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RESPONSABILITA' DEL PREGETTISTA INGEGNERE ARCHITETTO GEOMETRA

In generale, l'ingegnere o l'architetto progettista è tenuto a redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato Con riguardo alla redazione di un progetto di un professionista tecnico (ingegnere, architetto, geometra), è addebitabile al professionista il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal committente, quando ciò sia conseguenza di errori commessi dal professionista medesimo nella formazione dell'elaborato, che lo rendano inidoneo ad essere attuato. L'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.. Costituisce inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la redazione, da parte di un ingegnere, del progetto per la costruzione di un fabbricato, l'inosservanza dell'ordinaria diligenza professionale, desumibile dalla presenza, nell'elaborato, di difetti che abbiano impedito l'approvazione della commissione edilizia comunale, rendendo irrealizzabile l'opera. Sul professionista grava poi un obbligo di informazione, la cui violazione configura un inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto. Ad esempio, nell'ipotesi di contratto avente a oggetto la progettazione di un immobile, il professionista deve avvisare il cliente circa le difficoltà di approvazione da parte del comune, se vi sono difformità dell'opera rispetto allo strumento urbanistico da rispettare. L'obbligo di fornire le informazioni opportune al cliente assume ulteriori connotazioni in presenza di esigenze, ordini, istruzioni provenienti dal cliente e comportanti la concreta possibilità che il progetto stesso non venga approvato dagli organi competenti e, quindi, non sia utilizzabile per giungere alla costruzione del bene progettato. Vi è poi la responsabilità per gli eventuali difetti che dovessero derivare dall'opera commissionata. Il professionista è un tecnico dell'arte e, quindi, deve essere in grado di apprezzare la validità o meno delle indicazioni del cliente; per tale motivo, è dovere professionale fare presente al cliente medesimo le eventuali controindicazioni (rispetto anche all'esecuzione della prestazione secondo le regole dell'arte), che possono derivare dal seguire le prescrizioni impartitegli. Se il committente insiste nelle sue indicazioni, il professionista che le ritenga sicuramente errate e controproducenti può recedere dal contratto. Se, invece, il caso è dubbio e il prestatore d'opera intellettuale decide di proseguire nel rapporto, può far risultare per iscritto le sue riserve e la loro conoscenza da parte del cliente, che ha preferito non tenerne conto. Infine, può darsi l'eventualità in cui, come avviene nel contratto di appalto, il cliente riduca il professionista a mero esecutore, impartendo istruzioni continue e minute: in quest'ultima eventualità, si può ritenere che il contratto degradi a lavoro subordinato. È stato comunque riconosciuto che nessuna responsabilità può addebitarsi al professionista, se egli è stato indotto in errore in buona fede dal cliente, o non ha avuto la possibilità di controllare l'esattezza delle prescrizioni impartitegli, soprattutto qualora queste siano fondate su circostanze di fatto incontrollabili dal prestatore d'opera intellettuale stesso. La giurisprudenza ha escluso la risarcibilità del danno esistenziale in caso di inadempimento, da parte del professionista, dell'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura conforme alle norme edilizie.

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