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Consigli Utili per vivere in Condominio.....Come fare per....

Costituire il condominio. Il condominio non si costituisce attraverso atti specifici, ma nasce ex lege a seguito di altri negozi giuridici e quando coesistono almeno due distinti proprietari nel medesimo edificio munito di impianti comuni. Pensiamo all’ipotesi del costruttore originario che realizza un edificio: nel momento in cui vende la prima unità immobiliare ad una terza persona, l’edificio ricade nella situazione di “condominialità” automaticamente. Il condominio, quindi, non si costituisce né con la prima assemblea, né con l’approvazione del regolamento o delle tabelle, né con la nomina dell’amministratore. Nominare l’amministratore. Alla nomina dell’amministratore provvede l’assemblea dei condòmini, votando favorevolmente il candidato alla carica con il voto della maggioranza dei presenti in assemblea (1/2 + 1) rappresentanti almeno 500/1000, sia in 1^ che in 2^ convocazione. Mancando l’amministratore, l’assemblea può essere convocata da uno qualsiasi dei condòmini. Se i condòmini sono più di 4 e l’assemblea non provvede alla nomina (in questo caso obbligatoria), l’amministratore viene nominato dal Tribunale su richiesta anche di un solo condòmino. Adempiere agli obblighi fiscali e del sostituto d’imposta. Il condominio, pur essendo privo di personalità giuridica, è munito di una propria titolarità fiscale. L’amministratore (o in mancanza un condòmino) ha l’obbligo di chiedere all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del codice fiscale del condominio e le successive variazioni. Quale sostituto d’imposta, il condominio, attraverso il suo amministratore, opera le ritenute d’acconto, rilascia le certificazioni e presenta il Modello 770/semplificato. Prevedere il bilancio annuale di spesa. L’amministratore presenta in assemblea il bilancio preventivo annuale ordinario e il relativo progetto di ripartizione e piano di versamento per poter far fronte alle spese occorrenti. L’assemblea è chiamata ad approvarlo affinché diventi esecutivo e perché l’amministratore possa adeguatamente riscuotere le rate dai condòmini e provvedere al pagamento delle spese. Recuperare le rate dai condòmini morosi. Sulla scorta del bilancio preventivo o consuntivo approvato dall’assemblea e del relativo piano di ripartizione, l’amministratore può chiedere ed ottenere dal Giudice l’ingiunzione di pagamento immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Chiedere all’amministratore la convocazione dell’assemblea. E’ possibile avanzare richiesta scritta all’amministratore affinché convochi l’assemblea dei condòmini con all’O.d.G. gli argomenti che ci interessano a patto che l’istanza sia firmata da almeno due condòmini rappresentanti almeno 1/6 del valore dell’edificio. Se l’amministratore non provvede entro 10 gg. dalla richiesta, i condòmini firmatari sono autorizzati a provvedere alla convocazione autonomamente e legittimamente. Revocare l’amministratore. L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea, anche senza giusta causa. Per procedere alla revoca dell’amministratore è sufficiente che l’assemblea ne nomini uno nuovo, il quale acquisirà in pieno tutte le attribuzioni e le funzioni del vecchio amministratore. Infatti, procedere ad una semplice revoca senza nominare il successore non avrebbe molto senso posto che l’amministratore, anche se dimissionario o revocato, resta comunque in carica fino alla nomina del sostituto per effetto della prorogatio ad interim dell’ufficio che non può restare vacante

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