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Prestito Personale

Il prestito personale è un prodotto di credito al consumo che prevede il finanziamento di una somma prefissata ad un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti. Rientra nella categoria dei prestiti non finalizzati cioè in quelle operazioni di finanziamento non direttamente collegate all’acquisto di uno specifico bene o servizio. Quindi, a differenza di quanto accade nei prestiti finalizzati, non entra in gioco la figura del convenzionato, ma il contratto è concluso direttamente tra l’Istituto finanziatore e il richiedente, che sono pertanto gli unici soggetti interessati. Di conseguenza, se la richiesta di finanziamento viene accettata, l’erogazione della somma avviene direttamente nelle mani del consumatore, e non ad una terza parte (il convenzionato appunto). Manca anche la presenza di un bene o servizio che possa fungere da garanzia per l’eventuale insolvenza del debitore, cosa che rende questo prodotto piuttosto rischioso per l’Istituto finanziatore. Il prestito personale viene normalmente concesso dalle banche e dalle società finanziarie specializzate. Nella “Guida al prestito personale” ti spieghiamo tutto ciò che occorre sapere su questo tipo di finanziamento. Guida al prestito personale Tieni presente che, anche se si tratta di un finanziamento non finalizzato, in alcuni casi l’Istituto finanziario può chiedere al consumatore di dichiarare come intende spendere l’importo, magari fornendo anche un preventivo delle spese, a volte anche controfirmato dal negoziante che fornirà la merce o il servizio, pena il mancato finanziamento dell’importo. In questi casi, comunque, non vi è alcun rapporto tra contratto di credito e contratto di compravendita né vi è un rapporto di collaborazione tra venditore e finanziatore. LE EVENTUALI GARANZIE In genere la concessione di un prestito personale non è subordinata alla presentazione di garanzie reali (ovvero diritti di pegno o ipoteca su beni di proprietà del richiedente). Può accadere tuttavia che in alcuni casi, allo scopo di limitare il rischio di insolvenza, gli Istituti finanziatori sottopongano al richiedente un contratto che prevede la cambializzazione delle rate, oppure un’unica cambiale, in grado di garantire una parte o l’intero ammontare erogato. La forma di garanzia più diffusa è però la firma di un coobbligato o di un terzo fideiussore, che si faccia garante del buon esito dell’operazione. Si tratta di una richiesta piuttosto comune, in presenza di condizioni particolari (come ad esempio un richiedente con un’anzianità lavorativa recente oppure a fronte di un importo particolarmente elevato). Ad ogni modo, non è possibile stabilire delle regole valide a priori in quanto l’eventuale richiesta di garanzie è a discrezione del singolo Istituto che decide caso per caso, a seconda del profilo di rischio dell’operazione e del singolo richiedente. GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO La legge stabilisce che un contratto di prestito personale deve contenere i seguenti elementi: il tasso di interesse praticato; ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi i maggiori oneri in caso di mora; l’ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; il tasso annuo effettivo globale (TAEG); il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste e non incluse nel calcolo del TAEG. IL MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA L’interruzione del rimborso del finanziamento comporta l’immediata inadempienza nei confronti dell’Istituto finanziatore ed il rischio di spiacevoli conseguenze: gli interessi dovuti verrebbero maggiorati, con l’applicazione di una mora; si rischia che il proprio nominativo venga inserito nella lista dei pagatori ritardatari e/o segnalato agli enti di tutela del credito (le Centrali Rischi), i quali condivideranno le informazioni con l’intero sistema bancario e finanziario. Il risultato sarà il peggioramento dell’affidabilità creditizia del cliente e una conseguente maggiore difficoltà nell’ottenere credito in futuro. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata autorizza l’Istituto finanziatore a risolvere unilateralmente il contratto. Il cliente sarà tenuto al pagamento di tutte le spese bancarie e di protesto nonché di tutti gli oneri sostenuti dall’Istituto per recuperare le somme dovute, oltre ad un’eventuale penale. ESTINZIONE ANTICIPATA La normativa stabilisce che è sempre possibile estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato. Al cliente che sceglie di esercitare questa opzione verrà richiesto di rimborsare il capitale residuo ancora dovuto, maggiorato di una penale che, per legge, non può essere superiore all’1% dell’importo finanziato. Qualora il contratto non specifichi qual è l’importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, si deve intendere come capitale residuo la somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data del rimborso anticipato. Se hai contratto precedentemente un prestito a condizioni penalizzanti considera la possibilità di estinguerlo, richiedendone un altro a condizioni più favorevoli. L’onere complessivo a tuo carico, come abbiamo appena descritto in questo paragrafo, ha un tetto massimo stabilito per legge. I CRITERI DI VALUTAZIONE Di seguito illustriamo in modo schematico alcuni criteri di valutazione specifici del prestito personale. Politiche di rischio Ogni Istituto applica una propria politica di rischio nella valutazione delle richieste, basandosi sui dati statistici che possiede ( credit scoring ). Tali dati costituiscono lo strumento che consente all’Istituto di mantenere le insolvenze al di sotto di un determinato livello. Livello di reddito L’accettazione delle richieste è normalmente subordinata anche alla valutazione del livello di reddito del richiedente e al rapporto tra quest’ultimo e l’eventuale rata di rimborso. Affidabilità creditizia Grande importanza riveste infine l’affidabilità creditizia del richiedente. È importante sottolineare che questa valutazione non ha alcun significato “morale”. Gli Istituti si limitano a stimare il livello di rischio connesso a ciascuna richiesta, anche sulla base dei rapporti di credito forniti dalle Centrali Rischi. Se la storia creditizia del richiedente presenta alcune “pecche” (ritardi nei rimborsi di precedenti finanziamenti, insoluti, ecc.) la probabilità che la richiesta venga accettata è ovviamente più bassa. In alcuni di questi casi una valida alternativa è costituita dalla Cessione del Quinto, soluzione che, offrendo le opportune garanzie all’Istituto finanziatore, consente di adottare criteri di valutazione più flessibili. LE CONDIZIONI ECONOMICHE Quando si deve scegliere tra più offerte di finanziamento è bene considerare l’onerosità complessiva di ciascuna, senza limitarsi alla valutazione della sola rata mensile. Tuttavia si tratta di un’operazione talvolta non semplice, in quanto le voci di spesa di un finanziamento possono essere numerose (importo erogato, interessi, oneri accessori, eventuali spese iniziali, costi assicurativi) e non sono facilmente misurabili in maniera immediata. In generale, gli elementi che è opportuno considerare prima di sottoscrivere un contratto di finanziamento sono: TAN (Tasso Annuo Nominale) Il TAN rappresenta il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato al capitale finanziato (talvolta al lordo di eventuali costi assicurativi o spese di istruttoria). Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’importo finanziato e dalla durata del prestito, la quota di interesse che andrà corrisposta all’Istituto finanziatore e che, sommata alla quota di capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) Il TAEG è una misura, espressa in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Diversamente dal TAN, il TAEG è comprensivo di eventuali oneri accessori, quali spese di istruttoria e spese assicurative, che sono a carico del cliente. Tuttavia la normativa italiana consente, sotto alcune condizioni, una certa discrezionalità, escludendo o includendo nel calcolo del TAEG alcune voci: le spese assicurative ad esempio, se facoltative, possono essere escluse dal calcolo. Fai quindi attenzione e considera attentamente la tua spesa complessiva, analizzando di volta in volta le singole voci dell’offerta che ti viene proposta. Nel confronto di due o più offerte di finanziamento ricordati che il TAEG può rappresentare un elemento di confronto corretto purchè i prestiti presentino medesime caratteristiche in termini di importo, di durata ed eventuali altri costi. Tieni presente che, quando vi sono spese accessorie oltre all'onere del TAN: A parità di ammontare finanziato, il TAEG si riduce all’aumentare della durata del prestito. A parità di durata, il TAEG si riduce all’aumentare dell’importo del prestito.

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