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Autocertificazione clima acustico

Il 13 maggio 2011 viene pubblicato sulla G.U. n. 110 il D.L. 13 maggio 2011 n.70 inerente 'Prime disposizioni urgenti per l'economia'. Tale decreto riporta all'art. 5 'Costruzioni private', alcune indicazioni che stanno creando forte confusione tra gli operatori del settore edilizio per quanto attiene alle 'relazioni di acustica' . L'articolo, riscritto e sintetizzato, riporta in sostanza che nei comuni che hanno proceduto alla classificazione acustica del territorio comunale, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. In merito al tipo di 'relazione acustica' si possono fare le seguenti considerazioni chiarificatrici: una relazione di impatto acustico ha lo scopo di valutare in sintesi quanto una nuova 'costruzione rumorosa' potrà disturbare i vicini 'recettori sensibili' ; le relazioni di clima acustico servono in sostanza per determinare la 'qualità acustica' dell'area dove verrà realizzata una nuova opera; le relazioni di requisiti acustici passivi valutano se un immobile rispetta o meno le prescrizioni di isolamento dai rumori del DPCM 5-12-1997. Dunque, ragionevolmente, l'articolo in questione riguarda le sole relazioni di clima acustico, le quali sono strettamente legate alla zonizzazione acustica del territorio comunale e alla protezione acustica dell'immobile rispetto ai rumori esterni. Per quanto riguarda la figura del 'tecnico abilitato', sebbene il decreto non specifichi la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale (sembrerebbe di primo acchito quindi che qualsiasi tecnico possa realizzare questa autocertificazione), di fatto si ritiene molto rischioso, per i tecnici, autocertificare quanto richiesto dal decreto senza aver fatto misurazioni fonometriche, quindi il coinvolgimento di un tecnico competente diventa di fatto necessario. ANIT (Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico) pertanto indica di continuare ad eseguire tutte le valutazioni di acustica prescritte dalla L. 447 del 1995 (clima, impatto, requisiti acustici). Tali relazioni infatti, oltre che certificare il rispetto degli attuali limiti di legge, sono necessarie per impostare in modo corretto il progetto architettonico degli immobili.

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