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Guida alla Procedura di Mediazione

(Ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla mediazione delle controversie civile e commerciali). Per l'avvio della procedura di mediazione, KOSMOS ADR Srl, ha predisposto una modulistica pubblicata sul sito telematico dell'Organismo www.kosmosadr.org che disciplina nel dettaglio il procedimento di mediazione finalizzato alla Conciliazione. ISTANZA DI MEDIAZIONE La domanda di mediazione deve essere depositata o indirizzata a: "Kosmos Adr srl" Via Duino n.128, 10127 Torino unitamente all'attestazione di pagamento di € 40, 00 da versare a mezzo bonifico bancario intestato a KOSMOS ADR Srl - cod. IBAN IT09W0200801064000101336964 . La domanda può essere trasmessa anche per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata all'indirizzo: concilia@kosmosadr.org, kosmosadrsrl@open.legalmail.it, ovvero a mezzo fax ai numeri telefonici indicati a tal fine nel sito telematico. EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE: INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA : La domanda di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale, sancisce l'art.5, comma 6, del d. lgs. 28/2010 VALORE ESECUTIVO DELLA CONCILIAZIONE , e cioè l'accordo conseguito in mediazione: Dal punto di vista dell’efficacia esecutiva, qualora l’accordo venga raggiunto, dovrà essere omologato dal Tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. Il conseguente verbale sarà titolo per ogni tipo di esecuzione, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, art. 12 d. lgs. 28/2010. AGEVOLAZIONI FISCALI : Sono infine previste agevolazioni fiscali. In particolare, il verbale di mediazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 51.646, 00 euro, e le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500, 00 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione, art. 17, co. 2 e 3, d. lgs. 28/2010. SPESE DI MEDIAZIONE: Le spese di avvio della procedura sono di € 40, 00 oltre IVA per ciascuna parte. In caso di inizio della procedura ed a prescindere dalla sua conclusione, ciascuna parte corrisponderà all'Organismo di Mediazione, non oltre la data fissata per il primo incontro, l'indennità prevista dalla rispettiva tabella allegata al Regolamento, a seconda del valore della controversia. INIZIO PROCEDURA: A seguito dell'istanza, KOSMOS ADR Srl, comunicherà alle parti, il nominativo del Mediatore, la sede della mediazione, la data e l'ora del primo incontro. Le parti diverse da quelle istanti, qualora accettassero la procedura di mediazione, hanno la facoltà di far pervenire Segreteria Tecnica dell'Organismo, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e con le modalità sopra riportate, la dichiarazione di accettazione come da modulo predisposto, unitamente agli allegati e all'attestazione di avvenuto pagamento di € 40, 00 oltre IVA, una sintetica esposizione dei fatti oggetto della controversia nonché, la documentazione da essa ritenuta utile. Non oltre alla data fissata per il primo incontro le parti devono aver adempiuto al pagamento dell'indennità come da allegata al Regolamento, con le stesse modalità sopra indicate. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: "La procedura di mediazione si svolge di norma in massimo tre sedute, salvo in casi di particolare complessità e valore della domanda, il mediatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo, con tutte le parti; può anche concordare incontri con alcune soltanto di esse, il cui oggetto, ed il relativo esito rimangono riservati." Nei soli casi in cui lo ritenga opportuno il Mediatore tramite la Segreteria dell’Organismo può individuare un esperto reperito negli albi del Consulenti Tecnici dei Tribunali. Il compenso a questi dovuto è a carico delle parti. In ogni momento della procedura, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione, e provvede a formularla quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta. La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti le quali, entro sette giorni dalla predetta comunicazione devono far pervenire la loro incondizionata accettazione. La mancata comunicazione dell’accettazione nel termine suddetto vale come rifiuto della proposta. Tuttavia la mancata accettazione nel termine non è causa di cessazione della procedura, qualora le parti entro il termine suddetto chiedano concordemente al mediatore di formulare una nuova proposta di accordo secondo condizioni da esse concordemente indicate, o sempre entro il termine suddetto ne chiedano concordemente la proroga per ulteriori sette giorni. La nuova proposta si ha per definitivamente rifiutata qualora ciascuna delle parti entro i sette giorni successivi alla comunicazione non faccia pervenire la propria accettazione. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA: "La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla comunicazione di avvio." La procedura si considera conclusa quando: tutte le parti manifestano al Mediatore la volontà di non proseguire; una parte si rifiuta, a termini del presente Regolamento, di proseguire la procedura; le parti raggiungono un accordo amichevole; è raggiunto un accordo dinanzi al Mediatore; è accettata da tutte le parti la proposta di accordo redatta dal Mediatore, di sua iniziativa o per concorde richiesta delle parti, ed a queste comunicata; la proposta del Mediatore è rifiutata anche da una soltanto delle parti, a termini dell’articolo 7; decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di avvio di cui all’art. 2, una delle parti dichiara che intende avvalersi del detto termine di durata della procedura.

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