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Pratiche licenze bollini SIAE

Servizio dedicato di istruzione pratiche Siae. La Zeus Record srl è certificata e autorizzata S.I.A.E. con contratto duplicatore licenza n. FB/028/03, può fabbricare supporti ottici o di altro tipo riproducenti opere del repertorio S.I.A.E. sia per proprio conto che su commissione di produttori che abbiano stipulato contratto di licenza singola con la stessa S.I.A.E. o con altra società di collecting aderente al BIEM, può inoltre gestire direttamente le pratiche S.IA.E. per conto del cliente produttore riuscendo ad ottimizzare i tempi di produzione. Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine sia del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello pirata , e permette di individuare chi lo produce o commercializza. La Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941 ), stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno. Il compito di applicare il contrassegno, cioè di "vidimare" i supporti è affidato alla SIAE. Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine sia del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello pirata , e permette di individuare chi lo produce o commercializza. Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge n. 633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582, 00 a 15.493, 00 Euro (art.171 ter, lett.d, legge n. 633/1941). La stessa pena si applica nei confronti di chiunque abusivamente duplica, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ed eludere misure di protezione tecnologiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale (art. 174 ter legge 633/41).

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