &amp;ndash; Leggi Speciali ecc&amp;hellip;) &amp;bull; cauzioni per anticipazioni, svincolo ritenuta a saldo; &amp;bull; cauzioni per appalti a garanzia di contratto; &amp;bull; cauzioni per urbanizzazioni; &amp;bull; cauzioni per raccolta e smaltimento rifiuti; &amp;bull; cauzioni per recupero ambientale delle cave; &amp;bull; fidejussioni per iscrizione ad albi, elenchi o per il rilasci di licenza d&amp;rsquo;esercizio; &amp;bull; cauzioni per revocatoria fallimentare; &amp;bull; cauzioni giudiziarie; &amp;bull; cauzioni a garanzia del versamento delle quote del capitale sociale; &amp;bull; cauzioni per l&amp;rsquo;apertura di ricevitorie Totocalcio ed Enalotto; &amp;bull; cauzioni per apertura agenzie di viaggi; &amp;bull; cauzioni per la partecipazione a gare d&amp;rsquo;appalto (previa affidamento della societ&amp;agrave; contraente); &amp;bull; E qualsiasi altra garanzia, anche se non espressamente indicata, purch&amp;eacute; prevista dalla vigente normativa.  Le societ&amp;agrave; fideiubenti effettuano verifiche e controlli in Centrale Rischi, Registro Protesti e Pregiudizievoli ed eventi negativi in Conservatoria.  I tempi della fase istruttoria oscillano tra un minimo di 7 ed un massimo di 30 giorni. La variazione temporale &amp;egrave; condizionata dall&amp;#39;importo da garantire.   Esiti istruttoria:   Esito Positivo:  La societ&amp;agrave; fidejubente comunicher&amp;agrave; l&amp;rsquo;importo del premio e inoltrer&amp;agrave; la copia della polizza, al fine di permetterne la visione ed il pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato direttamente alla societ&amp;agrave;. E&amp;#39; importante sottolineare al cliente che le societ&amp;agrave; preposte non accettano pagamenti in contanti e/o con assegni bancari di conto corrente.  Pratica Sospesa:  La societ&amp;agrave; fidejubente richieder&amp;agrave; ulteriore documentazione integrativa a sostegno dell&amp;rsquo;accettazione della polizza. (es. richiesta di coobbligazioni, atti di propriet&amp;agrave; immobiliari, e/c bancari, ecc.).  Esito Negativo:  La societ&amp;agrave; fidejubente rifiuta l&amp;rsquo;accettazione del rischio.   Contratto:  Alla ricezione del pagamento del premio pattuito in polizza (che, ricordiamo, il cliente effettuer&amp;agrave; dopo aver visionato la copia della polizza) la societ&amp;agrave; fidejubente provveder&amp;agrave; ad emettere la polizza in triplice copia (Beneficiario, Contraente, Societ&amp;agrave; Fidejubente).  Note:  I tassi applicati sulle singole operazioni sono scelti esclusivamente dalle societ&amp;agrave; fidejubenti.         Agenzia delle Entrate          Fidejussioni per :  &amp;middot;  Rateizzazione a seguito accertamento con adesione   &amp;middot;  Rateizzazione a seguito riscossione imposte sui redditi   &amp;middot;  Rateizzazione a seguito conciliazione giudiziale   &amp;middot;  Rimborso dei crediti IVA     Fidejussione per il rimborso dei crediti IVA  Art. 1 comma 124  All&amp;#39; articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: &quot; iscritti nell&amp;#39;apposita sezione dell&amp;#39;elenco previsto dall&amp;#39;articolo 106 del decreto legislativo 1&amp;deg; settembre 1993, n.385 , con le modalit&amp;agrave; e criteri di solvibilit&amp;agrave; stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze&quot; sono sostituite dalle seguenti:&quot; iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1&amp;deg; settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni&quot;.   Fidejussione per dilazione di pagamento a seguito accertamento con adesione  Art. 1 comma 125 All&amp;#39; articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, dopo le parole:&quot;polizza fideiussoria o fideiussione bancaria&quot; sono inserite le seguenti: &quot;ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1&amp;deg; settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni&quot;.   Fidejussione per dilazione di pagamento delle imposte sui redditi   Art. 1 comma 126 All&amp;#39; articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, , e successive modificazioni, dopo le parole:&quot;polizza fideiussoria o fideiussione bancaria&quot; sono inserite le seguenti: &quot;ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1&amp;deg; settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni&quot;.   Fidejussioni per dilazione di pagamento a seguito conciliazione giudiziale  Art. 1 comma 127 All&amp;#39;articolo 48, comma 3, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n.546 , e successive modificazioni, dopo le parole:&quot;polizza fideiussoria o fideiussione bancaria&quot; sono inserite le seguenti: &quot;ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1&amp;deg; settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni&quot;.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>Prodotti per aziende </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Legge Sabatini - </title>
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LEGGE SABATINI  Sconti cambiari per compravendita e locazione macchinari L. 28/11/1965 N. 1329 Beneficiari qualsiasi impresa industriale, commerciale e artigiana appartenente all&amp;#39;UE, quale venditore di beni strumentali a pagamento dilazionato  la piccola e media impresa appartenente alla UE, quale acquirente di beni strumentali  sono escluse dai benefici le imprese operanti nei settori della siderurgia, della pesca, della cantieristica navale, dei trasporti, della fabbricazione dello zucchero e l&amp;#39;industria del tabacco; si applica il limite &quot;de minimis&quot; (aiuto di &amp;euro; 100.000 in tre anni) ai settori delle fibre sintetiche e dell&amp;#39;industria automobilistica; sono sottoposti a particolari limitazioni alcune tipologie di investimenti di determinati settori d estinazione  acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, costruite in Italia o all&amp;#39;estero, compresi anche i sistemi di macchine, le parti complementari e gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori) operanti nell&amp;#39;ambito dello stabilimento o cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d&amp;#39;aria per case di cura, alberghi, ristoranti, bar, ecc.; sono esclusi veicoli, natanti e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;a fronte di tutto o parte del corrispettivo della compravendita sono emesse le cambiali, per importo inclusivo degli interessi di dilazione, a scadenze periodiche, che saranno presentate allo sconto Importo l&amp;#39;ammontare massimo delle cambiali ammissibili allo sconto agevolato &amp;egrave; di 1.600.000 Euro per ogni singola operazione; per singola impresa acquirente e anno solare l&amp;#39;importo cumulativo di impianti e macchinari agevolabili &amp;egrave; pari a 2.400.000 Euro, complessivi di costo delle macchine;l&amp;#39;importo agevolabile si riferisce al capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina (esclusi IVA ed oneri accessori) maggiorato degli interessi sulla dilazione di pagamento (calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento dell&amp;#39;emissione degli effetti) Tasso d&amp;rsquo;interesse &amp;egrave; agevolato dal contributo erogato in un&amp;#39;unica soluzione all&amp;#39;acquirente dei beni Durata e scadenza delle cambiali le cambiali oggetto di sconto possono avere scadenza di pagamento oltre 18 mesi ma non superiore a 5 anni; la periodicit&amp;agrave; delle scadenze pu&amp;ograve; essere di vario tipo (trimestrale, semestrale, ecc..)  Note:  l&amp;#39;agevolazione non &amp;egrave; cumulabile con altre agevolazioni dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali, ad eccezione degli incentivi alla rottamazione delle macchine agricole e di altri contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della L.1329/65;gli effetti sono garantiti da privilegio speciale sulle macchine o riserva di propriet&amp;agrave; a favore del venditore; le operazioni di sconto possono avvenire, con maggior snellezza, anche nell&amp;#39;ambito di un castelletto di affidamento globale da utilizzare per pi&amp;ugrave; operazioni di sconto
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>Prodotti per aziende </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Crediti Pubblici - </title>
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CREDITI VERSO LA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  Acquisto PRO SOLUTO di crediti Commerciali vantati nei confronti della PA: &amp;middot;  Amministrazioni Centrali &amp;middot;  Amministrazioni locali &amp;middot;  Enti Previdenziali.   Il Pricing del credito ceduto viene effettuato attraverso l&amp;rsquo;analisi dei seguenti elementi: &amp;middot;  Rating del creditore &amp;middot;  Rating e DSO medio del ceduto &amp;middot;  Tipologia contrattuale sottostante il credito  &amp;middot;  Formula di cessione prescelta dal cedente  La formula di cessione PRO SOLUTO puo&amp;rsquo; avvenire nella forma del PRO SOLUTO SECCO o del PRO SOLUTO FINANZIARIO.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>Prodotti per aziende </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Crediti Irpeg/Ires - </title>
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		<description>			<![CDATA[
CREDITI IRPEG/IRES  Originazione e supporto completo all&amp;rsquo;acquisto pro soluto del credito in tutta Italia attraverso procedure automatizzate che forniscono un pricing rapido e integrano tutte le attivit&amp;agrave; di due diligence reporting. Le principali caratteristiche del prodotto sono: &amp;middot;  Cessione pro soluto &amp;middot;  Estrema facilit&amp;agrave; di esecuzione grazie all&amp;rsquo;utilizzo di una piattaforma elettronica proprietaria sviluppata che consente all&amp;rsquo;azienda e/o al suo consulente fiscale di ottenere: &amp;middot;  una risposta tempestiva circa l&amp;rsquo;interesse dell&amp;rsquo;Acquirente all&amp;rsquo;acquisto del credito un prezzo indicativo al quale l&amp;rsquo;Acquirente intenderebbe acquistare il credito &amp;middot;  Procedure amministrative ridotte al minimo la vendita del credito non comporta n&amp;eacute; l&amp;rsquo;apertura di un conto presso Credit Suisse o l&amp;rsquo;Acquirente n&amp;eacute; la concessione di una nuova linea di credito.  Il prezzo corrisposto per l&amp;rsquo;eventuale acquisto del credito Irpeg/Ires verr&amp;agrave; corrisposto direttamente sul conto corrente indicato intestato all&amp;rsquo;azienda.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>Prodotti per aziende </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Crediti iva - </title>
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		<description>			<![CDATA[
Soluzione veloce ed efficiente sviluppata in partnership con Credit Suisse per monetizzare i crediti IVA chiesti a rimborso secondo la procedura ordinaria, attraverso la cessione pro soluto ad una societ&amp;agrave; appositamente costituita (l&amp;rsquo; &amp;rdquo;Acquirente&amp;rdquo;). Si tratta di una soluzione le cui caratteristiche principali sono: &amp;middot;  Cessione pro soluto &amp;middot;  Controvalore pagato in due momenti 1. Ammontare iniziale (fino a circa il 90% del prezzo pattuito) corrisposto successivamente alla ricezione della notifica dell&amp;rsquo;atto di cessione del credito IVA all&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate. 2. Ammontare finale corrisposto al momento del rimborso del credito da parte dell&amp;rsquo;Ufficio delle Entrate _  Estrema facilit&amp;agrave; di esecuzione grazie all&amp;rsquo;utilizzo di una piattaforma elettronica proprietaria sviluppata da che consente all&amp;rsquo;azienda e/o al suo consulente fiscale di ottenere: &amp;middot;  una risposta tempestiva circa l&amp;rsquo;interesse dell&amp;rsquo;Acquirente all&amp;rsquo;acquisto del credito &amp;middot;  un prezzo indicativo al quale l&amp;rsquo;Acquirente intenderebbe acquistare il credito Procedure amministrative ridotte al minimo: la vendita del credito non comporta n&amp;eacute; l&amp;rsquo;apertura di un conto presso Credit Suisse o l&amp;rsquo;Acquirente n&amp;eacute; la concessione di una nuova linea di credito. Il prezzo corrisposto per l&amp;rsquo;eventuale acquisto del credito IVA verr&amp;agrave; corrisposto direttamente sul conto corrente indicato intestato all&amp;rsquo;azienda.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>Prodotti per aziende </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Factoring commerciale - </title>
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CREDITI COMMERCIALI  Attivit&amp;agrave; di Origination e Servicing finalizzata all&amp;rsquo;acquisto pro soluto e pro solvendo di crediti commerciali riservata a quei creditori che: &amp;middot;  desiderano smobilizzare il proprio credito in pro soluto (o pro solvendo) in un breve periodo di tempo &amp;middot;  non hanno intenzione di cedere il credito ad altre controparti (factors e finanziarie), che hanno un atteggiamento &amp;ldquo;aggressivo&amp;rdquo; nei confronti dei cedenti hanno necessit&amp;agrave; di instaurare una relazione di lungo periodo con una controparte pronta a smobilizzare i loro crediti commerciali. A seconda delle aspettative sulla tempistica di incasso delle fatture, &amp;egrave; offerta al creditore la possibilit&amp;agrave; di scegliere tra due diversi tipologie di smobilizzo del credito sia su crediti pregressi che su quelli futuri con modalit&amp;agrave; rotativa. I due prodotti sono i seguenti: PRO SOLUTO:  I crediti sono acquistati pro soluto, e pertanto in via definitiva, i crediti ad un prezzo prestabilito e con pagamento dell&amp;rsquo;intero corrispettivo al soddisfacimento di determinate condizioni (tipicamente certificazione del credito e accettazione della cessione da parte del cedente) PRO SOLVENDO: I crediti sono acquistati senza assunzione del rischio.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>Prodotti per aziende </category>
	</item>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>CESSIONE CREDITI - </title>
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Il Factoring come gestione dei crediti Il factoring &amp;egrave; una tecnica finanziaria e un supporto gestionale, ed &amp;egrave; rivolto a soddisfare le esigenze di gestione dei crediti di fornitura delle imprese.           Il factoring consiste in un rapporto continuativo, in base al quale un&amp;rsquo;impresa cede una parte significativa dei propri crediti commerciali a un operatore specializzato (il Factor o la banca).  Il Factor affianca l&amp;rsquo;impresa nelle funzioni contabili, amministrative e finanziarie. Ne percepisce una commissione per i servizi erogati e una quota di interessi sulle anticipazioni dei crediti.  L.B.Consulting si rivolge alle aziende, che operano sia in ambito nazionale che internazionale, con un insieme di servizi base: la gestione, la garanzia e lo smobilizzo dei crediti.  Tali servizi possono essere forniti singolarmente o in pi&amp;ugrave; combinazioni dando origine ad una gamma di prodotti erogati dalla societ&amp;agrave; di Factoring     Una puntuale e corretta gestione del credito &amp;egrave; un elemento sempre pi&amp;ugrave; cruciale nell&amp;#39;attivit&amp;agrave; delle aziende. L&amp;#39;accuratezza dell&amp;#39;analisi e la tempestivit&amp;agrave; nella gestione, oltre a evitare imprevisti ed eventuali sofferenze, implicano una maggiore capacit&amp;agrave; reddituale e minori oneri finanziari.           Il Factor mette a disposizione dei clienti l&amp;#39;elevata specializzazione acquisita nella gestione dei crediti d&amp;#39;impresa. L&amp;#39;azienda cedente pu&amp;ograve; cos&amp;igrave; spostare sul Factor   i numerosi adempimenti connessi al trattamento dei crediti in cessione (contabilizzazione, controllo delle scadenze, incasso, sollecito dei pagamenti, azioni di recupero, ecc.). In funzione della tipologia dei crediti, della loro durata e del settore merceologico, il Factor   ricorre ai pi&amp;ugrave; adeguati strumenti di incasso (Riba, Rid, Mav, bonifico elettronico), predisponendo i supporti informatici per la loro bancabilit&amp;agrave; e per i flussi di ritorno. Si tratta di un&amp;#39;efficace soluzione di outsourcing per la gestione dei crediti, che consente la sostituzione dei costi fissi della struttura interna di amministrazione con costi variabili, commisurati alla quantit&amp;agrave; dei crediti gestiti. Il Factor dispone di un ufficio di specialisti particolarmente preparati nella gestione, non solo del credito, ma soprattutto del rapporto con il debitore, considerato primario interlocutore in qualit&amp;agrave; di &quot;cliente dei nostri clienti&quot;. Il servizio di gestione non si limita a seguire il buon fine dell&amp;#39;incasso del credito una volta giunto alla sua scadenza naturale, ma ne verifica lo stato lungo tutto il suo iter, dall&amp;#39;emissione della fattura alla consegna della fornitura, al pagamento, individuando e segnalando prontamente al cliente ogni problema che dovesse insorgere sulla fornitura e sulla qualit&amp;agrave; del credito. Il servizio di gestione &amp;egrave; rivolto principalmente a:  aziende con un portafoglio clienti molto frazionato;  aziende con ufficio di gestione dei crediti non ancora ben organizzato (di nuova costituzione) o particolarmente costoso, ed interessate ad adottare un&amp;#39;impostazione che segua la logica dell&amp;#39;outsourcing;  aziende con crediti verso Enti Pubblici - settore con un&amp;#39;operativit&amp;agrave; particolarmente complessa in cui il Factor dispone di un elevato know how - pur senza acquisire i rischi connessi ad un&amp;#39;operazione di factoring finanziario;  aziende estere con flussi di export verso l&amp;#39;Italia, che desiderano seguire la propria clientela italiana in modo accurato senza dover stabilire una propria rappresentanza nel nostro Paese.  Opportunamente utilizzato, il servizio di gestione dei crediti, unitamente a quello di valutazione dei debitori, permette di disporre di un ricco e costantemente aggiornato patrimonio informativo sulla qualit&amp;agrave; del proprio portafoglio clienti.            l Factoring   L&amp;#39;anticipazione finanziaria dei crediti  Il servizio offre all&amp;#39;impresa un supporto finanziario complementare a quello tradizionalmente concesso dalla banca. Si tratta sostanzialmente di una linea di credito aggiuntiva.           L&amp;#39;anticipazione corrisponde a una percentuale, preventivamente convenuta, sul valore nominale dei crediti da fornitura, che in genere, nella formula pi&amp;ugrave; comune, &amp;egrave; pari all&amp;#39;80%. La quota dell&amp;#39;anticipazione pu&amp;ograve; comunque essere sia inferiore sia superiore, fino a raggiungere l&amp;#39;intero valore nominale dei crediti, secondo le esigenze del cliente e la qualit&amp;agrave; del credito. La quota non anticipata verr&amp;agrave; liquidata al cedente dopo che il Factor   avr&amp;agrave; incassato il pagamento da parte del debitore.  L&amp;#39;anticipazione viene calcolata sul valore nominale delle fatture cedute, dedotto il valore di eventuali ragioni di credito, e pu&amp;ograve; essere erogata all&amp;#39;atto della cessione, nei limiti previsti dal contratto e all&amp;#39;interno di eventuali plafond prestabiliti. Usualmente la cessione del credito viene segnalata ai debitori con una comunicazione che copre un determinato periodo di tempo, in genere due anni, in osservanza al quadro normativo sul factoring (Legge 52/91), per la cui durata tutte le fatture emesse a loro carico saranno cedute al Factor.  &amp;Egrave; inoltre previsto che i debitori ceduti, cio&amp;egrave; le societ&amp;agrave; fornite ( si tratta dei &quot;clienti del proprio cliente&quot;), riconoscano e accettino, in genere in forma scritta, la cessione del credito. Di norma si prevede che ogni singola fattura riporti una specifica dicitura in cui si comunica al debitore - destinatario del documento - che quel credito &amp;egrave; stato ceduto al Factor, a favore del   quale dovr&amp;agrave; essere effettuato il pagamento. La legislazione italiana tutela la validit&amp;agrave; della cessione del credito a prescindere dall&amp;#39;esplicito riconoscimento da parte del soggetto ceduto. Tuttavia il   Factor opera secondo termini che garantiscono la maggior tutela per tutti gli attori in gioco. La formula della notifica pu&amp;ograve; essere gestita anche in modo differente. Il factoring &amp;egrave; un prodotto estremamente versatile ed elastico, plasmabile sulle specifiche esigenze di ogni impresa, in base alla tipologia e alle caratteristiche del mercato in cui questa opera. Alcune tipologie di servizio - solitamente quelle di natura non finanziaria - non prevedono la notifica della cessione al debitore ceduto, il quale continua cos&amp;igrave; ad effettuare i propri pagamenti al suo fornitore, ignorando la presenza di un factor. &amp;Egrave; il caso del cosiddetto &quot;factoring non notification&quot;, prodotto finalizzato alla sola garanzia sul buon fine dei crediti.            Il Factoring   Garanzia del credito (Valutazione dei debitori)  &amp;Egrave; il servizio dedicato alle aziende che intendono tutelarsi dal rischio di insolvenza della clientela.           Il servizio viene erogato sui crediti relativi alla globalit&amp;agrave; del fatturato, o a una pluralit&amp;agrave; significativa di debitori scelti di comune accordo con il Factor. Su ogni debitore proposto in cessione viene fatta una puntuale analisi del rischio e viene rilasciato un plafond che definisce l&amp;#39;importo che la societ&amp;agrave; di factoring   &amp;egrave; disposta a garantire, con coperture del rischio che possono giungere anche al 100% del valore dei crediti ceduti (entro le quote di plafond stabilite).  In fase di attivazione del rapporto, il Factor   effettua un&amp;#39;accurata analisi dell&amp;#39;andamento storico dei crediti e delle societ&amp;agrave; nei cui confronti questi vengono emessi. Grazie a specifici modelli di scoring il Factor   &amp;egrave; in grado di valutare la capacit&amp;agrave; di rimborso dei nominativi proposti in cessione, dei quali viene effettuato un costante monitoraggio. I risultati della valutazione consentono di stabilire l&amp;#39;importo del plafond e la percentuale di copertura dei crediti e nel contempo costituiscono per il cliente fornitore un bagaglio di utili informazioni per la gestione del rapporto commerciale con i propri clienti. Una volta perfezionato il contratto di garanzia e attivato il flusso delle cessioni, in caso di insolvenza di fatto del debitore, dopo un determinato numero di giorni dalla scadenza dei crediti (stabilito contrattualmente, in genere a 180 giorni), il Factor   effettua il pagamento dei crediti insoluti (cosiddetto &quot;Pagamento sotto garanzia&quot;). Il servizio di garanzia pu&amp;ograve; essere erogato senza che avvenga la notifica al debitore ceduto. In questo modo i pagamenti continuano ad avvenire a favore del cedente, che mantiene la completa gestione della relazione commerciale con il proprio cliente. Il factor interviene solo in caso di insolvenza, quindi a relazione commerciale interrotta. Normalmente, in assenza di notifica della cessione al debitore, non &amp;egrave; prevista l&amp;#39;anticipazione finanziaria del credito. Vantaggi per l&amp;#39;impresa che decide di utilizzare questo servizio:  trasferimento al factor del rischio di perdite su crediti;  aggiornamento continuo sul rischio commerciale legato alla clientela;  valutazione preventiva della nuova clientela;  trasformazione dei costi fissi di recupero del credito in costi variabili;  separazione dell&amp;#39;azione di recupero del credito rispetto all&amp;#39;azione commerciale;  miglioramento degli indici di bilancio e del turn-over dei crediti.         Il Factoring   I costi del factoring  Il costo di un&amp;#39;operazione di factoring &amp;egrave; in genere determinato da tre elementi: la commissione di factoring, le spese accessorie, gli interessi sulle anticipazioni.           Commissione di factoring Relativa alla gestione (sia pro solvendo, sia pro soluto) e alla garanzia (pro soluto), di norma viene percepita anticipatamente sull&amp;#39;ammontare dei crediti ceduti. La commissione di gestione varia in funzione di tipologia, ammontare e durata dei rischi assunti sui crediti ceduti. Spese accessorie Si tratta di oneri diversi a carico del cedente (handling, valutazione debitori, istruttoria, spese postali per cessione, ecc.) di fondamentale importanza per il factor, al fine di offrire al cliente un servizio con un elevato standard qualitativo sotto il profilo dell&amp;#39;amministrazione del portafoglio crediti. Per rendere marginale il costo amministrativo vengono favoriti quei rapporti che consentono la gestione informatizzata dei flussi. Interessi Il costo finanziario per l&amp;#39;anticipazione prevede l&amp;#39;applicazione di tassi di mercato e tiene conto del rating della clientela, della tipologia e della durata dei crediti intermediati.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-09-13T19:31:25+02:00">September 13, 2026</abbr>
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			<category>Prodotti per aziende </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Riabilitazione protesti - </title>
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		<description>			<![CDATA[
Cos&amp;#39;e&amp;#39; un protesto?  E&amp;#39; quell&amp;#39;operazione con la quale un titolo cambiario (assegno, cambiale, tratta accettata, vaglia cambiario) che prevedeva il pagamento -a favore di un creditore- in una data specifica certa, e&amp;#39; consegnato dalla banca creditrice ad un notaio od ufficiale giudiziario, il quale si reca presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento del titolo non coperto e, a fronte della mancata riscossione immediata -o in assenza dell&amp;#39;interessato- redige la levata del protesto, rendendo cos&amp;igrave; il titolo esecutivo (al pari, cio&amp;egrave;, di un decreto ingiuntivo). Il debitore deve essere identificato con nome, domicilio, luogo e data di nascita. Da questa operazione, ne consegue per il protestato di dover subire il precetto e poi il pignoramento, se continuasse a non pagare. Infatti, l&amp;#39;assegno protestato giunge -attraverso le banche- sino al creditore, che decide se esigere il credito o lasciar decadere questo suo diritto. Nel frattempo -per il debitore- la cifra e&amp;#39; maggiorata degli interessi maturati, delle spese per il precetto e per l&amp;#39;eventuale processo esecutivo.   Gli ulteriori passaggi: se la persona protestata non paga, subisce il pignoramento dei mobili (nel caso il creditore vada avanti) e rimane iscritto nel libro dei protesti per 5 anni. Se dovesse pagare (la cifra maggiorata come sopra indicato) e&amp;#39; in condizione di evitare almeno il pignoramento. Per quanto riguarda l&amp;#39;iscrizione, ci sono differenze se il pagamento avviene o meno entro l&amp;#39;anno.   Che cosa comporta Come avviene e come occorre agire nei confronti dell&amp;#39;iscrizione? E dove avviene? Il notaio, o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto, deve provvedere all&amp;#39;iscrizione su appositi registri. Nella met&amp;agrave; ed alla fine di ogni mese, questi deve consegnare, al Presidente della Camera di Commercio ed al Presidente del Tribunale, l&amp;#39;elenco dei protesti levati nel periodo (sia su carta che su supporto informatico). La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dell&amp;#39;elenco -entro 10 gg dalla ricezione, nonch&amp;eacute; a tutte le variazioni, anche su indicazione del Tribunale.  Il protestato: - potrebbe non pagare mai: oltre all&amp;#39;eventuale pignoramento, rimane iscritto per 5 anni nell&amp;#39;elenco dei protesti; - potrebbe anche riuscire a pagare (le cifre complete degli ulteriori gravami) prima del pignoramento: se lo facesse prima che sia decorso un anno dall&amp;#39;iscrizione, quest&amp;#39;ultima pu&amp;ograve; essere cancellata, invece che rimanere per tutti i 5 anni. Se pagasse oltre l&amp;#39;anno, l&amp;#39;iscrizione permane: pu&amp;ograve; per&amp;ograve; ottenere che il pagamento sia iscritto.  Scopriamo ora cosa succede nei casi in cui il pagamento non avvenga a causa di: mancanza (totale o parziale) di provvista sul conto corrente;  mancata autorizzazione a emettere assegni.  Questi due casi in passato erano sanzionati dalla legge come reati. La recente normativa sull&amp;#39;assegno (Decreto Legislativo n. 507/99 ) ha trasformato questi reati in illeciti amministrativi. (Sanzionati dal prefetto con l&amp;#39;applicazione di sanzioni pecuniarie che vanno da 516, 46 a 12.394, 97 euro e sanzioni accessorie come l&amp;#39;interdizione all&amp;#39;emissione di assegni) La sanzione penale &amp;egrave; rimasta solo per i casi molto gravi. Per i soggetti responsabili di questi due illeciti, oltre all&amp;#39;applicazione delle sanzioni amministrative, la legge prevede per 6 mesi la &quot;revoca di sistema&quot;, con due conseguenze: il divieto di emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale  l&amp;#39;iscrizione nella Centrale d&amp;#39;Allarme Interbancaria (CAI), un nuovo archivio informatizzato attivo dal 4 giugno 2002 presso la Banca d&amp;#39;Italia.  Se un soggetto &amp;egrave; iscritto nella CAI, nessuna banca n&amp;eacute; ufficio postale pu&amp;ograve; stipulare nuove convenzioni di assegno, n&amp;eacute; pagare assegni da lui emessi, n&amp;eacute; rilasciargli nuovi libretti.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-09-13T19:31:25+02:00">September 13, 2026</abbr>
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			<category>Prodotti per privati </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Mutui - </title>
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		<description>			<![CDATA[
Il mutuo &amp;egrave; un contratto mediante il quale una parte, detta mutuante, consegna all&amp;#39;altra, detta mutuataria, una somma di denaro o una quantit&amp;agrave; di beni fungibili, che l&amp;#39;altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualit&amp;agrave;. Si tratta di un contratto reale che si perfeziona con la consegna dell&amp;#39;oggetto al mutuatario. &amp;Egrave; inoltre un contratto tipico la cui nozione &amp;egrave; accolta nel nostro ordinamento giuridico dall&amp;#39;art. 1813 del Codice Civile. Il mutuo immobiliare viene concesso per soddisfare esigenze di denaro in qualche modo collegate all&amp;#39;acquisto di un bene immobile per compravendita (o, nel caso di fabbricati, anche per costruzione). Il mutuo bancario &amp;egrave; la forma pi&amp;ugrave; diffusa di mutuo ed &amp;egrave; quel prestito erogato da un istituto di credito, solitamente per importi di un certo rilievo, contro la prestazione di una garanzia. Il caso tipico &amp;egrave; il mutuo richiesto e concesso per agevolare il mutuatario nell&amp;#39;acquisto di un immobile, ma vi sono anche altri tipi di mutuo, distinti per finalizzazione dell&amp;#39;erogazione: mutuo edilizio, concesso per finanziare la costruzione di un immobile  mutuo per ristrutturazione, concesso per finanziare importanti opere di riordino di beni immobiliari  mutuo per liquidit&amp;agrave;, concesso per particolari esigenze di disposizione di ingenti somme di denaro mutuo consolidamento debiti, concesso per estinguere finanziamenti pregressi dilazionando il piano di ammortamento, riducendo di conseguenza l&amp;#39;importo delle rate mutuo sostituzione qualora si intenda sostituire un mutuo contratto in precedenza a condizioni migliori
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>Prodotti per privati </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Cessione pensione - </title>
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		<description>			<![CDATA[
Cessione Pensione  Il finanziamento con rimborso mediante cessione della pensione applica - oltre alla normativa generale in materia di finanziamenti, di antiusura e di antiriciclaggio - il disposto degli artt. 1260 e seguenti del codice civile in materia di cessione dei crediti, nonch&amp;eacute; il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, con il regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 895/1950.  Tale forma di finanziamento &amp;egrave; stata introdotta dall&amp;rsquo;art. 13-bis della L. n. 80/2005 di conversione del D.L. n. 35/2005 (c.d. decreto competitivit&amp;agrave;), che ha integrato l&amp;#39;art. 1 del D.P.R. n. 180/1950 prevedendo che i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e finanziarie prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, fatto salvo l&amp;#39;importo corrispondente al trattamento minimo. Possono essere cedute le pensioni o le indennit&amp;agrave; che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidit&amp;agrave; e vecchiaia corrisposti dall&amp;#39;Istituto nazionale di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.  Come espressamente stabilito dalla legge, tali prestiti devono avere la garanzia dell&amp;#39;assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. A fronte di un contratto tra pensionato e finanziaria di cedere pro solvendo una quota della propria pensione, non superiore ad 1/5 della stessa al netto delle ritenute di legge e per una durata massima di 120 mesi, contratto che viene notificato all&amp;#39;ente previdenziale nelle forme e per gli effetti di cui agli artt. 1264 e 1265 cod. civ., quest&amp;#39;ultimo &amp;egrave; tenuto a trattenere tale quota e a versarla direttamente alla finanziaria fino al rimborso totale del prestito in corso.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>Prodotti per privati </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Prestito casa - </title>
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		<description>			<![CDATA[
Prestito casa  Prestito personale finalizzato all&amp;#39;acquisto / ristrutturazione di civili abitazioni (anche seconda casa), box, posti auto, terreni, locali commerciali per investimento, acquisto quote associative cooperativa edilizia. Importo finanziabile: l&amp;#39;importo minimo finanziabile &amp;egrave; pari ad &amp;euro;. 20.000, 00 e fino a &amp;euro;. 40.000, 00. Durata: da un minimo di 48 mesi ad un massimo di 96 mesi Senza ipoteca e senza spese notarili !!!
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			<abbr class="dtexpired" title="2026-09-13T19:31:25+02:00">September 13, 2026</abbr>
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			<category>Prodotti per privati </category>
	</item>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Prestito a invalidi - </title>
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		<description>			<![CDATA[
Finanziamo i titolari di pensione di invalidit&amp;agrave; civile fino ad un importo max di  &amp;euro;.5.000, 00 qualora sia l&amp;#39;unica fonte di reddito. Documenti necessari: Copia doc. identit&amp;agrave; e codice fiscale  Mod. Cud  Ultimo cedolino pensione   Certificato di residenza storico in carta semplice
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-09-13T19:31:25+02:00">September 13, 2026</abbr>
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			<category>Prodotti per privati </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Cessione del quinto - </title>
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		<description>			<![CDATA[
Cessione del quinto dello stipendio  Il finanziamento con rimborso mediante cessione dello stipendio applica - oltre alla normativa generale in materia di finanziamenti, di antiusura e di antiriciclaggio - il disposto degli artt. 1260 e seguenti del codice civile in materia di cessione dei crediti, nonch&amp;eacute; il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 895/1950.  Tale forma di finanziamento &amp;egrave; erogabile a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell&amp;#39;amministrazione, perch&amp;eacute; a loro volta risultano creditori nei confronti del proprio datore di lavoro dello stipendio mensile.  A fronte di un contratto tra lavoratore e finanziaria di cedere pro solvendo una quota della propria retribuzione, non superiore ad 1/5 della stessa al netto delle ritenute di legge e per una durata massima di 120 mesi, contratto che viene notificato al datore di lavoro nelle forme e per gli effetti di cui agli artt. 1264 e 1265 cod. civ., quest&amp;#39;ultimo &amp;egrave; tenuto a trattenere tale quota e a versarla direttamente alla finanziaria fino al totale rimborso del prestito. Il datore di lavoro &amp;egrave; dunque obbligato solidalmente con il proprio dipendente-debitore principale nei confronti della finanziaria. In un&amp;#39;ottica prudenziale, le aziende private dovranno possedere alcuni requisiti che garantiscano la solvibilit&amp;agrave; e la stabilit&amp;agrave; del rapporto di lavoro del dipendente finanziato. L&amp;#39;art. 1 comma 137 della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) a far data dal 1&amp;deg; gennaio 2005 ha espressamente esteso il D.P.R. n. 180/1950 anche ai dipendenti di soggetti privati.  Prima di procedere all&amp;#39;erogazione del prestito viene altres&amp;igrave; costituito, quale garanzia, un vincolo sul trattamento di fine rapporto maturato, che in caso di cessazione del rapporto di lavoro verr&amp;agrave; devoluto integralmente alla finanziaria fino alla concorrenza del debito residuo. Ulteriore garanzia, imposta obbligatoriamente ex lege dall&amp;#39;art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 citato, &amp;egrave; costituita dall&amp;#39;accensione di una polizza rischio vita e rischio impiego che, prima della legge finanziaria 2005, per i dipendenti statali e pubblici veniva emessa esclusivamente e direttamente dall&amp;#39;INPDAP, mentre attualmente possono venire emesse anche da compagnie private; l&amp;rsquo;art. 1 comma 138 della Legge 311 del 30 dicembre 2004 ha, infatti, abrogato l&amp;rsquo;art. 34 del D.P.R. 180/1950, che prevedeva per i dipendenti statali che la garanzia dovesse essere prestata unicamente dall&amp;#39;INPDAP. Destinatari Fino a qualche tempo fa riservato esclusivamente ai dipendenti pubblici, l&amp;rsquo;accesso alla cessione del quinto dello stipendio dall&amp;rsquo;inizio del 2005 &amp;egrave; divenuto disponibile anche per i dipendenti privati. Ora, in base a quanto contenuto nella  legge n.80/2005 del 14 maggio , il bacino di utenti che possono utilizzare questa formula di credito al consumo &amp;egrave; cresciuto ulteriormente e comprende anche i pensionati pubblici e privati nonch&amp;eacute; i dipendenti a tempo determinato e i parasubordinati. &amp;middot;  Dipendenti statali o di aziende pubbliche  &amp;middot;  Dipendenti di aziende private (anche sas e snc) &amp;middot;  Pensionati  &amp;middot;  Lavoratori Atipici  Grazie al recente provvedimento oltre che fino ad un quinto dello stipendio ci si potr&amp;agrave; indebitare fino ad un quinto della pensione. Anche per chi ha concluso la fase lavorativa la durata massima del prestito &amp;egrave; fissata in 10 anni, ma il finanziamento deve essere garantito da una polizza sulla vita del beneficiario, che tuteli la societ&amp;agrave; erogante nel caso di decesso del cliente. Anche per i lavoratori atipici si aprono le porte della cessione del quinto, ma con un importante limitazione: la durata del prestito non pu&amp;ograve; superare il periodo di tempo mancante alla scadenza del contratto. Durata massima limitata al periodo di contratto residuo anche per gli agenti, rappresentanti e collaboratori coordinati e continuativi, purch&amp;eacute; titolari di un contratto non inferiore a 12 mesi e che preveda un compenso certo e continuativo.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-09-13T19:31:25+02:00">September 13, 2026</abbr>
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			<category>Prodotti per privati </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Consolidamento prestiti - </title>
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Consolidamento prestiti  Sostituisce tutti i finanziamenti accorpandoli in un&amp;rsquo;unica rata.  La Societ&amp;agrave; Finanziaria si occuper&amp;agrave; di:  calcolare l&amp;#39;importo del tuo vecchio debito  estinguere i tuoi finanziamenti ancora in essere  attivare il nuovo prestito personale In sintesi &amp;middot;   un&amp;#39;unica rata al mese  importo finanziabile   fino a 40.000 euro  risparmio sulle spese accessorie (spese di incasso, di invio dell&amp;#39;estratto conto...)  possibilit&amp;agrave; di ottenere una somma aggiuntiva per effettuare nuove spese  ampie dilazioni (fino a 96 mesi)  un unico interlocutore, che si occuper&amp;agrave; di tutto fornendoti assistenza continua  &amp;middot;  maggiore controllo sull&amp;#39;andamento del tuo debito.  Come richiedere il finanziamento  In modo semplice e veloce.  &amp;middot;  Via telefono: con una sola telefonata, puoi richiedere l&amp;#39;importo di cui hai bisogno. Al termine della chiamata l&amp;#39;operatore sar&amp;agrave; gi&amp;agrave; in grado di formularti un preventivo. &amp;middot;  Chiama il nostro  Servizio Clienti  &amp;middot;  In agenzia: un consulente sar&amp;agrave; a tua disposizione per trovare la soluzione pi&amp;ugrave; adatta alle tue esigenze.  REQUISITI DEL RICHIEDENTE Potranno inoltrare domande di finanziamento cittadini italiani e stranieri, maggiorenni, non protestati, di et&amp;agrave; non superiore a 72 anni, residenti e domiciliati in Italia. I cittadini stranieri dovranno essere in possesso &amp;ndash; ove richiesto dalla legge &amp;ndash; di permesso di soggiorno o documento equipollente, e poter dimostrare un&amp;rsquo;anzianit&amp;agrave; lavorativa superiore a due anni.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-09-13T19:31:25+02:00">September 13, 2026</abbr>
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			<category>Prodotti per privati </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Prestito a protestati - </title>
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PRESTITO FIDUCIARIO Premessa E&amp;rsquo; possibile finanziare   anche coloro che hanno pagato in ritardo le rate di precedenti  finanziamenti , coloro che hanno subito   protesti e coloro che sono plurimpegnati, nonch&amp;eacute; gli  extracomunitari. Il finanziamento &amp;egrave; garantito dal TFR (trattamento di fine rapporto maturato) per il dipendente e dal capitale di riscatto della polizza vita per il lavoratori autonomi. Non si computano dunque gli altri eventuali finanziamenti/mutui che il cliente ha gi&amp;agrave; sottoscritto. Elementi valutabili Presenza di Tfr maturato Natura giuridica della societ&amp;agrave;/ditta datore di lavoro (SAS, SRL, D.I.) valutazione in Garf per rapporto ML/Tfr Solidit&amp;agrave; economica del datore di lavoro   Rapporto Ml/Tfr Possono essere finanziati dipendenti di piccole aziende :SAS, SNC, o Ditte individuali, Cooperative, imprese edili, societ&amp;agrave; di pulizie e aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16 - Rapporto Ml/Tfr:  Non superiore a 1, 50 Per dipendenti di societ&amp;agrave; di capitale (SRL e SPA) fino a 16 dipendenti - Rapporto Ml/Tfr :  Non superiore a 2, 00 Per i dipendenti di societ&amp;agrave; di capitale (SRL e SPA) con oltre 16 dipendenti - Rapporto Ml/Tfr : Non superiore a 4 Extra comunitari dipendenti di piccole aziende - Rapporto Ml/Tfr : Non superiore a 1, 50 Extra comunitari dipendenti di societ&amp;agrave; di capitale con pi&amp;ugrave; di 16 dipendenti, residenti in italia da pi&amp;ugrave; di 10 anni o dipendenti da pi&amp;ugrave; di 5 anni continuativi presso la stessa azienda - Rapporto Ml/Tfr: Non superiore a 4 Extracomunitari dipendenti senza le precedenti caratteristiche - Rapporto Ml/Tfr : Non superiore a 2, 00 AUTONOMI L&amp;rsquo;importo max finanziabile corrisponde al valore di riscatto maturato con una qualsiasi polizza vita sottoscritta dal cliente da almeno tre anni. Per gli autonomi il rimborso delle rate avviene esclusivamente tramite cambiali.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-09-13T19:31:25+02:00">September 13, 2026</abbr>
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			<category>Prodotti per privati </category>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:31:25 +0200</pubDate>
		<title>Prestito personale - </title>
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E&amp;rsquo; un prodotto di credito al consumo che prevede il finanziamento di una somma prefissata ad un tasso di interesse in genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti. Rientra nella categoria dei prestiti non finalizzati cio&amp;egrave; in quelle operazioni di finanziamento non direttamente collegate all&amp;rsquo;acquisto di uno specifico bene o servizio.  Infatti, il prestito non finalizzato non prevede la presenza di garanzie reali (come un bene acquistato), anche se pu&amp;ograve; capitare che la societ&amp;agrave; finanziatrice richieda delle garanzie personali come la firma di un coobbligato o una fideiussione. L&amp;#39;eventuale richiesta di garanzie dipende dal profilo di rischio (o score) della singola operazione e del singolo richiedente.  L&amp;rsquo;assenza di un bene o servizio acquistato che possa fungere da garanzia in caso di insolvenza da parte del debitore, rende questo prodotto rischioso per l&amp;rsquo;istituto finanziatore.  Il prestito personale &amp;egrave; un prodotto normalmente concesso dalle banche e dalle societ&amp;agrave; finanziarie specializzate, e l&amp;rsquo;importo max finanziabile &amp;egrave; di &amp;euro;.40.000, 00 da rimborsare in 96 rate mensili. Interrompere il pagamento di una rata comporta l&amp;rsquo;immediata inadempienza nei confronti del finanziatore ed il rischio di spiacevoli conseguenze:  &amp;middot;  gli interessi dovuti verrebbero maggiorati, con l&amp;rsquo;applicazione di una mora;  &amp;middot;  si rischia di finire nella lista dei pagatori ritardatari, o peggio, di essere segnalati agli enti di tutela del credito (la Centrale Rischi) che condivideranno questa informazione con l&amp;rsquo;intero sistema bancario e finanziario. Ci&amp;ograve; comporta una maggiore difficolt&amp;agrave; nell&amp;rsquo;ottenere credito in futuro.  In caso di estinzione anticipata di un prestito la banca o finanziaria richieder&amp;agrave; il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto nel contratto (cosa che normalmente accade), di un compenso a titolo di penale comunque non superiore all&amp;rsquo;1% del capitale residuo.  Qualora il contratto non specifichi qual &amp;egrave; l&amp;rsquo;importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, si deve intendere come capitale residuo la somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell&amp;rsquo;adempimento anticipato, il tasso di interesse da utilizzare nel calcolo &amp;egrave; invece quello in vigore al momento dell&amp;rsquo;adempimento anticipato. La legge stabilisce che un contratto di prestito personale deve contenere i seguenti elementi:  &amp;middot;  il tasso di interesse praticato;  &amp;middot;  ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi i maggiori oneri in caso di mora;  &amp;middot;  il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;  &amp;middot;  il tasso annuo effettivo globale (TAEG);  &amp;middot;  il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG pu&amp;ograve; essere eventualmente modificato;  &amp;middot;  l&amp;rsquo;importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG (se non &amp;egrave; possibile indicare chiaramente queste spese, deve essere indicata una spesa realistica; oltre a questa somma, non potr&amp;agrave; essere imposto alcun pagamento);  &amp;middot;  le eventuali garanzie richieste;  &amp;middot;  le eventuali coperture assicurative che venissero richieste e non incluse nel calcolo del TAEG.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
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			<category>Prodotti per privati </category>
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