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Energy Manager a Taranto - Puglia

Premesso che - l’art.19 della legge 9 Gennaio 1991 n°10 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” prevede che entro il 30 Aprile di ogni anno sia comunicato al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato il nominativo del tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei trasporti ed abbiano un consumo di energia superiore a 1.000 TEP. - il comma 15 dell’Allegato I del d.lgs. 19.8.2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” richiede che negli Enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia attesti la rispondenza della relazione prevista all’articolo 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ai criteri stabiliti all’articolo 26 comma 7 della medesima Legge. - l’art. 1 del d.lgs. 19.8.2005 n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale” prevede che le Autorità Pubbliche garantiscano l’accesso e la diffusione al pubblico dell’informazione ambientale. Considerato: - che la mancata designazione del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (ENERGY MANAGER) da parte dei soggetti obbligati comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 5.189 e 51.894 Euro, oltre l’impossibilità di aderire i finanziamenti per interventi nel settore del recupero e risparmio energetico; - che, comunque, la nomina del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia è in grado di permettere: · L’individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia all’interno dell’ente; · La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali; · La predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dall’autorità Centrali così da ottimizzare l’uso dell’Energia da parte dell’ente, diminuendone parimenti i costi nonché l’impatto ambientale; La figura dell'Energy Manager nasce nel mondo anglosassone ai tempi della prima crisi petrolifera del 1973. Il problema, particolarmente grave, spinse ad affidare ad una persona competente e capace, l'incarico di affrontarlo e risolverlo, attribuendole potere e mezzi necessari. L'energy Manager è il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. La legge stabilisce che detti responsabili: · "Individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici richiesti dal Ministero dell'Industria e delle Attività Produttive" · stabilisce inoltre che sono soggetti obbligati alla nomina (enti pubblici o privati) tutti quelli con consumi importanti, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep): 10.000 tep per le imprese del settore industriale; 1000 tep per i soggetti del terziario e della Pubblica Amministrazione; Ma la funzione dell'Energy Manager non è solo un adempimento di legge: E' una forma di controllo dei consumi e della spesa energetica; E' quindi un'attività che si risolve in un vantaggio economico per l'azienda; L'inserimento di questa funzione nel contesto aziendale è un importante opportunità per un efficiente controllo di gestione; Sarebbe quindi riduttivo adempiere solo al formale obbligo di legge a cadenza annuale. Nello svolgimento della propria attività il mansionario tipo dell'Energy Manager potrebbe essere così riassunto: 1. Conoscenza diretta con sopralluoghi e compilazione di schede descrittive delle utenze energetiche; Esame dei contratti di fornitura di energia elettrica, gas, servizio calore e ottimizzazione economica (fa quindi indi da interfaccia tra i responsabili dei contratti ed il fornitore) 2. Individuazione di azioni correttive dall'esame delle bollette (rifasamenti, tagli dei picchi, spostamenti di utilizzi in fasce diverse, ecc...) 3. Esame delle caratteristiche energetiche di macchine, impianti ed edifici degli ordini/appalti, per fornire parere sull'efficienza energetica i connesso costo di gestione, intervenendo già prima della gara sulle specifiche di acquisto; 4. Impostazione della contabilità energetica su dati storici da bollette e fatture di consumi di energia elettrica, combustibili e carburanti con relativi costi e aggiornamento dei dati 5. Analisi dei profitti di consumo con individuazione di eventuali anomalie, cause delle varianze; 6. Metodo di imputazione dei consumi e dei costi energetici per centri di costo, per tipologia di uso e per utenze specifiche; 7. Sistemi di misure e contabilizzazioni dei consumi, strumentazione adeguata con elaborazione di indici, per la loro corretta imputazione; 8. Verifica della conduzione degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzo dell'energia, per massimi rendimenti e minimi costi, nel rispetto di normative e requisiti funzionali delle utenze; 9. Verifica della sicurezza e dell'impatto ambientale delle apparecchiature energetiche e rispondenza ai requisito della normativa; 10. Proposta di interventi migliorativi a edifici, impianti, modalità operative e di manutenzione, per diminuire consumi e costi di gestione 11. Per gli interventi di maggior rilievo: diagnosi energetica ed elaborazione di studio di fattibilità con valutazione del ritorno dell'investimento ed eventuale fonte di finanziamento; 12. Programmazione di attività di Energy Management, con indicazione degli obiettivi, risorse e mezzi richiesti, enti e persone coinvolte, tempi previsti; 13. Proposta di budget con indicazione dei costi delle attività e degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione dei costi di gestione energetici connessi, con i tempi previsti; 14. Proposta di assegnazione delle risorse economiche risparmiate per incentivi; 15. Verifica di congruenza dei risultati a consuntivo in una relazione periodica; 16. Proposta di procedure operative, con i relativi documenti, per efficace/efficiente svolgimento delle attività di Energy Manager e verificabilità dei risultati; 17. Raccolta di aggiornamento di disposizioni legislative e normativa tecnica di interesse; 18. Aggiornamento continuo delle proprie conoscenze tecniche, organizzative e della normativa in vigore Certificazione Energetica

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