<?xml version="1.0" encoding="UTF8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="//www.reteimprese.it/xml_12023" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Catalogo prodotti Santoriello Estintori Sas</title>
<description>Santoriello Estintori Sas
Via XXV Luglio 150 - 84013 Cava de' Tirreni - Salerno
Telefono: 0815145499 | Fax: 0810604803
Partita IVA: 04734730650</description>
<link>http://www.reteimprese.it/12023</link>
<language>it-IT</language>
<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Reteimprese publishing script</generator>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116754</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>protezioni individuali D.P.I. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116754</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/228/223818.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ANTINFORTUNISTICA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116752</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>protezioni individuali D.P.I. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116752</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/013/223814.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ANTINFORTUNISTICA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116751</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>protezioni individuali D.P.I. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116751</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/fa4/223810.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ANTINFORTUNISTICA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116749</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>protezioni individuali D.P.I. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116749</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/5a1/223806.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ANTINFORTUNISTICA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116748</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>protezioni individuali D.P.I. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116748</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/45c/223805.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ANTINFORTUNISTICA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116747</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>protezioni individuali D.P.I. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116747</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/df8/223804.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ANTINFORTUNISTICA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116745</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>protezioni individuali D.P.I. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116745</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/fd2/223802.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ANTINFORTUNISTICA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116725</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>protezioni individuali D.P.I. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116725</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/3ad/223732.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ANTINFORTUNISTICA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116724</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>protezioni individuali D.P.I. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116724</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/f7d/223731.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ANTINFORTUNISTICA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116723</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>protezioni individuali D.P.I. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116723</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/69c/223730.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ANTINFORTUNISTICA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116721</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>protezioni individuali D.P.I. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B116721</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/f08/223729.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ANTINFORTUNISTICA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98090</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>Autorespiratori ad aria compressa - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98090</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/353/148780.jpeg" />
Respiratore ad aria compressa indipendente dall&amp;#39;atmosfera ambiente. Va usato in aree la cui aria sia irrespirabile o carente d&amp;#39;ossigeno. Sistema modulare con un&amp;#39;ampia scelta di accessori in grado di soddisfare i requisiti individuali. Completa gamma di accessori  Il sistema modulare &amp;egrave; in grado di soddisfare ogni esigenza personale  Vasta selezione di facciali e di erogatori
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>AUTORESPIRATORI AD ARIA COMPRESSA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98089</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>Autorespiratori ad aria compressa - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98089</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/1e6/148779.jpeg" />
Respiratore ad aria compressa indipendente dall&amp;#39;atmosfera ambiente. Va usato in aree la cui aria sia irrespirabile o carente d&amp;#39;ossigeno. Sistema modulare con un&amp;#39;ampia scelta di accessori in grado di soddisfare i requisiti individuali. Completa gamma di accessori  Il sistema modulare &amp;egrave; in grado di soddisfare ogni esigenza personale  Vasta selezione di facciali e di erogatori
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>AUTORESPIRATORI AD ARIA COMPRESSA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98088</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>Autorespiratori ad aria compressa - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98088</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/e70/148778.jpeg" />
Respiratore ad aria compressa indipendente dall&amp;#39;atmosfera ambiente. Va usato in aree la cui aria sia irrespirabile o carente d&amp;#39;ossigeno. Sistema modulare con un&amp;#39;ampia scelta di accessori in grado di soddisfare i requisiti individuali. Completa gamma di accessori  Il sistema modulare &amp;egrave; in grado di soddisfare ogni esigenza personale  Vasta selezione di facciali e di erogatori
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>AUTORESPIRATORI AD ARIA COMPRESSA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98087</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>Autorespiratori ad aria compressa - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98087</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/6cc/148777.jpeg" />
Respiratore ad aria compressa indipendente dall&amp;#39;atmosfera ambiente. Va usato in aree la cui aria sia irrespirabile o carente d&amp;#39;ossigeno. Sistema modulare con un&amp;#39;ampia scelta di accessori in grado di soddisfare i requisiti individuali. Completa gamma di accessori  Il sistema modulare &amp;egrave; in grado di soddisfare ogni esigenza personale  Vasta selezione di facciali e di erogatori
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>AUTORESPIRATORI AD ARIA COMPRESSA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98086</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>Autorespiratori ad aria compressa - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98086</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/0e8/148776.jpeg" />
Respiratore ad aria compressa indipendente dall&amp;#39;atmosfera ambiente. Va usato in aree la cui aria sia irrespirabile o carente d&amp;#39;ossigeno. Sistema modulare con un&amp;#39;ampia scelta di accessori in grado di soddisfare i requisiti individuali. Completa gamma di accessori  Il sistema modulare &amp;egrave; in grado di soddisfare ogni esigenza personale  Vasta selezione di facciali e di erogatori
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>AUTORESPIRATORI AD ARIA COMPRESSA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98085</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>Autorespiratori ad aria compressa - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98085</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/0a3/148775.jpeg" />
Respiratore ad aria compressa indipendente dall&amp;#39;atmosfera ambiente. Va usato in aree la cui aria sia irrespirabile o carente d&amp;#39;ossigeno. Sistema modulare con un&amp;#39;ampia scelta di accessori in grado di soddisfare i requisiti individuali. Completa gamma di accessori  Il sistema modulare &amp;egrave; in grado di soddisfare ogni esigenza personale  Vasta selezione di facciali e di erogatori
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>AUTORESPIRATORI AD ARIA COMPRESSA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98084</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>Autorespiratori ad aria compressa - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B98084</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/99e/148769.jpeg" />
Respiratore ad aria compressa indipendente dall&amp;#39;atmosfera ambiente. Va usato in aree la cui aria sia irrespirabile o carente d&amp;#39;ossigeno. Sistema modulare con un&amp;#39;ampia scelta di accessori in grado di soddisfare i requisiti individuali. Completa gamma di accessori  Il sistema modulare &amp;egrave; in grado di soddisfare ogni esigenza personale  Vasta selezione di facciali e di erogatori
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MATERIALE POMPIERISTICO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B23060</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>Borsoni ADR - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B23060</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/c4f/53184.jpeg" />
IL CONTENUTO DELLE BORSE A.D.R. RISPETTANO LA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE IN ITALIA ED IN EUROPA, LE NORME DI RIFERIMENTO SONO D.M. 4/9/96 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 94/55/CE E IL D.M.15/5/96 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 98/86/CE E D.M. 28/9/99 IN ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA EUROPEA 1999/47/CE
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>BORSONI A.D.R. </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B23059</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>Borsoni ADR - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B23059</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/bcb/53183.jpeg" />
IL CONTENUTO DELLE BORSE A.D.R. RISPETTANO LA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE IN ITALIA ED IN EUROPA, LE NORME DI RIFERIMENTO SONO D.M. 4/9/96 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 94/55/CE E IL D.M.15/5/96 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 98/86/CE E D.M. 28/9/99 IN ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA EUROPEA 1999/47/CE
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>BORSONI A.D.R. </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B23058</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>Borsa ADR KIT CORROSIVI O TOSSICI - 085.031</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B23058</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/d25/53182.jpeg" />
IL CONTENUTO DELLE BORSE A.D.R. RISPETTANO LA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE IN ITALIA ED IN EUROPA, LE NORME DI RIFERIMENTO SONO D.M. 4/9/96 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 94/55/CE E IL D.M.15/5/96 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 98/86/CE E D.M. 28/9/99 IN ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA EUROPEA 1999/47/CE n&amp;deg; 1 borsa vuota in nylon n&amp;deg; 2 coni segnaletici bianchi e rossi n&amp;deg; 1 nastro segnaletico bianco/rosso mt. 200 n&amp;deg; 2 lampeggiatori arancione n&amp;deg; 4 batterie n&amp;deg; 1 gilet alta visibilit&amp;agrave; col. arancione n&amp;deg; 1 tuta i Tyvek n&amp;deg; 1 paio di guanti in neoprene n&amp;deg; 1 paio occhiali protettivi contro gli spruzzi n&amp;deg; 1 flacone da 500 ml. di acqua demineralizzata, depurata per lavaggio oculare n&amp;deg; 1 valigetta di pronto soccorso n&amp;deg; 1 flacone di pomata foille a spruzzo(da acquistare in farmacia) n&amp;deg; 1 maschera antigas conforme alla norma EN 136 n&amp;deg; 1 filtro di protezione polivalente A2/B2/E2/K2/P3 n&amp;deg; 1 torcia antideflagrande n&amp;deg; 1 paia stivali in PVC n&amp;deg; 1 kit per sversamenti n&amp;deg; 1 telo in polierutanoper la chiusura di tombini e canali in caso di spansi di liquidi pericolosi
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>BORSONI A.D.R. </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B23056</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>Borsa ADR KIT GAS - 085.21</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B23056</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/736/53181.jpeg" />
IL CONTENUTO DELLE BORSE A.D.R. RISPETTANO LA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE IN ITALIA ED IN EUROPA, LE NORME DI RIFERIMENTO SONO D.M. 4/9/96 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 94/55/CE E IL D.M.15/5/96 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 98/86/CE E D.M. 28/9/99 IN ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA EUROPEA 1999/47/CE n&amp;deg; 1 borsa vuota in nylon n&amp;deg; 2 coni segnaletici bianchi e rossi n&amp;deg; 1 nastro segnaletico bianco/rosso mt. 200 n&amp;deg; 2 lampeggiatori arancione n&amp;deg; 4 batterie n&amp;deg; 1 gilet alta visibilit&amp;agrave; col. arancione n&amp;deg; 1 tuta i Tyvek n&amp;deg; 1 elmetto protettivo giallo n&amp;deg; 1 schermo protettivo facciale n&amp;deg; 1 montatura porta schermo per attacco all&amp;#39;elmetto n&amp;deg; 1 paio di guanti in neoprene n&amp;deg; 1 paio occhiali protettivi antigas n&amp;deg; 1 flacone da 500 ml. di acqua demineralizzata, depurata per lavaggio oculare n&amp;deg; 1 valigetta di pronto soccorso n&amp;deg; 1 paio stivali in PVC n&amp;deg; 1 flacone di pomata foille a spruzzo(da acquistare in farmacia) n&amp;deg; 1 maschera antigas conforme alla norma EN 136 n&amp;deg; 1 filtro di protezione polivalente A2/B2/E2/K2/P3
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>BORSONI A.D.R. </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B23055</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>Borsa ADR KIT LIQUIDI INFIAMMABILI - 085.01</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B23055</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/ec5/53180.jpeg" />
IL CONTENUTO DELLE BORSE A.D.R. RISPETTANO LA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE IN ITALIA ED IN EUROPA, LE NORME DI RIFERIMENTO SONO D.M. 4/9/96 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 94/55/CE E IL D.M.15/5/96 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 98/86/CE E D.M. 28/9/99 IN ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA EUROPEA 1999/47/CE n&amp;deg; 1 borsa vuota in nylon n&amp;deg; 2 coni segnaletici bianchi e rossi n&amp;deg; 1 nastro segnaletico bianco/rosso mt. 200 n&amp;deg; 2 lampeggiatori arancione n&amp;deg; 4 batterie n&amp;deg; 1 gilet alta visibilit&amp;agrave; col. arancione n&amp;deg; 1 tuta i Tyvek n&amp;deg; 1 elmetto protettivo giallo n&amp;deg; 1 paio di guanti in neoprene n&amp;deg; 1 paio occhiali protettivi n&amp;deg; 1 flacone da 500 ml. di acqua demineralizzata, depurata per lavaggio oculare n&amp;deg; 1 valigetta di pronto soccorso n&amp;deg; 1 torcia antideflagrande n&amp;deg; 1 paio stivali in PVC n&amp;deg; 1 flacone di pomata foille a spruzzo(da acquistare in farmacia) n&amp;deg; 1 pala antiscintille
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>BORSONI A.D.R. </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B23054</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>Borsa ADR KIT STANDARD - 085.01</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B23054</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/0c5/53179.jpeg" />
IL CONTENUTO DELLE BORSE A.D.R. RISPETTANO LA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE IN ITALIA ED IN EUROPA, LE NORME DI RIFERIMENTO SONO D.M. 4/9/96 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 94/55/CE E IL D.M.15/5/96 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 98/86/CE E D.M. 28/9/99 IN ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA EUROPEA 1999/47/CE n&amp;deg; 1 borsa vuota in nylon n&amp;deg; 2 coni segnaletici bianchi e rossi n&amp;deg; 1 nastro segnaletico bianco/rosso mt. 200 n&amp;deg; 2 lampeggiatori arancione n&amp;deg; 4 batterie n&amp;deg; 1 gilet alta visibilit&amp;agrave; col. arancione n&amp;deg; 1 completo giacca e pantalone in nylon n&amp;deg; 1 elmetto protettivo giallo n&amp;deg; 1 paio di guanti in neoprene n&amp;deg; 1 paio stivali in pvc n&amp;deg; 1 semimaschera n&amp;deg; 2 filtri polivalenti n&amp;deg; 1 paio occhiali n&amp;deg; 3 confezione cotone compresso da 100 g. n&amp;deg; 1 flacone da 500 ml. di acqua demineralizzata, depurata per lavaggio oculare n&amp;deg; 1 valigetta di pronto soccorso
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>BORSONI A.D.R. </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22927</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cassette pronto soccorso D.M 388 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22927</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/d2e/53071.jpeg" />
NORME PRONTO SOCCORSO Anche il D.M. 15 luglio 2003, n.388 &amp;egrave; uno dei decreti di attuazione della Legge 626/94, che in questo caso regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2004, ha abrogato definitivamente il D.M. 2/7/1958 a cui si faceva fin qui riferimento in materia di pronto soccorso aziendale. Novit&amp;agrave; importante del regolamento suddetto &amp;egrave; la classificazione delle aziende che viene fatta nell&amp;rsquo; Art. 1 , suddividendole in tre gruppi, sulla base della tipologia di attivit&amp;agrave; svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. In particolare: 1.  il gruppo A comprende i seguenti sottogruppi: a. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con attivit&amp;agrave; industriali, che siano soggette all&amp;rsquo;obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti; b. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilit&amp;agrave; permanente superiore a quattro; c. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell&amp;rsquo;agricotura. 2.  il gruppo B comprende: le aziende con tre o pi&amp;ugrave; lavoratori che non rientrano nel gruppo A; 3.  il gruppo C comprende: le aziende o unit&amp;agrave; produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Il datore di lavoro , sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unit&amp;agrave; produttiva e provvede all&amp;rsquo;organizzazione interna del pronto soccorso secondo quanto dettato dall&amp;rsquo; Art. 2 : Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. una cassetta di pronto soccorso, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata e contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 1, eventualmente da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti; - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. un pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti;  - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Anche per i  lavoratori che prestano la propria attivit&amp;agrave; in luoghi isolati , diversi dalla sede aziendale o unit&amp;agrave; produttiva, il datore di lavoro &amp;egrave; tenuto a fornire il pacchetto di medicazione di cui all&amp;#39;allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l&amp;#39;azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. All&amp;rsquo;art.3 invece, viene ribadita la necessit&amp;agrave; di designazione di addetti al pronto soccorso aziendale e della loro formazione mediante appositi corsi, con istruzione teorica e pratica, e tenuti da personale medico, che potr&amp;agrave; avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o altro personale specializzato per lo svolgimento della parte pratica. I contenuti ed i tempi minimi dei  corsi di formazione vengono quindi riportati negli  Allegati 3 e 4 e devono prevedere anche la trattazione di rischi specifici dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; svolta: Allegato 3 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive del gruppo A - 16 ore Allegato 4 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppi B e C - 12 ore &amp;Egrave; da tenere notare che  restano validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati  prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore del decreto stesso (3 agosto 2004). Inoltre  l&amp;rsquo;istruzione pratica dei lavori designati dovr&amp;agrave; essere ripetuta con cadenza triennale . Qui di seguito riportiamo il testo degli Allegati 1 e 2: Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2, 5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2, 5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CASSETTE PRONTO SOCCORSO D.M. 388 </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22926</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cassette pronto soccorso D.M 388 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22926</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/686/53070.jpeg" />
NORME PRONTO SOCCORSO Anche il D.M. 15 luglio 2003, n.388 &amp;egrave; uno dei decreti di attuazione della Legge 626/94, che in questo caso regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2004, ha abrogato definitivamente il D.M. 2/7/1958 a cui si faceva fin qui riferimento in materia di pronto soccorso aziendale. Novit&amp;agrave; importante del regolamento suddetto &amp;egrave; la classificazione delle aziende che viene fatta nell&amp;rsquo; Art. 1 , suddividendole in tre gruppi, sulla base della tipologia di attivit&amp;agrave; svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. In particolare: 1.  il gruppo A comprende i seguenti sottogruppi: a. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con attivit&amp;agrave; industriali, che siano soggette all&amp;rsquo;obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti; b. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilit&amp;agrave; permanente superiore a quattro; c. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell&amp;rsquo;agricotura. 2.  il gruppo B comprende: le aziende con tre o pi&amp;ugrave; lavoratori che non rientrano nel gruppo A; 3.  il gruppo C comprende: le aziende o unit&amp;agrave; produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Il datore di lavoro , sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unit&amp;agrave; produttiva e provvede all&amp;rsquo;organizzazione interna del pronto soccorso secondo quanto dettato dall&amp;rsquo; Art. 2 : Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. una cassetta di pronto soccorso, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata e contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 1, eventualmente da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti; - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. un pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti;  - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Anche per i  lavoratori che prestano la propria attivit&amp;agrave; in luoghi isolati , diversi dalla sede aziendale o unit&amp;agrave; produttiva, il datore di lavoro &amp;egrave; tenuto a fornire il pacchetto di medicazione di cui all&amp;#39;allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l&amp;#39;azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. All&amp;rsquo;art.3 invece, viene ribadita la necessit&amp;agrave; di designazione di addetti al pronto soccorso aziendale e della loro formazione mediante appositi corsi, con istruzione teorica e pratica, e tenuti da personale medico, che potr&amp;agrave; avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o altro personale specializzato per lo svolgimento della parte pratica. I contenuti ed i tempi minimi dei  corsi di formazione vengono quindi riportati negli  Allegati 3 e 4 e devono prevedere anche la trattazione di rischi specifici dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; svolta: Allegato 3 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive del gruppo A - 16 ore Allegato 4 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppi B e C - 12 ore &amp;Egrave; da tenere notare che  restano validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati  prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore del decreto stesso (3 agosto 2004). Inoltre  l&amp;rsquo;istruzione pratica dei lavori designati dovr&amp;agrave; essere ripetuta con cadenza triennale . Qui di seguito riportiamo il testo degli Allegati 1 e 2: Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2, 5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2, 5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CASSETTE PRONTO SOCCORSO D.M. 388 </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22925</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cassette pronto soccorso D.M 388 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22925</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/bb9/53069.jpeg" />
NORME PRONTO SOCCORSO Anche il D.M. 15 luglio 2003, n.388 &amp;egrave; uno dei decreti di attuazione della Legge 626/94, che in questo caso regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2004, ha abrogato definitivamente il D.M. 2/7/1958 a cui si faceva fin qui riferimento in materia di pronto soccorso aziendale. Novit&amp;agrave; importante del regolamento suddetto &amp;egrave; la classificazione delle aziende che viene fatta nell&amp;rsquo; Art. 1 , suddividendole in tre gruppi, sulla base della tipologia di attivit&amp;agrave; svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. In particolare: 1.  il gruppo A comprende i seguenti sottogruppi: a. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con attivit&amp;agrave; industriali, che siano soggette all&amp;rsquo;obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti; b. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilit&amp;agrave; permanente superiore a quattro; c. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell&amp;rsquo;agricotura. 2.  il gruppo B comprende: le aziende con tre o pi&amp;ugrave; lavoratori che non rientrano nel gruppo A; 3.  il gruppo C comprende: le aziende o unit&amp;agrave; produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Il datore di lavoro , sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unit&amp;agrave; produttiva e provvede all&amp;rsquo;organizzazione interna del pronto soccorso secondo quanto dettato dall&amp;rsquo; Art. 2 : Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. una cassetta di pronto soccorso, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata e contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 1, eventualmente da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti; - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. un pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti;  - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Anche per i  lavoratori che prestano la propria attivit&amp;agrave; in luoghi isolati , diversi dalla sede aziendale o unit&amp;agrave; produttiva, il datore di lavoro &amp;egrave; tenuto a fornire il pacchetto di medicazione di cui all&amp;#39;allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l&amp;#39;azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. All&amp;rsquo;art.3 invece, viene ribadita la necessit&amp;agrave; di designazione di addetti al pronto soccorso aziendale e della loro formazione mediante appositi corsi, con istruzione teorica e pratica, e tenuti da personale medico, che potr&amp;agrave; avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o altro personale specializzato per lo svolgimento della parte pratica. I contenuti ed i tempi minimi dei  corsi di formazione vengono quindi riportati negli  Allegati 3 e 4 e devono prevedere anche la trattazione di rischi specifici dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; svolta: Allegato 3 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive del gruppo A - 16 ore Allegato 4 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppi B e C - 12 ore &amp;Egrave; da tenere notare che  restano validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati  prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore del decreto stesso (3 agosto 2004). Inoltre  l&amp;rsquo;istruzione pratica dei lavori designati dovr&amp;agrave; essere ripetuta con cadenza triennale . Qui di seguito riportiamo il testo degli Allegati 1 e 2: Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2, 5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2, 5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CASSETTE PRONTO SOCCORSO D.M. 388 </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22924</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cassette pronto soccorso D.M 388 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22924</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/d0f/53068.jpeg" />
NORME PRONTO SOCCORSO Anche il D.M. 15 luglio 2003, n.388 &amp;egrave; uno dei decreti di attuazione della Legge 626/94, che in questo caso regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2004, ha abrogato definitivamente il D.M. 2/7/1958 a cui si faceva fin qui riferimento in materia di pronto soccorso aziendale. Novit&amp;agrave; importante del regolamento suddetto &amp;egrave; la classificazione delle aziende che viene fatta nell&amp;rsquo; Art. 1 , suddividendole in tre gruppi, sulla base della tipologia di attivit&amp;agrave; svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. In particolare: 1.  il gruppo A comprende i seguenti sottogruppi: a. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con attivit&amp;agrave; industriali, che siano soggette all&amp;rsquo;obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti; b. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilit&amp;agrave; permanente superiore a quattro; c. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell&amp;rsquo;agricotura. 2.  il gruppo B comprende: le aziende con tre o pi&amp;ugrave; lavoratori che non rientrano nel gruppo A; 3.  il gruppo C comprende: le aziende o unit&amp;agrave; produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Il datore di lavoro , sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unit&amp;agrave; produttiva e provvede all&amp;rsquo;organizzazione interna del pronto soccorso secondo quanto dettato dall&amp;rsquo; Art. 2 : Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. una cassetta di pronto soccorso, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata e contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 1, eventualmente da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti; - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. un pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti;  - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Anche per i  lavoratori che prestano la propria attivit&amp;agrave; in luoghi isolati , diversi dalla sede aziendale o unit&amp;agrave; produttiva, il datore di lavoro &amp;egrave; tenuto a fornire il pacchetto di medicazione di cui all&amp;#39;allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l&amp;#39;azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. All&amp;rsquo;art.3 invece, viene ribadita la necessit&amp;agrave; di designazione di addetti al pronto soccorso aziendale e della loro formazione mediante appositi corsi, con istruzione teorica e pratica, e tenuti da personale medico, che potr&amp;agrave; avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o altro personale specializzato per lo svolgimento della parte pratica. I contenuti ed i tempi minimi dei  corsi di formazione vengono quindi riportati negli  Allegati 3 e 4 e devono prevedere anche la trattazione di rischi specifici dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; svolta: Allegato 3 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive del gruppo A - 16 ore Allegato 4 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppi B e C - 12 ore &amp;Egrave; da tenere notare che  restano validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati  prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore del decreto stesso (3 agosto 2004). Inoltre  l&amp;rsquo;istruzione pratica dei lavori designati dovr&amp;agrave; essere ripetuta con cadenza triennale . Qui di seguito riportiamo il testo degli Allegati 1 e 2: Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2, 5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2, 5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CASSETTE PRONTO SOCCORSO D.M. 388 </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22923</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cassette pronto soccorso D.M 388 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22923</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/57a/53067.jpeg" />
NORME PRONTO SOCCORSO Anche il D.M. 15 luglio 2003, n.388 &amp;egrave; uno dei decreti di attuazione della Legge 626/94, che in questo caso regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2004, ha abrogato definitivamente il D.M. 2/7/1958 a cui si faceva fin qui riferimento in materia di pronto soccorso aziendale. Novit&amp;agrave; importante del regolamento suddetto &amp;egrave; la classificazione delle aziende che viene fatta nell&amp;rsquo; Art. 1 , suddividendole in tre gruppi, sulla base della tipologia di attivit&amp;agrave; svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. In particolare: 1.  il gruppo A comprende i seguenti sottogruppi: a. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con attivit&amp;agrave; industriali, che siano soggette all&amp;rsquo;obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti; b. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilit&amp;agrave; permanente superiore a quattro; c. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell&amp;rsquo;agricotura. 2.  il gruppo B comprende: le aziende con tre o pi&amp;ugrave; lavoratori che non rientrano nel gruppo A; 3.  il gruppo C comprende: le aziende o unit&amp;agrave; produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Il datore di lavoro , sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unit&amp;agrave; produttiva e provvede all&amp;rsquo;organizzazione interna del pronto soccorso secondo quanto dettato dall&amp;rsquo; Art. 2 : Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. una cassetta di pronto soccorso, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata e contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 1, eventualmente da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti; - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. un pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti;  - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Anche per i  lavoratori che prestano la propria attivit&amp;agrave; in luoghi isolati , diversi dalla sede aziendale o unit&amp;agrave; produttiva, il datore di lavoro &amp;egrave; tenuto a fornire il pacchetto di medicazione di cui all&amp;#39;allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l&amp;#39;azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. All&amp;rsquo;art.3 invece, viene ribadita la necessit&amp;agrave; di designazione di addetti al pronto soccorso aziendale e della loro formazione mediante appositi corsi, con istruzione teorica e pratica, e tenuti da personale medico, che potr&amp;agrave; avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o altro personale specializzato per lo svolgimento della parte pratica. I contenuti ed i tempi minimi dei  corsi di formazione vengono quindi riportati negli  Allegati 3 e 4 e devono prevedere anche la trattazione di rischi specifici dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; svolta: Allegato 3 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive del gruppo A - 16 ore Allegato 4 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppi B e C - 12 ore &amp;Egrave; da tenere notare che  restano validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati  prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore del decreto stesso (3 agosto 2004). Inoltre  l&amp;rsquo;istruzione pratica dei lavori designati dovr&amp;agrave; essere ripetuta con cadenza triennale . Qui di seguito riportiamo il testo degli Allegati 1 e 2: Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2, 5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2, 5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CASSETTE PRONTO SOCCORSO D.M. 388 </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22922</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cassette pronto soccorso D.M 388 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22922</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/7f3/53066.jpeg" />
NORME PRONTO SOCCORSO Anche il D.M. 15 luglio 2003, n.388 &amp;egrave; uno dei decreti di attuazione della Legge 626/94, che in questo caso regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2004, ha abrogato definitivamente il D.M. 2/7/1958 a cui si faceva fin qui riferimento in materia di pronto soccorso aziendale. Novit&amp;agrave; importante del regolamento suddetto &amp;egrave; la classificazione delle aziende che viene fatta nell&amp;rsquo; Art. 1 , suddividendole in tre gruppi, sulla base della tipologia di attivit&amp;agrave; svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. In particolare: 1.  il gruppo A comprende i seguenti sottogruppi: a. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con attivit&amp;agrave; industriali, che siano soggette all&amp;rsquo;obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti; b. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilit&amp;agrave; permanente superiore a quattro; c. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell&amp;rsquo;agricotura. 2.  il gruppo B comprende: le aziende con tre o pi&amp;ugrave; lavoratori che non rientrano nel gruppo A; 3.  il gruppo C comprende: le aziende o unit&amp;agrave; produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Il datore di lavoro , sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unit&amp;agrave; produttiva e provvede all&amp;rsquo;organizzazione interna del pronto soccorso secondo quanto dettato dall&amp;rsquo; Art. 2 : Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. una cassetta di pronto soccorso, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata e contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 1, eventualmente da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti; - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. un pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti;  - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Anche per i  lavoratori che prestano la propria attivit&amp;agrave; in luoghi isolati , diversi dalla sede aziendale o unit&amp;agrave; produttiva, il datore di lavoro &amp;egrave; tenuto a fornire il pacchetto di medicazione di cui all&amp;#39;allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l&amp;#39;azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. All&amp;rsquo;art.3 invece, viene ribadita la necessit&amp;agrave; di designazione di addetti al pronto soccorso aziendale e della loro formazione mediante appositi corsi, con istruzione teorica e pratica, e tenuti da personale medico, che potr&amp;agrave; avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o altro personale specializzato per lo svolgimento della parte pratica. I contenuti ed i tempi minimi dei  corsi di formazione vengono quindi riportati negli  Allegati 3 e 4 e devono prevedere anche la trattazione di rischi specifici dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; svolta: Allegato 3 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive del gruppo A - 16 ore Allegato 4 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppi B e C - 12 ore &amp;Egrave; da tenere notare che  restano validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati  prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore del decreto stesso (3 agosto 2004). Inoltre  l&amp;rsquo;istruzione pratica dei lavori designati dovr&amp;agrave; essere ripetuta con cadenza triennale . Qui di seguito riportiamo il testo degli Allegati 1 e 2: Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2, 5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2, 5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CASSETTE PRONTO SOCCORSO D.M. 388 </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22921</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cassette pronto soccorso D.M 388 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22921</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/d8e/53065.jpeg" />
NORME PRONTO SOCCORSO Anche il D.M. 15 luglio 2003, n.388 &amp;egrave; uno dei decreti di attuazione della Legge 626/94, che in questo caso regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2004, ha abrogato definitivamente il D.M. 2/7/1958 a cui si faceva fin qui riferimento in materia di pronto soccorso aziendale. Novit&amp;agrave; importante del regolamento suddetto &amp;egrave; la classificazione delle aziende che viene fatta nell&amp;rsquo; Art. 1 , suddividendole in tre gruppi, sulla base della tipologia di attivit&amp;agrave; svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. In particolare: 1.  il gruppo A comprende i seguenti sottogruppi: a. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con attivit&amp;agrave; industriali, che siano soggette all&amp;rsquo;obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti; b. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilit&amp;agrave; permanente superiore a quattro; c. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell&amp;rsquo;agricotura. 2.  il gruppo B comprende: le aziende con tre o pi&amp;ugrave; lavoratori che non rientrano nel gruppo A; 3.  il gruppo C comprende: le aziende o unit&amp;agrave; produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Il datore di lavoro , sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unit&amp;agrave; produttiva e provvede all&amp;rsquo;organizzazione interna del pronto soccorso secondo quanto dettato dall&amp;rsquo; Art. 2 : Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. una cassetta di pronto soccorso, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata e contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 1, eventualmente da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti; - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. un pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti;  - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Anche per i  lavoratori che prestano la propria attivit&amp;agrave; in luoghi isolati , diversi dalla sede aziendale o unit&amp;agrave; produttiva, il datore di lavoro &amp;egrave; tenuto a fornire il pacchetto di medicazione di cui all&amp;#39;allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l&amp;#39;azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. All&amp;rsquo;art.3 invece, viene ribadita la necessit&amp;agrave; di designazione di addetti al pronto soccorso aziendale e della loro formazione mediante appositi corsi, con istruzione teorica e pratica, e tenuti da personale medico, che potr&amp;agrave; avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o altro personale specializzato per lo svolgimento della parte pratica. I contenuti ed i tempi minimi dei  corsi di formazione vengono quindi riportati negli  Allegati 3 e 4 e devono prevedere anche la trattazione di rischi specifici dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; svolta: Allegato 3 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive del gruppo A - 16 ore Allegato 4 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppi B e C - 12 ore &amp;Egrave; da tenere notare che  restano validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati  prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore del decreto stesso (3 agosto 2004). Inoltre  l&amp;rsquo;istruzione pratica dei lavori designati dovr&amp;agrave; essere ripetuta con cadenza triennale . Qui di seguito riportiamo il testo degli Allegati 1 e 2: Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2, 5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2, 5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CASSETTE PRONTO SOCCORSO D.M. 388 </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22920</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cassette pronto soccorso D.M 388 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22920</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/619/53064.jpeg" />
NORME PRONTO SOCCORSO Anche il D.M. 15 luglio 2003, n.388 &amp;egrave; uno dei decreti di attuazione della Legge 626/94, che in questo caso regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2004, ha abrogato definitivamente il D.M. 2/7/1958 a cui si faceva fin qui riferimento in materia di pronto soccorso aziendale. Novit&amp;agrave; importante del regolamento suddetto &amp;egrave; la classificazione delle aziende che viene fatta nell&amp;rsquo; Art. 1 , suddividendole in tre gruppi, sulla base della tipologia di attivit&amp;agrave; svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. In particolare: 1.  il gruppo A comprende i seguenti sottogruppi: a. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con attivit&amp;agrave; industriali, che siano soggette all&amp;rsquo;obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti; b. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilit&amp;agrave; permanente superiore a quattro; c. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell&amp;rsquo;agricotura. 2.  il gruppo B comprende: le aziende con tre o pi&amp;ugrave; lavoratori che non rientrano nel gruppo A; 3.  il gruppo C comprende: le aziende o unit&amp;agrave; produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Il datore di lavoro , sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unit&amp;agrave; produttiva e provvede all&amp;rsquo;organizzazione interna del pronto soccorso secondo quanto dettato dall&amp;rsquo; Art. 2 : Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. una cassetta di pronto soccorso, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata e contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 1, eventualmente da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti; - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. un pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti;  - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Anche per i  lavoratori che prestano la propria attivit&amp;agrave; in luoghi isolati , diversi dalla sede aziendale o unit&amp;agrave; produttiva, il datore di lavoro &amp;egrave; tenuto a fornire il pacchetto di medicazione di cui all&amp;#39;allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l&amp;#39;azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. All&amp;rsquo;art.3 invece, viene ribadita la necessit&amp;agrave; di designazione di addetti al pronto soccorso aziendale e della loro formazione mediante appositi corsi, con istruzione teorica e pratica, e tenuti da personale medico, che potr&amp;agrave; avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o altro personale specializzato per lo svolgimento della parte pratica. I contenuti ed i tempi minimi dei  corsi di formazione vengono quindi riportati negli  Allegati 3 e 4 e devono prevedere anche la trattazione di rischi specifici dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; svolta: Allegato 3 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive del gruppo A - 16 ore Allegato 4 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppi B e C - 12 ore &amp;Egrave; da tenere notare che  restano validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati  prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore del decreto stesso (3 agosto 2004). Inoltre  l&amp;rsquo;istruzione pratica dei lavori designati dovr&amp;agrave; essere ripetuta con cadenza triennale . Qui di seguito riportiamo il testo degli Allegati 1 e 2: Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2, 5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2, 5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CASSETTE PRONTO SOCCORSO D.M. 388 </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22919</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cassette pronto soccorso D.M 388 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22919</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/ecc/53063.jpeg" />
NORME PRONTO SOCCORSO Anche il D.M. 15 luglio 2003, n.388 &amp;egrave; uno dei decreti di attuazione della Legge 626/94, che in questo caso regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2004, ha abrogato definitivamente il D.M. 2/7/1958 a cui si faceva fin qui riferimento in materia di pronto soccorso aziendale. Novit&amp;agrave; importante del regolamento suddetto &amp;egrave; la classificazione delle aziende che viene fatta nell&amp;rsquo; Art. 1 , suddividendole in tre gruppi, sulla base della tipologia di attivit&amp;agrave; svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. In particolare: 1.  il gruppo A comprende i seguenti sottogruppi: a. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con attivit&amp;agrave; industriali, che siano soggette all&amp;rsquo;obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti; b. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilit&amp;agrave; permanente superiore a quattro; c. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell&amp;rsquo;agricotura. 2.  il gruppo B comprende: le aziende con tre o pi&amp;ugrave; lavoratori che non rientrano nel gruppo A; 3.  il gruppo C comprende: le aziende o unit&amp;agrave; produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Il datore di lavoro , sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unit&amp;agrave; produttiva e provvede all&amp;rsquo;organizzazione interna del pronto soccorso secondo quanto dettato dall&amp;rsquo; Art. 2 : Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. una cassetta di pronto soccorso, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata e contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 1, eventualmente da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti; - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. un pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti;  - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Anche per i  lavoratori che prestano la propria attivit&amp;agrave; in luoghi isolati , diversi dalla sede aziendale o unit&amp;agrave; produttiva, il datore di lavoro &amp;egrave; tenuto a fornire il pacchetto di medicazione di cui all&amp;#39;allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l&amp;#39;azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. All&amp;rsquo;art.3 invece, viene ribadita la necessit&amp;agrave; di designazione di addetti al pronto soccorso aziendale e della loro formazione mediante appositi corsi, con istruzione teorica e pratica, e tenuti da personale medico, che potr&amp;agrave; avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o altro personale specializzato per lo svolgimento della parte pratica. I contenuti ed i tempi minimi dei  corsi di formazione vengono quindi riportati negli  Allegati 3 e 4 e devono prevedere anche la trattazione di rischi specifici dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; svolta: Allegato 3 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive del gruppo A - 16 ore Allegato 4 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppi B e C - 12 ore &amp;Egrave; da tenere notare che  restano validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati  prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore del decreto stesso (3 agosto 2004). Inoltre  l&amp;rsquo;istruzione pratica dei lavori designati dovr&amp;agrave; essere ripetuta con cadenza triennale . Qui di seguito riportiamo il testo degli Allegati 1 e 2: Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2, 5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2, 5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CASSETTE PRONTO SOCCORSO D.M. 388 </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22918</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cassette pronto soccorso D.M 388 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B22918</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/024/53062.jpeg" />
NORME PRONTO SOCCORSO Anche il D.M. 15 luglio 2003, n.388 &amp;egrave; uno dei decreti di attuazione della Legge 626/94, che in questo caso regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2004, ha abrogato definitivamente il D.M. 2/7/1958 a cui si faceva fin qui riferimento in materia di pronto soccorso aziendale. Novit&amp;agrave; importante del regolamento suddetto &amp;egrave; la classificazione delle aziende che viene fatta nell&amp;rsquo; Art. 1 , suddividendole in tre gruppi, sulla base della tipologia di attivit&amp;agrave; svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. In particolare: 1.  il gruppo A comprende i seguenti sottogruppi: a. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con attivit&amp;agrave; industriali, che siano soggette all&amp;rsquo;obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti; b. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilit&amp;agrave; permanente superiore a quattro; c. le aziende o unit&amp;agrave; produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell&amp;rsquo;agricotura. 2.  il gruppo B comprende: le aziende con tre o pi&amp;ugrave; lavoratori che non rientrano nel gruppo A; 3.  il gruppo C comprende: le aziende o unit&amp;agrave; produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Il datore di lavoro , sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unit&amp;agrave; produttiva e provvede all&amp;rsquo;organizzazione interna del pronto soccorso secondo quanto dettato dall&amp;rsquo; Art. 2 : Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. una cassetta di pronto soccorso, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata e contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 1, eventualmente da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti; - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  Nelle aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:  - a. un pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell&amp;#39;allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&amp;#39;uso dei presidi contenuti;  - b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Anche per i  lavoratori che prestano la propria attivit&amp;agrave; in luoghi isolati , diversi dalla sede aziendale o unit&amp;agrave; produttiva, il datore di lavoro &amp;egrave; tenuto a fornire il pacchetto di medicazione di cui all&amp;#39;allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l&amp;#39;azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. All&amp;rsquo;art.3 invece, viene ribadita la necessit&amp;agrave; di designazione di addetti al pronto soccorso aziendale e della loro formazione mediante appositi corsi, con istruzione teorica e pratica, e tenuti da personale medico, che potr&amp;agrave; avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o altro personale specializzato per lo svolgimento della parte pratica. I contenuti ed i tempi minimi dei  corsi di formazione vengono quindi riportati negli  Allegati 3 e 4 e devono prevedere anche la trattazione di rischi specifici dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; svolta: Allegato 3 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive del gruppo A - 16 ore Allegato 4 - per aziende o unit&amp;agrave; produttive di gruppi B e C - 12 ore &amp;Egrave; da tenere notare che  restano validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati  prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore del decreto stesso (3 agosto 2004). Inoltre  l&amp;rsquo;istruzione pratica dei lavori designati dovr&amp;agrave; essere ripetuta con cadenza triennale . Qui di seguito riportiamo il testo degli Allegati 1 e 2: Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2, 5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all&amp;#39;uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2, 5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CASSETTE PRONTO SOCCORSO D.M. 388 </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B21880</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>serbatoi gasolio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B21880</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/503/51891.jpeg" />
Novit&amp;agrave; antincendio per i contenitori-distributori mobili di gasolio  Gli impianti fissi di distribuzione stradale di carburanti, pubblici o privati, sono assoggettati all&amp;#39;obbligo di ottenimento del certificato di prevenzione incendi in quanto ricompresi nella voce n. 18 dell&amp;#39;elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (che individua le attivit&amp;agrave; a maggior rischio di incendio),  indipendentemente dalla capacit&amp;agrave; geometrica dei serbatoi. Tali serbatoi devono essere interrati. Ci&amp;ograve; premesso, nel 1990 fu deciso di disciplinare in maniera organica il settore relativo al rifornimento con carburanti di categoria C (ossia gasolio), delle macchine e degli automezzi in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, emanando un apposito decreto (D.M. 19 marzo 1990). Tale decreto ha introdotto la tipologia dei contenitoridistributori mobili: si tratta in buona sostanza di manufatti costituiti da un serbatoio metallico di forma cilindrica (ad asse orizzontale o verticale), provvisto degli usuali accessori a corredo (valvola limitatrice di carico, tubo di sfiato, attacco per la messa a terra, scarico di fondo, ecc.) e dotato di tronchetto flessibile per il collegamento con il gruppo di erogazione. Tali manufatti devono essere di tipo approvato dal Ministero dell&amp;#39;Interno e la capacit&amp;agrave; geometrica del serbatoio non pu&amp;ograve; essere superiore a 9.000 litri. Tali contenitori-distributori presso cave e cantieri, in quanto mobili e provvisori, non sono soggetti all&amp;#39;obbligo del certificato di prevenzione incendi. Successivamente, con la pubblicazione della lettera circolare del Ministero dell&amp;#39;Interno P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, sono stati precisati i seguenti aspetti: 1) possibilit&amp;agrave; di utilizzare i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990 anche presso altre attivit&amp;agrave; produttive di tipo stanziale (industriali, commerciali, artigianali, ecc.) limitatamente al rifornimento di mezzi fissi o mobili, non targati e non circolanti su strada,  operanti nell&amp;#39;ambito dello stabilimento (p.e.: carrelli elevatori, gru, macchine operatrici,  ecc.); 2) per la tipologia di impiego sopra esposta le apparecchiature di che trattasi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 19 marzo 1990, mentre ai fini della loro assoggettabilit&amp;agrave; ai controlli di prevenzione incendi, devono essere assimilate a depositi fissi di carburanti, ed in quanto tali ricomprese nel punto 15 del D.M. 16 febbraio 1982. L&amp;#39;ultima novit&amp;agrave; in materia &amp;egrave; rappresentata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003 del D.M. 12 settembre 2003, con il quale si consente l&amp;#39;utilizzo dei contenitoridistributori rimovibili, sempre ad uso privato, anche presso ditte di autotrasporto. Trattandosi di installazioni che sostanzialmente possono assimilarsi a depositi di tipo fisso, viene a mancare il presupposto per l&amp;#39;esenzione dal rilascio del Certificato di prevenzione incendi valido per le aziende agricole, le cave ed i cantieri, queste devono ottenere il certificato da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio, al pari dei distributori di carburanti ad uso privato (attivit&amp;agrave; 18 dell&amp;#39;elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982). Sono sempre e comunque fatte salve tutte le misure tecniche da rispettare per l&amp;#39;installazione dei distributori mobili, previste dal D.M. 19 marzo 1990 e pi&amp;ugrave; recentemente dal D.M. 12 settembre 2003 relativamente alle aziende di trasporto, vale a dire idoneo distanziamento da strutture e fabbricati,  bacino di contenimento di capacit&amp;agrave; adeguata, messa a terra, posizionamento di idonei estintori( 2 estintori manuali+ 1 estintore carrellato), assenza di vegetazione in prossimit&amp;agrave; del serbatoio, ecc.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>SERBATOI GASOLIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B21879</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>serbatoi gasolio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B21879</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/c3b/51890.jpeg" />
Novit&amp;agrave; antincendio per i contenitori-distributori mobili di gasolio  Gli impianti fissi di distribuzione stradale di carburanti, pubblici o privati, sono assoggettati all&amp;#39;obbligo di ottenimento del certificato di prevenzione incendi in quanto ricompresi nella voce n. 18 dell&amp;#39;elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (che individua le attivit&amp;agrave; a maggior rischio di incendio),  indipendentemente dalla capacit&amp;agrave; geometrica dei serbatoi. Tali serbatoi devono essere interrati. Ci&amp;ograve; premesso, nel 1990 fu deciso di disciplinare in maniera organica il settore relativo al rifornimento con carburanti di categoria C (ossia gasolio), delle macchine e degli automezzi in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, emanando un apposito decreto (D.M. 19 marzo 1990). Tale decreto ha introdotto la tipologia dei contenitoridistributori mobili: si tratta in buona sostanza di manufatti costituiti da un serbatoio metallico di forma cilindrica (ad asse orizzontale o verticale), provvisto degli usuali accessori a corredo (valvola limitatrice di carico, tubo di sfiato, attacco per la messa a terra, scarico di fondo, ecc.) e dotato di tronchetto flessibile per il collegamento con il gruppo di erogazione. Tali manufatti devono essere di tipo approvato dal Ministero dell&amp;#39;Interno e la capacit&amp;agrave; geometrica del serbatoio non pu&amp;ograve; essere superiore a 9.000 litri. Tali contenitori-distributori presso cave e cantieri, in quanto mobili e provvisori, non sono soggetti all&amp;#39;obbligo del certificato di prevenzione incendi. Successivamente, con la pubblicazione della lettera circolare del Ministero dell&amp;#39;Interno P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, sono stati precisati i seguenti aspetti: 1) possibilit&amp;agrave; di utilizzare i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990 anche presso altre attivit&amp;agrave; produttive di tipo stanziale (industriali, commerciali, artigianali, ecc.) limitatamente al rifornimento di mezzi fissi o mobili, non targati e non circolanti su strada,  operanti nell&amp;#39;ambito dello stabilimento (p.e.: carrelli elevatori, gru, macchine operatrici,  ecc.); 2) per la tipologia di impiego sopra esposta le apparecchiature di che trattasi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 19 marzo 1990, mentre ai fini della loro assoggettabilit&amp;agrave; ai controlli di prevenzione incendi, devono essere assimilate a depositi fissi di carburanti, ed in quanto tali ricomprese nel punto 15 del D.M. 16 febbraio 1982. L&amp;#39;ultima novit&amp;agrave; in materia &amp;egrave; rappresentata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003 del D.M. 12 settembre 2003, con il quale si consente l&amp;#39;utilizzo dei contenitoridistributori rimovibili, sempre ad uso privato, anche presso ditte di autotrasporto. Trattandosi di installazioni che sostanzialmente possono assimilarsi a depositi di tipo fisso, viene a mancare il presupposto per l&amp;#39;esenzione dal rilascio del Certificato di prevenzione incendi valido per le aziende agricole, le cave ed i cantieri, queste devono ottenere il certificato da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio, al pari dei distributori di carburanti ad uso privato (attivit&amp;agrave; 18 dell&amp;#39;elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982). Sono sempre e comunque fatte salve tutte le misure tecniche da rispettare per l&amp;#39;installazione dei distributori mobili, previste dal D.M. 19 marzo 1990 e pi&amp;ugrave; recentemente dal D.M. 12 settembre 2003 relativamente alle aziende di trasporto, vale a dire idoneo distanziamento da strutture e fabbricati,  bacino di contenimento di capacit&amp;agrave; adeguata, messa a terra, posizionamento di idonei estintori( 2 estintori manuali+ 1 estintore carrellato), assenza di vegetazione in prossimit&amp;agrave; del serbatoio, ecc.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>SERBATOI GASOLIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B21878</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>serbatoi gasolio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B21878</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/1fc/51889.jpeg" />
Novit&amp;agrave; antincendio per i contenitori-distributori mobili di gasolio Gli impianti fissi di distribuzione stradale di carburanti, pubblici o privati, sono assoggettati all&amp;#39;obbligo di ottenimento del certificato di prevenzione incendi in quanto ricompresi nella voce n. 18 dell&amp;#39;elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (che individua le attivit&amp;agrave; a maggior rischio di incendio),  indipendentemente dalla capacit&amp;agrave; geometrica dei serbatoi. Tali serbatoi devono essere interrati. Ci&amp;ograve; premesso, nel 1990 fu deciso di disciplinare in maniera organica il settore relativo al rifornimento con carburanti di categoria C (ossia gasolio), delle macchine e degli automezzi in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, emanando un apposito decreto (D.M. 19 marzo 1990). Tale decreto ha introdotto la tipologia dei contenitoridistributori mobili: si tratta in buona sostanza di manufatti costituiti da un serbatoio metallico di forma cilindrica (ad asse orizzontale o verticale), provvisto degli usuali accessori a corredo (valvola limitatrice di carico, tubo di sfiato, attacco per la messa a terra, scarico di fondo, ecc.) e dotato di tronchetto flessibile per il collegamento con il gruppo di erogazione. Tali manufatti devono essere di tipo approvato dal Ministero dell&amp;#39;Interno e la capacit&amp;agrave; geometrica del serbatoio non pu&amp;ograve; essere superiore a 9.000 litri. Tali contenitori-distributori presso cave e cantieri, in quanto mobili e provvisori, non sono soggetti all&amp;#39;obbligo del certificato di prevenzione incendi. Successivamente, con la pubblicazione della lettera circolare del Ministero dell&amp;#39;Interno P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, sono stati precisati i seguenti aspetti: 1) possibilit&amp;agrave; di utilizzare i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990 anche presso altre attivit&amp;agrave; produttive di tipo stanziale (industriali, commerciali, artigianali, ecc.) limitatamente al rifornimento di mezzi fissi o mobili, non targati e non circolanti su strada,  operanti nell&amp;#39;ambito dello stabilimento (p.e.: carrelli elevatori, gru, macchine operatrici,  ecc.); 2) per la tipologia di impiego sopra esposta le apparecchiature di che trattasi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 19 marzo 1990, mentre ai fini della loro assoggettabilit&amp;agrave; ai controlli di prevenzione incendi, devono essere assimilate a depositi fissi di carburanti, ed in quanto tali ricomprese nel punto 15 del D.M. 16 febbraio 1982. L&amp;#39;ultima novit&amp;agrave; in materia &amp;egrave; rappresentata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003 del D.M. 12 settembre 2003, con il quale si consente l&amp;#39;utilizzo dei contenitoridistributori rimovibili, sempre ad uso privato, anche presso ditte di autotrasporto. Trattandosi di installazioni che sostanzialmente possono assimilarsi a depositi di tipo fisso, viene a mancare il presupposto per l&amp;#39;esenzione dal rilascio del Certificato di prevenzione incendi valido per le aziende agricole, le cave ed i cantieri, queste devono ottenere il certificato da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio, al pari dei distributori di carburanti ad uso privato (attivit&amp;agrave; 18 dell&amp;#39;elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982). Sono sempre e comunque fatte salve tutte le misure tecniche da rispettare per l&amp;#39;installazione dei distributori mobili, previste dal D.M. 19 marzo 1990 e pi&amp;ugrave; recentemente dal D.M. 12 settembre 2003 relativamente alle aziende di trasporto, vale a dire idoneo distanziamento da strutture e fabbricati,  bacino di contenimento di capacit&amp;agrave; adeguata, messa a terra, posizionamento di idonei estintori( 2 estintori manuali+ 1 estintore carrellato), assenza di vegetazione in prossimit&amp;agrave; del serbatoio, ecc.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>SERBATOI GASOLIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B21877</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>serbatoi gasolio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B21877</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/f0d/51888.jpeg" />
Novit&amp;agrave; antincendio per i contenitori-distributori mobili di gasolio Gli impianti fissi di distribuzione stradale di carburanti, pubblici o privati, sono assoggettati all&amp;#39;obbligo di ottenimento del certificato di prevenzione incendi in quanto ricompresi nella voce n. 18 dell&amp;#39;elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (che individua le attivit&amp;agrave; a maggior rischio di incendio),  indipendentemente dalla capacit&amp;agrave; geometrica dei serbatoi. Tali serbatoi devono essere interrati. Ci&amp;ograve; premesso, nel 1990 fu deciso di disciplinare in maniera organica il settore relativo al rifornimento con carburanti di categoria C (ossia gasolio), delle macchine e degli automezzi in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, emanando un apposito decreto (D.M. 19 marzo 1990). Tale decreto ha introdotto la tipologia dei contenitoridistributori mobili: si tratta in buona sostanza di manufatti costituiti da un serbatoio metallico di forma cilindrica (ad asse orizzontale o verticale), provvisto degli usuali accessori a corredo (valvola limitatrice di carico, tubo di sfiato, attacco per la messa a terra, scarico di fondo, ecc.) e dotato di tronchetto flessibile per il collegamento con il gruppo di erogazione. Tali manufatti devono essere di tipo approvato dal Ministero dell&amp;#39;Interno e la capacit&amp;agrave; geometrica del serbatoio non pu&amp;ograve; essere superiore a 9.000 litri. Tali contenitori-distributori presso cave e cantieri, in quanto mobili e provvisori, non sono soggetti all&amp;#39;obbligo del certificato di prevenzione incendi. Successivamente, con la pubblicazione della lettera circolare del Ministero dell&amp;#39;Interno P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, sono stati precisati i seguenti aspetti: 1) possibilit&amp;agrave; di utilizzare i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990 anche presso altre attivit&amp;agrave; produttive di tipo stanziale (industriali, commerciali, artigianali, ecc.) limitatamente al rifornimento di mezzi fissi o mobili, non targati e non circolanti su strada,  operanti nell&amp;#39;ambito dello stabilimento (p.e.: carrelli elevatori, gru, macchine operatrici,  ecc.); 2) per la tipologia di impiego sopra esposta le apparecchiature di che trattasi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 19 marzo 1990, mentre ai fini della loro assoggettabilit&amp;agrave; ai controlli di prevenzione incendi, devono essere assimilate a depositi fissi di carburanti, ed in quanto tali ricomprese nel punto 15 del D.M. 16 febbraio 1982. L&amp;#39;ultima novit&amp;agrave; in materia &amp;egrave; rappresentata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003 del D.M. 12 settembre 2003, con il quale si consente l&amp;#39;utilizzo dei contenitoridistributori rimovibili, sempre ad uso privato, anche presso ditte di autotrasporto. Trattandosi di installazioni che sostanzialmente possono assimilarsi a depositi di tipo fisso, viene a mancare il presupposto per l&amp;#39;esenzione dal rilascio del Certificato di prevenzione incendi valido per le aziende agricole, le cave ed i cantieri, queste devono ottenere il certificato da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio, al pari dei distributori di carburanti ad uso privato (attivit&amp;agrave; 18 dell&amp;#39;elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982). Sono sempre e comunque fatte salve tutte le misure tecniche da rispettare per l&amp;#39;installazione dei distributori mobili, previste dal D.M. 19 marzo 1990 e pi&amp;ugrave; recentemente dal D.M. 12 settembre 2003 relativamente alle aziende di trasporto, vale a dire idoneo distanziamento da strutture e fabbricati,  bacino di contenimento di capacit&amp;agrave; adeguata, messa a terra, posizionamento di idonei estintori( 2 estintori manuali+ 1 estintore carrellato), assenza di vegetazione in prossimit&amp;agrave; del serbatoio, ecc.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>SERBATOI GASOLIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B21876</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>serbatoi gasolio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B21876</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/85e/51887.jpeg" />
Novit&amp;agrave; antincendio per i contenitori-distributori mobili di gasolio Gli impianti fissi di distribuzione stradale di carburanti, pubblici o privati, sono assoggettati all&amp;#39;obbligo di ottenimento del certificato di prevenzione incendi in quanto ricompresi nella voce n. 18 dell&amp;#39;elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (che individua le attivit&amp;agrave; a maggior rischio di incendio),  indipendentemente dalla capacit&amp;agrave; geometrica dei serbatoi. Tali serbatoi devono essere interrati. Ci&amp;ograve; premesso, nel 1990 fu deciso di disciplinare in maniera organica il settore relativo al rifornimento con carburanti di categoria C (ossia gasolio), delle macchine e degli automezzi in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, emanando un apposito decreto (D.M. 19 marzo 1990). Tale decreto ha introdotto la tipologia dei contenitoridistributori mobili: si tratta in buona sostanza di manufatti costituiti da un serbatoio metallico di forma cilindrica (ad asse orizzontale o verticale), provvisto degli usuali accessori a corredo (valvola limitatrice di carico, tubo di sfiato, attacco per la messa a terra, scarico di fondo, ecc.) e dotato di tronchetto flessibile per il collegamento con il gruppo di erogazione. Tali manufatti devono essere di tipo approvato dal Ministero dell&amp;#39;Interno e la capacit&amp;agrave; geometrica del serbatoio non pu&amp;ograve; essere superiore a 9.000 litri. Tali contenitori-distributori presso cave e cantieri, in quanto mobili e provvisori, non sono soggetti all&amp;#39;obbligo del certificato di prevenzione incendi. Successivamente, con la pubblicazione della lettera circolare del Ministero dell&amp;#39;Interno P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, sono stati precisati i seguenti aspetti: 1) possibilit&amp;agrave; di utilizzare i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990 anche presso altre attivit&amp;agrave; produttive di tipo stanziale (industriali, commerciali, artigianali, ecc.) limitatamente al rifornimento di mezzi fissi o mobili, non targati e non circolanti su strada,  operanti nell&amp;#39;ambito dello stabilimento (p.e.: carrelli elevatori, gru, macchine operatrici,  ecc.); 2) per la tipologia di impiego sopra esposta le apparecchiature di che trattasi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 19 marzo 1990, mentre ai fini della loro assoggettabilit&amp;agrave; ai controlli di prevenzione incendi, devono essere assimilate a depositi fissi di carburanti, ed in quanto tali ricomprese nel punto 15 del D.M. 16 febbraio 1982. L&amp;#39;ultima novit&amp;agrave; in materia &amp;egrave; rappresentata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003 del D.M. 12 settembre 2003, con il quale si consente l&amp;#39;utilizzo dei contenitoridistributori rimovibili, sempre ad uso privato, anche presso ditte di autotrasporto. Trattandosi di installazioni che sostanzialmente possono assimilarsi a depositi di tipo fisso, viene a mancare il presupposto per l&amp;#39;esenzione dal rilascio del Certificato di prevenzione incendi valido per le aziende agricole, le cave ed i cantieri, queste devono ottenere il certificato da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio, al pari dei distributori di carburanti ad uso privato (attivit&amp;agrave; 18 dell&amp;#39;elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982). Sono sempre e comunque fatte salve tutte le misure tecniche da rispettare per l&amp;#39;installazione dei distributori mobili, previste dal D.M. 19 marzo 1990 e pi&amp;ugrave; recentemente dal D.M. 12 settembre 2003 relativamente alle aziende di trasporto, vale a dire idoneo distanziamento da strutture e fabbricati,  bacino di contenimento di capacit&amp;agrave; adeguata, messa a terra, posizionamento di idonei estintori( 2 estintori manuali+ 1 estintore carrellato), assenza di vegetazione in prossimit&amp;agrave; del serbatoio, ecc.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>SERBATOI GASOLIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B21875</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>serbatoi gasolio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B21875</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/b6c/51886.jpeg" />
Novit&amp;agrave; antincendio per i contenitori-distributori mobili di gasolio Gli impianti fissi di distribuzione stradale di carburanti, pubblici o privati, sono assoggettati all&amp;#39;obbligo di ottenimento del certificato di prevenzione incendi in quanto ricompresi nella voce n. 18 dell&amp;#39;elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (che individua le attivit&amp;agrave; a maggior rischio di incendio),  indipendentemente dalla capacit&amp;agrave; geometrica dei serbatoi. Tali serbatoi devono essere interrati. Ci&amp;ograve; premesso, nel 1990 fu deciso di disciplinare in maniera organica il settore relativo al rifornimento con carburanti di categoria C (ossia gasolio), delle macchine e degli automezzi in uso esclusivamente presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, emanando un apposito decreto (D.M. 19 marzo 1990). Tale decreto ha introdotto la tipologia dei contenitoridistributori mobili: si tratta in buona sostanza di manufatti costituiti da un serbatoio metallico di forma cilindrica (ad asse orizzontale o verticale), provvisto degli usuali accessori a corredo (valvola limitatrice di carico, tubo di sfiato, attacco per la messa a terra, scarico di fondo, ecc.) e dotato di tronchetto flessibile per il collegamento con il gruppo di erogazione. Tali manufatti devono essere di tipo approvato dal Ministero dell&amp;#39;Interno e la capacit&amp;agrave; geometrica del serbatoio non pu&amp;ograve; essere superiore a 9.000 litri. Tali contenitori-distributori presso cave e cantieri, in quanto mobili e provvisori, non sono soggetti all&amp;#39;obbligo del certificato di prevenzione incendi. Successivamente, con la pubblicazione della lettera circolare del Ministero dell&amp;#39;Interno P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, sono stati precisati i seguenti aspetti: 1) possibilit&amp;agrave; di utilizzare i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990 anche presso altre attivit&amp;agrave; produttive di tipo stanziale (industriali, commerciali, artigianali, ecc.) limitatamente al rifornimento di mezzi fissi o mobili, non targati e non circolanti su strada,  operanti nell&amp;#39;ambito dello stabilimento (p.e.: carrelli elevatori, gru, macchine operatrici,  ecc.); 2) per la tipologia di impiego sopra esposta le apparecchiature di che trattasi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 19 marzo 1990, mentre ai fini della loro assoggettabilit&amp;agrave; ai controlli di prevenzione incendi, devono essere assimilate a depositi fissi di carburanti, ed in quanto tali ricomprese nel punto 15 del D.M. 16 febbraio 1982. L&amp;#39;ultima novit&amp;agrave; in materia &amp;egrave; rappresentata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003 del D.M. 12 settembre 2003, con il quale si consente l&amp;#39;utilizzo dei contenitoridistributori rimovibili, sempre ad uso privato, anche presso ditte di autotrasporto. Trattandosi di installazioni che sostanzialmente possono assimilarsi a depositi di tipo fisso, viene a mancare il presupposto per l&amp;#39;esenzione dal rilascio del Certificato di prevenzione incendi valido per le aziende agricole, le cave ed i cantieri, queste devono ottenere il certificato da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio, al pari dei distributori di carburanti ad uso privato (attivit&amp;agrave; 18 dell&amp;#39;elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982). Sono sempre e comunque fatte salve tutte le misure tecniche da rispettare per l&amp;#39;installazione dei distributori mobili, previste dal D.M. 19 marzo 1990 e pi&amp;ugrave; recentemente dal D.M. 12 settembre 2003 relativamente alle aziende di trasporto, vale a dire idoneo distanziamento da strutture e fabbricati,  bacino di contenimento di capacit&amp;agrave; adeguata, messa a terra, posizionamento di idonei estintori( 2 estintori manuali+ 1 estintore carrellato), assenza di vegetazione in prossimit&amp;agrave; del serbatoio, ecc.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>SERBATOI GASOLIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13464</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>estintori R.I.N.A. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13464</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/572/43995.jpeg" />
nuovi modelli estintori manuali a polvere omologati R.I.N.A
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>estintori R.I.N.A. ed attrezzature per imbarcazioni </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13463</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>estintori R.I.N.A. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13463</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/b20/43994.jpeg" />
estintore omologato R.I.N.A. a polvere kg 6
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>estintori R.I.N.A. ed attrezzature per imbarcazioni </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13462</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>estintori R.I.N.A. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13462</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/d6a/43993.jpeg" />
gamma estintori manuali omologati R.I.N.A. a polvere ed a co2(anidride carbonica)
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>estintori R.I.N.A. ed attrezzature per imbarcazioni </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13461</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>estintori R.I.N.A. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13461</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/4ec/43992.jpeg" />
carrellato omologato R.I.N.A. a polvere kg 50 con bombolina esterna
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>estintori R.I.N.A. ed attrezzature per imbarcazioni </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13460</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>estintori R.I.N.A. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13460</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/9e4/43991.jpeg" />
estintori R.I.N.A. con certificzioni di qualit&amp;agrave; dei ns. produttori
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>estintori R.I.N.A. ed attrezzature per imbarcazioni </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13459</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>estintori R.I.N.A. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13459</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/e0e/43990.jpeg" />
estintori manuali e carrellati R.I.N.A.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>estintori R.I.N.A. ed attrezzature per imbarcazioni </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13458</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>estintori R.I.N.A. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13458</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/57b/43989.jpeg" />
estintori omologati R.I.N.A. a polvere kg 6 e kg 9 estintore omologato R.I.N.A. a co2 kg 5
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>estintori R.I.N.A. ed attrezzature per imbarcazioni </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13457</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>safe crash - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13457</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/916/43985.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MATERIALE POMPIERISTICO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13456</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>safe crash - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13456</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/bd5/43979.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MATERIALE POMPIERISTICO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13455</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cartelli aziendali - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13455</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/f04/43978.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA AZIENDALE </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13454</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cartelli aziendali - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13454</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/b22/43977.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA AZIENDALE </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13453</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cartelli aziendali - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13453</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/36a/43976.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA AZIENDALE </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13414</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>attrezzature antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13414</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/d9f/43924.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ATTREZZATURE ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13413</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>attrezzature antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13413</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/949/43923.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ATTREZZATURE ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13412</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>attrezzature antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13412</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/abf/43922.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ATTREZZATURE ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13411</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>attrezzature antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13411</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/e3f/43921.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ATTREZZATURE ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13409</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>attrezzature antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13409</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/5ab/43919.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ATTREZZATURE ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13407</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>attrezzature antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13407</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/1e3/43917.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ATTREZZATURE ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13406</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>attrezzature antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13406</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/c3a/43916.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ATTREZZATURE ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13403</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>attrezzature antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13403</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/1ca/43914.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ATTREZZATURE ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13402</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>armadio attrezzature antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13402</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/049/43913.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ATTREZZATURE ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13401</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>armadio attrezzature antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13401</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/07d/43912.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ATTREZZATURE ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13399</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>armadio attrezzature antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13399</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/23d/43910.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ATTREZZATURE ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13398</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>accessori - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13398</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/02c/43909.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PORTE E FINESTRE TAGLIAFUOCO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13397</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>porte tagliafuoco - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13397</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/ff2/43908.jpeg" />
Il vero obiettivo del sistema normativo sulle porte tagliafuoco , non deve essere solo il rispetto di una serie di adempimenti tecnici e burocratici , ma soprattutto quello che le porte installate impediscano effettivamente la propagazione dell&amp;#39;incendio.  Sono pertanto necessarie regole tecniche e procedure certe , che consentano ai produttori , ai laboratori di prova, agli installatori e ai preposti organi di controllo di operare con seriet&amp;agrave; e tranquillit&amp;agrave;.  Ovviamente in materia di sicurezza e prevenzioni incendi sono molteplici le Leggi e Norme che disciplinano la materia , tra queste riteniamo fondamentale evidenziare quelle che pi&amp;ugrave; sono pertinenti con il comparto delle chiusure metalliche tagliafuoco. LA NORMA UNI 9723 FA1 La vigente Norma di riferimento per le porte tagliafuoco &amp;egrave; la  NORMA UNI 9723 FA1. La NORMA UNI 9723FA1 contiene tutte quelle indicazioni di carattere tecnico alle quali i laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni devono attenersi per testare i prodotti e quindi rilasciare successivamente i certificati di prova; contiene inoltre altre informazioni di carattere tecnico sulla base delle quali in fase in rilascio del certificato di omologazione , il Ministero degli Interni, concede delle estensioni ai risultati precedentemente ottenuti in fase di prova.  Il DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 14 DICEMBRE 1993 E&amp;#39; il primo D.L che esprime ed identifica in modo chiaro quali debbano essere le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.  Nel decreto viene infatti citata la norma UNI 9723 quale unica norma di riferimento e vengono altres&amp;igrave; esplicitate le definizioni di :  Laboratorio autorizzato Certificato di prova Produttore Dichiarazione di conformit&amp;agrave; Marchio di conformit&amp;agrave; Prototipo omologato Ed inoltre vengono anche espressi gli obblighi dei produttori di porte nei confronti degli utilizzatori, ovvero Garantire la conformit&amp;agrave; del prodotto Emettere la Dichiarazione di conformit&amp;agrave; con la quale il produttore attesta la  conformit&amp;agrave; del prodotto al prototipo omologato e riporta i dati del marchio di  conformit&amp;agrave; Applicare su ogni porta del marchio di conformit&amp;agrave; con l&amp;#39;indicazione permanente ed  indelebile dei parametri stabiliti dalla NORMA UNI 9723 ed inoltre gli estremi  identificativi dell&amp;#39;atto di omologazione.  IL DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 27 GENNAIO 1999 Il presente decreto assume la propria importanza dal fatto che specifica in modo chiaro secondo quali criteri si effettua la Classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi , ovvero secondo i criteri tecnici contenuti nella NORMA UNI.CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723:1990/A1. Altres&amp;igrave; importante &amp;egrave; il chiarimento in merito ai limiti dimensionali di porte di qualsiasi natura e portoni scorrevoli oggetto del procedimento dell&amp;#39;omologazione.  Sono inoltre riportate, nel presente decreto, le tolleranze delle misure ammissibili in sede di verifica e controllo.  LETTERA CIRCOLARE PROT. N. NS 7014/4101 SOTT. 140/1 DI DATA 22/10/01 Questa lettera riporta per quanto all&amp;#39;utilizzatore chiarimenti in merito  all&amp;#39; utilizzazione delle porte resistenti al fuoco nelle attivit&amp;agrave; soggette ai controlli di prevenzione incendi,  al produttore la documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura, riassunta in sintesi in:  atto di omologazione del prototipo dichiarazione di conformit&amp;agrave; del prototipo omologato atto di estensione dell&amp;#39;omologazione per le porte aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato Libretto di installazione, uso e manutenzione con i relativi disegni esplicativi all&amp;#39;installatore atto di omologazione del prototipo LA NUOVA NORMA EN 1634-1  &amp;ldquo;Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura - Porte e chiusure resistenti al fuoco&amp;rdquo; La norma specifica un metodo di determinazione della resistenza al fuoco delle porte e delle chiusure da installare nelle aperture degli elementi di seperazione verticali quali porte incernierate, porte scorrevoli in orizzontale ed in verticale, chiusura a soffietto, porte basculanti e saracinesche ad avvolgimento. DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 21 GIUGNO 2004 Il decreto prescrive le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. Ribadisce le classificazioni contenute nella norma EN 1634 e relative norme collegate. Definisce il significato di termini ed il contenuto di documenti quali l&amp;rsquo;omologazione (compresa validit&amp;agrave; e rinnovo), il certificato di prova, il rapporto di prova, la dichiarazione di conformit&amp;agrave;, il marchio di conformit&amp;agrave; ed il libretto di installazione, uso e manutenzione. Definisce gli obblighi del produttore, consistenti nel rilascio della dichiarazione di conformit&amp;agrave; e della copia di omologazione per ogni porta, nella fornitura del libretto d&amp;rsquo;uso e manutenzione e nell&amp;rsquo;applicazione su ogni porta del marchio di conformit&amp;agrave;. Autorizza la vendita di porte certificate ed omologate secondo la precedente normativa nazionale UNI 9723 fino all&amp;rsquo;entrata in vigore dell&amp;rsquo;obbligo della marcatura CE in ambito della direttiva CPD.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PORTE E FINESTRE TAGLIAFUOCO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13396</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>porte tagliafuoco - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13396</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/b13/43907.jpeg" />
Il vero obiettivo del sistema normativo sulle porte tagliafuoco , non deve essere solo il rispetto di una serie di adempimenti tecnici e burocratici , ma soprattutto quello che le porte installate impediscano effettivamente la propagazione dell&amp;#39;incendio.  Sono pertanto necessarie regole tecniche e procedure certe , che consentano ai produttori , ai laboratori di prova, agli installatori e ai preposti organi di controllo di operare con seriet&amp;agrave; e tranquillit&amp;agrave;.  Ovviamente in materia di sicurezza e prevenzioni incendi sono molteplici le Leggi e Norme che disciplinano la materia , tra queste riteniamo fondamentale evidenziare quelle che pi&amp;ugrave; sono pertinenti con il comparto delle chiusure metalliche tagliafuoco. LA NORMA UNI 9723 FA1 La vigente Norma di riferimento per le porte tagliafuoco &amp;egrave; la  NORMA UNI 9723 FA1. La NORMA UNI 9723FA1 contiene tutte quelle indicazioni di carattere tecnico alle quali i laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni devono attenersi per testare i prodotti e quindi rilasciare successivamente i certificati di prova; contiene inoltre altre informazioni di carattere tecnico sulla base delle quali in fase in rilascio del certificato di omologazione , il Ministero degli Interni, concede delle estensioni ai risultati precedentemente ottenuti in fase di prova.  Il DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 14 DICEMBRE 1993 E&amp;#39; il primo D.L che esprime ed identifica in modo chiaro quali debbano essere le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.  Nel decreto viene infatti citata la norma UNI 9723 quale unica norma di riferimento e vengono altres&amp;igrave; esplicitate le definizioni di :  Laboratorio autorizzato Certificato di prova Produttore Dichiarazione di conformit&amp;agrave; Marchio di conformit&amp;agrave; Prototipo omologato Ed inoltre vengono anche espressi gli obblighi dei produttori di porte nei confronti degli utilizzatori, ovvero Garantire la conformit&amp;agrave; del prodotto Emettere la Dichiarazione di conformit&amp;agrave; con la quale il produttore attesta la  conformit&amp;agrave; del prodotto al prototipo omologato e riporta i dati del marchio di  conformit&amp;agrave; Applicare su ogni porta del marchio di conformit&amp;agrave; con l&amp;#39;indicazione permanente ed  indelebile dei parametri stabiliti dalla NORMA UNI 9723 ed inoltre gli estremi  identificativi dell&amp;#39;atto di omologazione.  IL DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 27 GENNAIO 1999 Il presente decreto assume la propria importanza dal fatto che specifica in modo chiaro secondo quali criteri si effettua la Classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi , ovvero secondo i criteri tecnici contenuti nella NORMA UNI.CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723:1990/A1. Altres&amp;igrave; importante &amp;egrave; il chiarimento in merito ai limiti dimensionali di porte di qualsiasi natura e portoni scorrevoli oggetto del procedimento dell&amp;#39;omologazione.  Sono inoltre riportate, nel presente decreto, le tolleranze delle misure ammissibili in sede di verifica e controllo.  LETTERA CIRCOLARE PROT. N. NS 7014/4101 SOTT. 140/1 DI DATA 22/10/01 Questa lettera riporta per quanto all&amp;#39;utilizzatore chiarimenti in merito  all&amp;#39; utilizzazione delle porte resistenti al fuoco nelle attivit&amp;agrave; soggette ai controlli di prevenzione incendi,  al produttore la documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura, riassunta in sintesi in:  atto di omologazione del prototipo dichiarazione di conformit&amp;agrave; del prototipo omologato atto di estensione dell&amp;#39;omologazione per le porte aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato Libretto di installazione, uso e manutenzione con i relativi disegni esplicativi all&amp;#39;installatore atto di omologazione del prototipo LA NUOVA NORMA EN 1634-1  &amp;ldquo;Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura - Porte e chiusure resistenti al fuoco&amp;rdquo; La norma specifica un metodo di determinazione della resistenza al fuoco delle porte e delle chiusure da installare nelle aperture degli elementi di seperazione verticali quali porte incernierate, porte scorrevoli in orizzontale ed in verticale, chiusura a soffietto, porte basculanti e saracinesche ad avvolgimento. DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 21 GIUGNO 2004 Il decreto prescrive le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. Ribadisce le classificazioni contenute nella norma EN 1634 e relative norme collegate. Definisce il significato di termini ed il contenuto di documenti quali l&amp;rsquo;omologazione (compresa validit&amp;agrave; e rinnovo), il certificato di prova, il rapporto di prova, la dichiarazione di conformit&amp;agrave;, il marchio di conformit&amp;agrave; ed il libretto di installazione, uso e manutenzione. Definisce gli obblighi del produttore, consistenti nel rilascio della dichiarazione di conformit&amp;agrave; e della copia di omologazione per ogni porta, nella fornitura del libretto d&amp;rsquo;uso e manutenzione e nell&amp;rsquo;applicazione su ogni porta del marchio di conformit&amp;agrave;. Autorizza la vendita di porte certificate ed omologate secondo la precedente normativa nazionale UNI 9723 fino all&amp;rsquo;entrata in vigore dell&amp;rsquo;obbligo della marcatura CE in ambito della direttiva CPD.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PORTE E FINESTRE TAGLIAFUOCO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13395</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>porte tagliafuoco - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13395</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/ff4/43906.jpeg" />
Il vero obiettivo del sistema normativo sulle porte tagliafuoco , non deve essere solo il rispetto di una serie di adempimenti tecnici e burocratici , ma soprattutto quello che le porte installate impediscano effettivamente la propagazione dell&amp;#39;incendio.  Sono pertanto necessarie regole tecniche e procedure certe , che consentano ai produttori , ai laboratori di prova, agli installatori e ai preposti organi di controllo di operare con seriet&amp;agrave; e tranquillit&amp;agrave;.  Ovviamente in materia di sicurezza e prevenzioni incendi sono molteplici le Leggi e Norme che disciplinano la materia , tra queste riteniamo fondamentale evidenziare quelle che pi&amp;ugrave; sono pertinenti con il comparto delle chiusure metalliche tagliafuoco. LA NORMA UNI 9723 FA1 La vigente Norma di riferimento per le porte tagliafuoco &amp;egrave; la  NORMA UNI 9723 FA1. La NORMA UNI 9723FA1 contiene tutte quelle indicazioni di carattere tecnico alle quali i laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni devono attenersi per testare i prodotti e quindi rilasciare successivamente i certificati di prova; contiene inoltre altre informazioni di carattere tecnico sulla base delle quali in fase in rilascio del certificato di omologazione , il Ministero degli Interni, concede delle estensioni ai risultati precedentemente ottenuti in fase di prova.  Il DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 14 DICEMBRE 1993 E&amp;#39; il primo D.L che esprime ed identifica in modo chiaro quali debbano essere le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.  Nel decreto viene infatti citata la norma UNI 9723 quale unica norma di riferimento e vengono altres&amp;igrave; esplicitate le definizioni di :  Laboratorio autorizzato Certificato di prova Produttore Dichiarazione di conformit&amp;agrave; Marchio di conformit&amp;agrave; Prototipo omologato Ed inoltre vengono anche espressi gli obblighi dei produttori di porte nei confronti degli utilizzatori, ovvero Garantire la conformit&amp;agrave; del prodotto Emettere la Dichiarazione di conformit&amp;agrave; con la quale il produttore attesta la  conformit&amp;agrave; del prodotto al prototipo omologato e riporta i dati del marchio di  conformit&amp;agrave; Applicare su ogni porta del marchio di conformit&amp;agrave; con l&amp;#39;indicazione permanente ed  indelebile dei parametri stabiliti dalla NORMA UNI 9723 ed inoltre gli estremi  identificativi dell&amp;#39;atto di omologazione.  IL DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 27 GENNAIO 1999 Il presente decreto assume la propria importanza dal fatto che specifica in modo chiaro secondo quali criteri si effettua la Classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi , ovvero secondo i criteri tecnici contenuti nella NORMA UNI.CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723:1990/A1. Altres&amp;igrave; importante &amp;egrave; il chiarimento in merito ai limiti dimensionali di porte di qualsiasi natura e portoni scorrevoli oggetto del procedimento dell&amp;#39;omologazione.  Sono inoltre riportate, nel presente decreto, le tolleranze delle misure ammissibili in sede di verifica e controllo.  LETTERA CIRCOLARE PROT. N. NS 7014/4101 SOTT. 140/1 DI DATA 22/10/01 Questa lettera riporta per quanto all&amp;#39;utilizzatore chiarimenti in merito  all&amp;#39; utilizzazione delle porte resistenti al fuoco nelle attivit&amp;agrave; soggette ai controlli di prevenzione incendi,  al produttore la documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura, riassunta in sintesi in:  atto di omologazione del prototipo dichiarazione di conformit&amp;agrave; del prototipo omologato atto di estensione dell&amp;#39;omologazione per le porte aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato Libretto di installazione, uso e manutenzione con i relativi disegni esplicativi all&amp;#39;installatore atto di omologazione del prototipo LA NUOVA NORMA EN 1634-1  &amp;ldquo;Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura - Porte e chiusure resistenti al fuoco&amp;rdquo; La norma specifica un metodo di determinazione della resistenza al fuoco delle porte e delle chiusure da installare nelle aperture degli elementi di seperazione verticali quali porte incernierate, porte scorrevoli in orizzontale ed in verticale, chiusura a soffietto, porte basculanti e saracinesche ad avvolgimento. DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 21 GIUGNO 2004 Il decreto prescrive le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. Ribadisce le classificazioni contenute nella norma EN 1634 e relative norme collegate. Definisce il significato di termini ed il contenuto di documenti quali l&amp;rsquo;omologazione (compresa validit&amp;agrave; e rinnovo), il certificato di prova, il rapporto di prova, la dichiarazione di conformit&amp;agrave;, il marchio di conformit&amp;agrave; ed il libretto di installazione, uso e manutenzione. Definisce gli obblighi del produttore, consistenti nel rilascio della dichiarazione di conformit&amp;agrave; e della copia di omologazione per ogni porta, nella fornitura del libretto d&amp;rsquo;uso e manutenzione e nell&amp;rsquo;applicazione su ogni porta del marchio di conformit&amp;agrave;. Autorizza la vendita di porte certificate ed omologate secondo la precedente normativa nazionale UNI 9723 fino all&amp;rsquo;entrata in vigore dell&amp;rsquo;obbligo della marcatura CE in ambito della direttiva CPD.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PORTE E FINESTRE TAGLIAFUOCO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13394</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>porte tagliafuoco - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13394</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/09d/43905.jpeg" />
Il vero obiettivo del sistema normativo sulle porte tagliafuoco , non deve essere solo il rispetto di una serie di adempimenti tecnici e burocratici , ma soprattutto quello che le porte installate impediscano effettivamente la propagazione dell&amp;#39;incendio.  Sono pertanto necessarie regole tecniche e procedure certe , che consentano ai produttori , ai laboratori di prova, agli installatori e ai preposti organi di controllo di operare con seriet&amp;agrave; e tranquillit&amp;agrave;.  Ovviamente in materia di sicurezza e prevenzioni incendi sono molteplici le Leggi e Norme che disciplinano la materia , tra queste riteniamo fondamentale evidenziare quelle che pi&amp;ugrave; sono pertinenti con il comparto delle chiusure metalliche tagliafuoco. LA NORMA UNI 9723 FA1 La vigente Norma di riferimento per le porte tagliafuoco &amp;egrave; la  NORMA UNI 9723 FA1. La NORMA UNI 9723FA1 contiene tutte quelle indicazioni di carattere tecnico alle quali i laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni devono attenersi per testare i prodotti e quindi rilasciare successivamente i certificati di prova; contiene inoltre altre informazioni di carattere tecnico sulla base delle quali in fase in rilascio del certificato di omologazione , il Ministero degli Interni, concede delle estensioni ai risultati precedentemente ottenuti in fase di prova.  Il DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 14 DICEMBRE 1993 E&amp;#39; il primo D.L che esprime ed identifica in modo chiaro quali debbano essere le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.  Nel decreto viene infatti citata la norma UNI 9723 quale unica norma di riferimento e vengono altres&amp;igrave; esplicitate le definizioni di :  Laboratorio autorizzato Certificato di prova Produttore Dichiarazione di conformit&amp;agrave; Marchio di conformit&amp;agrave; Prototipo omologato Ed inoltre vengono anche espressi gli obblighi dei produttori di porte nei confronti degli utilizzatori, ovvero Garantire la conformit&amp;agrave; del prodotto Emettere la Dichiarazione di conformit&amp;agrave; con la quale il produttore attesta la  conformit&amp;agrave; del prodotto al prototipo omologato e riporta i dati del marchio di  conformit&amp;agrave; Applicare su ogni porta del marchio di conformit&amp;agrave; con l&amp;#39;indicazione permanente ed  indelebile dei parametri stabiliti dalla NORMA UNI 9723 ed inoltre gli estremi  identificativi dell&amp;#39;atto di omologazione.  IL DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 27 GENNAIO 1999 Il presente decreto assume la propria importanza dal fatto che specifica in modo chiaro secondo quali criteri si effettua la Classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi , ovvero secondo i criteri tecnici contenuti nella NORMA UNI.CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723:1990/A1. Altres&amp;igrave; importante &amp;egrave; il chiarimento in merito ai limiti dimensionali di porte di qualsiasi natura e portoni scorrevoli oggetto del procedimento dell&amp;#39;omologazione.  Sono inoltre riportate, nel presente decreto, le tolleranze delle misure ammissibili in sede di verifica e controllo.  LETTERA CIRCOLARE PROT. N. NS 7014/4101 SOTT. 140/1 DI DATA 22/10/01 Questa lettera riporta per quanto all&amp;#39;utilizzatore chiarimenti in merito  all&amp;#39; utilizzazione delle porte resistenti al fuoco nelle attivit&amp;agrave; soggette ai controlli di prevenzione incendi,  al produttore la documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura, riassunta in sintesi in:  atto di omologazione del prototipo dichiarazione di conformit&amp;agrave; del prototipo omologato atto di estensione dell&amp;#39;omologazione per le porte aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato Libretto di installazione, uso e manutenzione con i relativi disegni esplicativi all&amp;#39;installatore atto di omologazione del prototipo LA NUOVA NORMA EN 1634-1  &amp;ldquo;Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura - Porte e chiusure resistenti al fuoco&amp;rdquo; La norma specifica un metodo di determinazione della resistenza al fuoco delle porte e delle chiusure da installare nelle aperture degli elementi di seperazione verticali quali porte incernierate, porte scorrevoli in orizzontale ed in verticale, chiusura a soffietto, porte basculanti e saracinesche ad avvolgimento. DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 21 GIUGNO 2004 Il decreto prescrive le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. Ribadisce le classificazioni contenute nella norma EN 1634 e relative norme collegate. Definisce il significato di termini ed il contenuto di documenti quali l&amp;rsquo;omologazione (compresa validit&amp;agrave; e rinnovo), il certificato di prova, il rapporto di prova, la dichiarazione di conformit&amp;agrave;, il marchio di conformit&amp;agrave; ed il libretto di installazione, uso e manutenzione. Definisce gli obblighi del produttore, consistenti nel rilascio della dichiarazione di conformit&amp;agrave; e della copia di omologazione per ogni porta, nella fornitura del libretto d&amp;rsquo;uso e manutenzione e nell&amp;rsquo;applicazione su ogni porta del marchio di conformit&amp;agrave;. Autorizza la vendita di porte certificate ed omologate secondo la precedente normativa nazionale UNI 9723 fino all&amp;rsquo;entrata in vigore dell&amp;rsquo;obbligo della marcatura CE in ambito della direttiva CPD.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PORTE E FINESTRE TAGLIAFUOCO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13392</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>porte tagliafuoco - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13392</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/cb2/43903.jpeg" />
Il vero obiettivo del sistema normativo sulle porte tagliafuoco , non deve essere solo il rispetto di una serie di adempimenti tecnici e burocratici , ma soprattutto quello che le porte installate impediscano effettivamente la propagazione dell&amp;#39;incendio.  Sono pertanto necessarie regole tecniche e procedure certe , che consentano ai produttori , ai laboratori di prova, agli installatori e ai preposti organi di controllo di operare con seriet&amp;agrave; e tranquillit&amp;agrave;.  Ovviamente in materia di sicurezza e prevenzioni incendi sono molteplici le Leggi e Norme che disciplinano la materia , tra queste riteniamo fondamentale evidenziare quelle che pi&amp;ugrave; sono pertinenti con il comparto delle chiusure metalliche tagliafuoco. LA NORMA UNI 9723 FA1 La vigente Norma di riferimento per le porte tagliafuoco &amp;egrave; la  NORMA UNI 9723 FA1. La NORMA UNI 9723FA1 contiene tutte quelle indicazioni di carattere tecnico alle quali i laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni devono attenersi per testare i prodotti e quindi rilasciare successivamente i certificati di prova; contiene inoltre altre informazioni di carattere tecnico sulla base delle quali in fase in rilascio del certificato di omologazione , il Ministero degli Interni, concede delle estensioni ai risultati precedentemente ottenuti in fase di prova.  Il DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 14 DICEMBRE 1993 E&amp;#39; il primo D.L che esprime ed identifica in modo chiaro quali debbano essere le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.  Nel decreto viene infatti citata la norma UNI 9723 quale unica norma di riferimento e vengono altres&amp;igrave; esplicitate le definizioni di :  Laboratorio autorizzato Certificato di prova Produttore Dichiarazione di conformit&amp;agrave; Marchio di conformit&amp;agrave; Prototipo omologato Ed inoltre vengono anche espressi gli obblighi dei produttori di porte nei confronti degli utilizzatori, ovvero Garantire la conformit&amp;agrave; del prodotto Emettere la Dichiarazione di conformit&amp;agrave; con la quale il produttore attesta la  conformit&amp;agrave; del prodotto al prototipo omologato e riporta i dati del marchio di  conformit&amp;agrave; Applicare su ogni porta del marchio di conformit&amp;agrave; con l&amp;#39;indicazione permanente ed  indelebile dei parametri stabiliti dalla NORMA UNI 9723 ed inoltre gli estremi  identificativi dell&amp;#39;atto di omologazione.  IL DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 27 GENNAIO 1999 Il presente decreto assume la propria importanza dal fatto che specifica in modo chiaro secondo quali criteri si effettua la Classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi , ovvero secondo i criteri tecnici contenuti nella NORMA UNI.CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723:1990/A1. Altres&amp;igrave; importante &amp;egrave; il chiarimento in merito ai limiti dimensionali di porte di qualsiasi natura e portoni scorrevoli oggetto del procedimento dell&amp;#39;omologazione.  Sono inoltre riportate, nel presente decreto, le tolleranze delle misure ammissibili in sede di verifica e controllo.  LETTERA CIRCOLARE PROT. N. NS 7014/4101 SOTT. 140/1 DI DATA 22/10/01 Questa lettera riporta per quanto all&amp;#39;utilizzatore chiarimenti in merito  all&amp;#39; utilizzazione delle porte resistenti al fuoco nelle attivit&amp;agrave; soggette ai controlli di prevenzione incendi,  al produttore la documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura, riassunta in sintesi in:  atto di omologazione del prototipo dichiarazione di conformit&amp;agrave; del prototipo omologato atto di estensione dell&amp;#39;omologazione per le porte aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato Libretto di installazione, uso e manutenzione con i relativi disegni esplicativi all&amp;#39;installatore atto di omologazione del prototipo LA NUOVA NORMA EN 1634-1  &amp;ldquo;Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura - Porte e chiusure resistenti al fuoco&amp;rdquo; La norma specifica un metodo di determinazione della resistenza al fuoco delle porte e delle chiusure da installare nelle aperture degli elementi di seperazione verticali quali porte incernierate, porte scorrevoli in orizzontale ed in verticale, chiusura a soffietto, porte basculanti e saracinesche ad avvolgimento. DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 21 GIUGNO 2004 Il decreto prescrive le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. Ribadisce le classificazioni contenute nella norma EN 1634 e relative norme collegate. Definisce il significato di termini ed il contenuto di documenti quali l&amp;rsquo;omologazione (compresa validit&amp;agrave; e rinnovo), il certificato di prova, il rapporto di prova, la dichiarazione di conformit&amp;agrave;, il marchio di conformit&amp;agrave; ed il libretto di installazione, uso e manutenzione. Definisce gli obblighi del produttore, consistenti nel rilascio della dichiarazione di conformit&amp;agrave; e della copia di omologazione per ogni porta, nella fornitura del libretto d&amp;rsquo;uso e manutenzione e nell&amp;rsquo;applicazione su ogni porta del marchio di conformit&amp;agrave;. Autorizza la vendita di porte certificate ed omologate secondo la precedente normativa nazionale UNI 9723 fino all&amp;rsquo;entrata in vigore dell&amp;rsquo;obbligo della marcatura CE in ambito della direttiva CPD.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PORTE E FINESTRE TAGLIAFUOCO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13391</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>porte tagliafuoco - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13391</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/030/43902.jpeg" />
Il vero obiettivo del sistema normativo sulle porte tagliafuoco , non deve essere solo il rispetto di una serie di adempimenti tecnici e burocratici , ma soprattutto quello che le porte installate impediscano effettivamente la propagazione dell&amp;#39;incendio.  Sono pertanto necessarie regole tecniche e procedure certe , che consentano ai produttori , ai laboratori di prova, agli installatori e ai preposti organi di controllo di operare con seriet&amp;agrave; e tranquillit&amp;agrave;.  Ovviamente in materia di sicurezza e prevenzioni incendi sono molteplici le Leggi e Norme che disciplinano la materia , tra queste riteniamo fondamentale evidenziare quelle che pi&amp;ugrave; sono pertinenti con il comparto delle chiusure metalliche tagliafuoco. LA NORMA UNI 9723 FA1 La vigente Norma di riferimento per le porte tagliafuoco &amp;egrave; la  NORMA UNI 9723 FA1. La NORMA UNI 9723FA1 contiene tutte quelle indicazioni di carattere tecnico alle quali i laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni devono attenersi per testare i prodotti e quindi rilasciare successivamente i certificati di prova; contiene inoltre altre informazioni di carattere tecnico sulla base delle quali in fase in rilascio del certificato di omologazione , il Ministero degli Interni, concede delle estensioni ai risultati precedentemente ottenuti in fase di prova.  Il DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 14 DICEMBRE 1993 E&amp;#39; il primo D.L che esprime ed identifica in modo chiaro quali debbano essere le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura.  Nel decreto viene infatti citata la norma UNI 9723 quale unica norma di riferimento e vengono altres&amp;igrave; esplicitate le definizioni di :  Laboratorio autorizzato Certificato di prova Produttore Dichiarazione di conformit&amp;agrave; Marchio di conformit&amp;agrave; Prototipo omologato Ed inoltre vengono anche espressi gli obblighi dei produttori di porte nei confronti degli utilizzatori, ovvero Garantire la conformit&amp;agrave; del prodotto Emettere la Dichiarazione di conformit&amp;agrave; con la quale il produttore attesta la  conformit&amp;agrave; del prodotto al prototipo omologato e riporta i dati del marchio di  conformit&amp;agrave; Applicare su ogni porta del marchio di conformit&amp;agrave; con l&amp;#39;indicazione permanente ed  indelebile dei parametri stabiliti dalla NORMA UNI 9723 ed inoltre gli estremi  identificativi dell&amp;#39;atto di omologazione.  IL DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 27 GENNAIO 1999 Il presente decreto assume la propria importanza dal fatto che specifica in modo chiaro secondo quali criteri si effettua la Classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi , ovvero secondo i criteri tecnici contenuti nella NORMA UNI.CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723:1990/A1. Altres&amp;igrave; importante &amp;egrave; il chiarimento in merito ai limiti dimensionali di porte di qualsiasi natura e portoni scorrevoli oggetto del procedimento dell&amp;#39;omologazione.  Sono inoltre riportate, nel presente decreto, le tolleranze delle misure ammissibili in sede di verifica e controllo.  LETTERA CIRCOLARE PROT. N. NS 7014/4101 SOTT. 140/1 DI DATA 22/10/01 Questa lettera riporta per quanto all&amp;#39;utilizzatore chiarimenti in merito  all&amp;#39; utilizzazione delle porte resistenti al fuoco nelle attivit&amp;agrave; soggette ai controlli di prevenzione incendi,  al produttore la documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura, riassunta in sintesi in:  atto di omologazione del prototipo dichiarazione di conformit&amp;agrave; del prototipo omologato atto di estensione dell&amp;#39;omologazione per le porte aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato Libretto di installazione, uso e manutenzione con i relativi disegni esplicativi all&amp;#39;installatore atto di omologazione del prototipo LA NUOVA NORMA EN 1634-1  &amp;ldquo;Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura - Porte e chiusure resistenti al fuoco&amp;rdquo; La norma specifica un metodo di determinazione della resistenza al fuoco delle porte e delle chiusure da installare nelle aperture degli elementi di seperazione verticali quali porte incernierate, porte scorrevoli in orizzontale ed in verticale, chiusura a soffietto, porte basculanti e saracinesche ad avvolgimento. DECRETO DEL MINISTERO DELL&amp;#39;INTERNO DEL 21 GIUGNO 2004 Il decreto prescrive le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. Ribadisce le classificazioni contenute nella norma EN 1634 e relative norme collegate. Definisce il significato di termini ed il contenuto di documenti quali l&amp;rsquo;omologazione (compresa validit&amp;agrave; e rinnovo), il certificato di prova, il rapporto di prova, la dichiarazione di conformit&amp;agrave;, il marchio di conformit&amp;agrave; ed il libretto di installazione, uso e manutenzione. Definisce gli obblighi del produttore, consistenti nel rilascio della dichiarazione di conformit&amp;agrave; e della copia di omologazione per ogni porta, nella fornitura del libretto d&amp;rsquo;uso e manutenzione e nell&amp;rsquo;applicazione su ogni porta del marchio di conformit&amp;agrave;. Autorizza la vendita di porte certificate ed omologate secondo la precedente normativa nazionale UNI 9723 fino all&amp;rsquo;entrata in vigore dell&amp;rsquo;obbligo della marcatura CE in ambito della direttiva CPD.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PORTE E FINESTRE TAGLIAFUOCO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13388</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cassette portaestintori - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13388</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/d48/43897.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ACCESSORI PER ESTINTORI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13387</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>piantane portaestintori - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13387</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/50d/43893.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ACCESSORI PER ESTINTORI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13386</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cartellonistica stradale - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13386</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/962/43892.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA STRADALE </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13385</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cartellonistica stradale - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13385</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/559/43891.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA STRADALE </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13384</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cartellonistica stradale - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13384</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/364/43890.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA STRADALE </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13383</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cartellonistica stradale - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13383</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/f8b/43889.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA STRADALE </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13382</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cartellonistica stradale - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13382</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/52b/43888.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA STRADALE </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13376</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>impianti antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13376</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/0f7/43887.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>IMPIANTI ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13375</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>impianti antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13375</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/f91/43886.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>IMPIANTI ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13374</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>impianti antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13374</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/4b9/43885.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>IMPIANTI ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13373</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>impianti antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13373</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/44f/43884.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>IMPIANTI ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13372</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>impianti antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13372</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/091/43883.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>IMPIANTI ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13371</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>impianti antincendio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13371</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/5ef/43882.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>IMPIANTI ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13370</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>maniglione - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13370</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/559/43881.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MANIGLIONI ANTIPANICO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13369</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>maniglione - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13369</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/f2b/43880.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MANIGLIONI ANTIPANICO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13368</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>maniglione - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13368</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/0f7/43879.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MANIGLIONI ANTIPANICO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13367</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>maniglione - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13367</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/f7f/43878.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MANIGLIONI ANTIPANICO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13366</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>maniglione - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13366</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/644/43877.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MANIGLIONI ANTIPANICO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13365</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cassette uni 45/70 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13365</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/gif/b7b/43871.gif" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MATERIALE POMPIERISTICO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13364</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>manichette uni 45/70 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13364</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/gif/c55/43865.gif" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MATERIALE POMPIERISTICO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13363</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>lance - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13363</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/gif/81c/43861.gif" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MATERIALE POMPIERISTICO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13362</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>materiale pompieristico - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13362</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/510/43855.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MATERIALE POMPIERISTICO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13361</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>materiale pompieristico - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13361</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/cc4/43854.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MATERIALE POMPIERISTICO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13360</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cartelli aziendali - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13360</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/5ec/43853.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA AZIENDALE </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13359</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cartelli aziendali - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13359</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/164/43852.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA AZIENDALE </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13358</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cartelli aziendali - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13358</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/gif/35a/43851.gif" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA AZIENDALE </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13357</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>cartelli aziendali - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13357</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/367/43850.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA AZIENDALE </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13356</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>manutenzione impianti - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13356</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/2be/43849.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13354</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>protezioni individuali D.P.I. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13354</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/gif/569/43847.gif" />
DEFINIZIONE DI DPI ... qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o pi&amp;ugrave; rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonch&amp;eacute; ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (vedi art.40 D.Lvo n&amp;deg; 626). Non sono dispositivi di protezione individuale:  1) gli indumenti da lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; 2) le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio; 3) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell&amp;#39;ordine pubblico; 4) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; 5) i materiali sportivi; 6) i materiali per l&amp;#39;autodifesa e per la dissuasione; 7) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. REQUISITI DEI DPI (ART.12 D.LVO N&amp;deg; 626)  I DPI devono essere:  1) conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n&amp;deg; 475; 2) adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per s&amp;egrave; un rischio maggiore; 3) adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 4) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 5) poter essere adattati all&amp;#39;utilizzatore secondo le sue necessit&amp;agrave;; 6) tra loro compatibili, in caso di rischi multipli che richiedono l&amp;#39;uso simultaneo di pi&amp;ugrave; DPI, e tali da mantenere, anche nell&amp;#39;uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. CERTIFICAZIONE CE (D.LVO 4.12.1992 N&amp;deg; 475 E D.LVO 2.1.1997 N&amp;deg; 10) Tutti i DPI devono essere sottoposti alle procedure di certificazione previste nei rispettivi decreti legislativi (decreti di recepimento della direttiva europea 89/686/CEE e sue modifiche). La procedura di certificazione CE impone al fabbricante l&amp;#39;assunzione della responsabilit&amp;agrave; di garantire che il DPI  possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza  previsti nell&amp;#39;allegato II del D.Lvo n&amp;deg; 475. La certificazione CE presuppone la suddivisione dei DPI in 3 categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e prevede le modalit&amp;agrave; sotto elencate. 1^ Categoria Dispositivi di protezione individuale di semplice progettazione per rischi di lieve entit&amp;agrave;; il sistema di certificazione consiste in una semplice dichiarazione di conformit&amp;agrave; rilasciata dal costruttore sotto la propria responsabilit&amp;agrave; (autocertificazione). 2^ Categoria Dispositivi di protezione individuale per rischi che non rientrano nelle altre due categorie; il sistema di certificazione prevede un attestazione CE rilasciata da un organismo notificato (solo in fase di progettazione del DPI). 3^ Categoria Dispositivi di protezione individuale di progettazione complessa contro rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente; il sistema di certificazione consiste in un attestazione CE rilasciata da un organismo notificato con controllo annuale del prodotto o sotto forma di Controllo del prodotto finito o come Controllo del sistema qualit&amp;agrave; (a scelta del costruttore). MARCATURA DEL DPI MARCATURA CE E&amp;#39; una marcatura obbligatoria per legge e deve comparire su ogni DPI. Da 1&amp;deg; gennaio 1997 la marcatura CE &amp;egrave; cos&amp;igrave; composta: 1^ Categoria - CE 2^ Categoria - CE 3^ Categoria - CE0302 La marcatura pu&amp;ograve; non comparire sul DPI solamente se si pu&amp;ograve; dimostrare che la stessa pu&amp;ograve; compromettere i requisiti di salute e di sicurezza o se la superficie disponibile non &amp;egrave; sufficiente allo scopo. In questo caso la marcatura CE deve essere apposta sulla confezione pi&amp;ugrave; prossima al DPI.  Oltre alla marcatura CE, tutti i DPI devono riportare una adeguata marcatura che deve contenere almeno: 1) nome, marchio o altro sistema di riconoscimento del costruttore; 2) riferimento al modello; 3) se del caso, taglia o misura; 4) se del caso, istruzioni particolari, pittogrammi, riferimenti a norme applicate, ecc. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 43 D.LVO N&amp;deg; 626)  Il datore di lavoro deve scegliere il DPI pi&amp;ugrave; idoneo alle proprie esigenze ricercando sul mercato quanto di meglio ci possa essere in funzione delle caratteristiche e dei requisiti necessari per provvedere a un&amp;#39;adeguata protezione dei lavoratori. Ai fini della scelta deve: 1) effettuare l&amp;#39;analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 2) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinch&amp;egrave; questi siano adeguati ai rischi identificati nella valutazione tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 3) valutare, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d&amp;#39;uso di cui all&amp;#39;art. 45 del D.Lvo n&amp;deg; 626, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontarle con quelle individuate in precedenza; 4) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione; 5) individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell&amp;#39;uso, in funzione dell&amp;#39;entit&amp;agrave; del rischio, della frequenza dell&amp;#39;esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e delle prestazioni del DPI.  Ai fini della gestione dei DPI deve:  1) fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti all&amp;#39;articolo 42 e dal decreto di cui all&amp;#39;articolo 45 comma 2 (marcatura CE con relativo possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza); 2) mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; 3) provvedere affinch&amp;egrave; i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; 4) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori; 5) destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l&amp;#39;uso di uno stesso DPI da parte di pi&amp;ugrave; persone, prendere misure adeguate affinch&amp;egrave; tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori. 6) informare preliminarmente il lavoratore da quali rischi il DPI lo protegge; 7) rendere disponibile in azienda e nell&amp;#39;unit&amp;agrave; produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 8) assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l&amp;#39;uso corretto e l&amp;#39;utilizzo pratico dei DPI. L&amp;#39;addestramento &amp;egrave; richiesto obbligatoriamente: A) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n&amp;deg; 475, appartenga alla terza categoria (rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente); B) per i dispositivi di protezione dell&amp;#39;udito. OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 44 D.LVO N&amp;deg; 626) Da parte dei lavoratori che impiegano i DPI &amp;egrave; richiesto obbligatoriamente di: 1) sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell&amp;#39;art. 43, commi 4 lett. g) e 5; 2) utilizzare i DPI messi loro a disposizione conformemente all&amp;#39;informazione e alla formazione ricevute e all&amp;#39;addestramento eventualmente organizzato; 3) aver cura dei DPI messi loro a disposizione; 4) non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa; 5) seguire, al termine dell&amp;#39;utilizzo, le procedure aziendali in materia di riconsegna del DPI; 6) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ANTINFORTUNISTICA </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13353</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:25:14 +0200</pubDate>
		<title>protezioni individuali D.P.I. - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A12023B13353</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/16f/43846.jpeg" />
DEFINIZIONE DI DPI ... qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o pi&amp;ugrave; rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonch&amp;eacute; ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (vedi art.40 D.Lvo n&amp;deg; 626). Non sono dispositivi di protezione individuale:  1) gli indumenti da lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; 2) le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio; 3) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell&amp;#39;ordine pubblico; 4) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; 5) i materiali sportivi; 6) i materiali per l&amp;#39;autodifesa e per la dissuasione; 7) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. REQUISITI DEI DPI (ART.12 D.LVO N&amp;deg; 626)  I DPI devono essere:  1) conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n&amp;deg; 475; 2) adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per s&amp;egrave; un rischio maggiore; 3) adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 4) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 5) poter essere adattati all&amp;#39;utilizzatore secondo le sue necessit&amp;agrave;; 6) tra loro compatibili, in caso di rischi multipli che richiedono l&amp;#39;uso simultaneo di pi&amp;ugrave; DPI, e tali da mantenere, anche nell&amp;#39;uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. CERTIFICAZIONE CE (D.LVO 4.12.1992 N&amp;deg; 475 E D.LVO 2.1.1997 N&amp;deg; 10) Tutti i DPI devono essere sottoposti alle procedure di certificazione previste nei rispettivi decreti legislativi (decreti di recepimento della direttiva europea 89/686/CEE e sue modifiche). La procedura di certificazione CE impone al fabbricante l&amp;#39;assunzione della responsabilit&amp;agrave; di garantire che il DPI  possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza  previsti nell&amp;#39;allegato II del D.Lvo n&amp;deg; 475. La certificazione CE presuppone la suddivisione dei DPI in 3 categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e prevede le modalit&amp;agrave; sotto elencate. 1^ Categoria Dispositivi di protezione individuale di semplice progettazione per rischi di lieve entit&amp;agrave;; il sistema di certificazione consiste in una semplice dichiarazione di conformit&amp;agrave; rilasciata dal costruttore sotto la propria responsabilit&amp;agrave; (autocertificazione). 2^ Categoria Dispositivi di protezione individuale per rischi che non rientrano nelle altre due categorie; il sistema di certificazione prevede un attestazione CE rilasciata da un organismo notificato (solo in fase di progettazione del DPI). 3^ Categoria Dispositivi di protezione individuale di progettazione complessa contro rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente; il sistema di certificazione consiste in un attestazione CE rilasciata da un organismo notificato con controllo annuale del prodotto o sotto forma di Controllo del prodotto finito o come Controllo del sistema qualit&amp;agrave; (a scelta del costruttore). MARCATURA DEL DPI MARCATURA CE E&amp;#39; una marcatura obbligatoria per legge e deve comparire su ogni DPI. Da 1&amp;deg; gennaio 1997 la marcatura CE &amp;egrave; cos&amp;igrave; composta: 1^ Categoria - CE 2^ Categoria - CE 3^ Categoria - CE0302 La marcatura pu&amp;ograve; non comparire sul DPI solamente se si pu&amp;ograve; dimostrare che la stessa pu&amp;ograve; compromettere i requisiti di salute e di sicurezza o se la superficie disponibile non &amp;egrave; sufficiente allo scopo. In questo caso la marcatura CE deve essere apposta sulla confezione pi&amp;ugrave; prossima al DPI.  Oltre alla marcatura CE, tutti i DPI devono riportare una adeguata marcatura che deve contenere almeno: 1) nome, marchio o altro sistema di riconoscimento del costruttore; 2) riferimento al modello; 3) se del caso, taglia o misura; 4) se del caso, istruzioni particolari, pittogrammi, riferimenti a norme applicate, ecc. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 43 D.LVO N&amp;deg; 626)  Il datore di lavoro deve scegliere il DPI pi&amp;ugrave; idoneo alle proprie esigenze ricercando sul mercato quanto di meglio ci possa essere in funzione delle caratteristiche e dei requisiti necessari per provvedere a un&amp;#39;adeguata protezione dei lavoratori. Ai fini della scelta deve: 1) effettuare l&amp;#39;analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 2) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinch&amp;egrave; questi siano adeguati ai rischi identificati nella valutazione tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 3) valutare, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d&amp;#39;uso di cui all&amp;#39;art. 45 del D.Lvo n&amp;deg; 626, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontarle con quelle individuate in precedenza; 4) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione; 5) individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell&amp;#39;uso, in funzione dell&amp;#39;entit&amp;agrave; del rischio, della frequenza dell&amp;#39;esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e delle prestazioni del DPI.  Ai fini della gestione dei DPI deve:  1) fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti all&amp;#39;articolo 42 e dal decreto di cui all&amp;#39;articolo 45 comma 2 (marcatura CE con relativo possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza); 2) mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; 3) provvedere affinch&amp;egrave; i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; 4) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori; 5) destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l&amp;#39;uso di uno stesso DPI da parte di pi&amp;ugrave; persone, prendere misure adeguate affinch&amp;egrave; tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori. 6) informare preliminarmente il lavoratore da quali rischi il DPI lo protegge; 7) rendere disponibile in azienda e nell&amp;#39;unit&amp;agrave; produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 8) assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l&amp;#39;uso corretto e l&amp;#39;utilizzo pratico dei DPI. L&amp;#39;addestramento &amp;egrave; richiesto obbligatoriamente: A) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n&amp;deg; 475, appartenga alla terza categoria (rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente); B) per i dispositivi di protezione dell&amp;#39;udito. OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 44 D.LVO N&amp;deg; 626) Da parte dei lavoratori che impiegano i DPI &amp;egrave; richiesto obbligatoriamente di: 1) sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell&amp;#39;art. 43, commi 4 lett. g) e 5; 2) utilizzare i DPI messi loro a disposizione conformemente all&amp;#39;informazione e alla formazione ricevute e all&amp;#39;addestramento eventualmente organizzato; 3) aver cura dei DPI messi loro a disposizione; 4) non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa; 5) seguire, al termine dell&amp;#39;utilizzo, le procedure aziendali in materia di riconsegna del DPI; 6) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-12T20:25:14+02:00">October 12, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ANTINFORTUNISTICA </category>
	</item>
</channel>
</rss>
