La scomparsa di una persona a noi cara è sempre un momento molto doloroso da affrontare, che spesso deve coincidere con aspetti burocratici di non lieve entità: I diritti patrimoniali del defunto vengono trasferiti ad altri soggetti che subentrano in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius (sia per le attività, che per le passività) ponendo anche questioni sull’accettazione delle stesse.
La Successione
Il trasferimento dei diritti patrimoniali può avvenire per legge, cioè secondo quanto stabilito dal Codice Civile, o per testamento, cioè secondo quanto stabilito dal deceduto.
Le successioni si distinguono, pertanto, in:
- legittime
- testamentarie
- necessarie
Successioni Legittime : si fa riferimento alla successione che ha luogo quando il defunto (o de cuius) non abbia provveduto a redigere testamento , ovvero, pur avendo redatto il testamento, questo è nullo o annullato ovvero dispone solo per una parte dei beni ovvero solo legati .
La legge stabilisce che l'eredità si devolve:
- al coniuge,
- ai discendenti legittimi o naturali,
- agli ascendenti legittimi,
- ai collaterali,
- agli altri parenti entro il sesto grado,
- ed infine allo Stato.
Queste le linee generali di Quote divisorie:
- discendenti ma non il coniuge: l'eredità è divisa in parti uguali tra i figli.
- discendenti e coniuge: al coniuge tocca metà dell'eredità se concorre con un solo figlio, un terzo se i figli sono due o più.
- coniuge, ma non discendenti, ascendenti o collaterali: al coniuge va l'intera eredità.
- coniuge, ascendenti e/o collaterali, ma non discendenti: al coniuge vanno i due terzi, agli ascendenti e/o collaterali un terzo.
- ascendenti e/o collaterali, ma non il coniuge e discendenti: l'intera eredità è divisa tra ascendenti e/o collaterali
- altri parenti fino al sesto grado: qui vale la regola generale per cui i parenti di grado prossimo escludono quelli di grado più remoto
Se nessuno di questi parenti è vivente e non esiste un testamento, l'eredità è devoluta allo Stato.
Successioni Testamentarie: ha luogo quando il defunto (o de cuius) abbia provveduto a redigere un atto ( testamento ) mediante il quale esplica il proprio volere e dispone dei propri diritti.
Possono fare testamento tutte le persone per legge non incapaci, non minorenni e con l’esclusione di interdetti per infermità di mente.
Esistono diverse forme di testamento:
- il testamento olografo
- il testamento per atto di notaio, distinguibile in:
- testamento pubblico
- testamento segreto
Testamento olografo : Viene scritto a mano e deve essere apposta la data e la firma; può essere conservato in un luogo segreto e fare in modo che venga rinvenuto al momento opportuno, consegnato ad una persona di fiducia o depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di due testimoni.
Testamento pubblico : Viene redatto da un notaio, alla presenza di testimoni, in base alle dichiarazioni rilasciate dal testatore. Il notaio provvederà alla registrazione ed alla conservazione del testamento; offre maggiori garanzie del testamento olografo sia in ordine alla sua conservazione e integrità sia per quanto riguarda l'accertamento della volontà del testatore.
Testamento segreto : E' un testamento olografo che viene depositato sigillato presso un notaio che non ne conosce il contenuto e che provvede alla conservazione.
Capacità di succedere
Per legge possono succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione .
Si presume concepito chi è nato entro 300 giorni dalla morte della persona che ha lasciato l'eredità.
Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti .
Rinuncia all’eredità
La rinuncia all'eredità deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale (articolo 520 del Codice civile). Deve risultare da atto formale e deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata davanti il cancelliere del tribunale (articolo 519 del Codice civile).
Con la rinuncia di un erede , la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo.
Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità.
La rinuncia è un atto revocabile sempreché non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l'eredità.
Come e quando presentare la dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
È necessario compilare l’apposita modulistica e presentarla, successivamente, all’ufficio nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto, dopo aver provveduto alle imposte dovute attraverso il Mod. F23.
Lo Studio Simbola si occupa si seguire gli eredi in tutte le pratiche volte alla successione ereditaria, ivi compresa la Voltura di eventuali beni patrimoniali, e tutti gli aspetti burocratici ad essa legati, come per esempio la liquidazione dei ratei di pensione pagati ma non riscossi.
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