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Certificazione energetica

La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso. La certificazione energetica reca anche alcune raccomandazioni per migliorare tale rendimento. Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale chiamato indice di prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici. Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni riportate sull' attestato di certificazione energetica (ACE), l'utente è in grado di compiere una scelta più consapevole. Il quadro normativo: La Regione Piemonte, sulla base della competenza legislativa concorrente in materia energetica, ha disciplinato la certificazione energetica con la legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, recante disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Le disposizioni attuative regionali in materia di certificazione energetica degli edifici sono state approvate dalla Giunta regionale il 4 agosto 2009 (D.G.R. n. 43-11965) e sono entrate in vigore il 1° ottobre 2009, diventando il riferimento normativo sul territorio della Regione Piemonte. Obblighi: La certificazione energetica degli edifici è necessaria : • nel caso di nuova costruzione di edifici; • nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici; • nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari; • nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari. Validità: L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto. Le sanzioni: La l.r. 13/2007 e s.m.i prevede le seguenti sanzioni (articolo 20): • il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000, 00 a 10.000, 00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio; • il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500, 00 a 5.000, 00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio

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