Sei in: Servizi: GLOSSARIO ASSICURATIVO: T (apri)

T (apri)

T.F.R. (ASSICURAZIONE VITA) Sigla che sta ad indicare il trattamento di fine rapporto (economico), che spetta al lavoratore dipendente che cessa il proprio rapporto con il datore di lavoro. TABELLA INVALIDITA' INFORTUNI (A.N.I.A.) La polizza Infortuni riporta nelle condizioni generali una tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti da applicarsi al capitale assicurato per l'invalidità totale; per quelle non riportate si fa normalmente riferimento ad una generica capacità lavorativa che viene ad essere ridotta a seguito delle lesioni subite. La tabella, di uso generalizzato, è detta A.N.I.A. in quanto essa proviene dagli studi della Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici. TABELLA INVALIDITA' INFORTUNI (I.N.A.I.L.) Il D.P.R. 1124/65 obbliga all'assicurazione infortuni per tutti i lavoratori impegnati in particolari attività manuali od a contatto con macchinari in genere; la prestazione è costituita da una rendita secondo una particolare tabella di lesioni alla quale corrisponde una valutazione percentuale graduata sulla invalidità totale. Nelle assicurazioni private Infortuni si fa molto spesso riferimento a tale tabella, (la cui adozione spesso comporta un soprappremio) mediamente più elevata in termini percentuali di quella predisposta dall'A.N.I.A. - generalizzata - e adottata da molte imprese; la prestazione comunque viene effettuata nel rispetto delle norme contrattuali (erogazione dell'indennità applicando al capitale assicurato la percentuale indicata in tale tabella, senza inserimento della franchigia relativa disposta obbligatoriamente dalle condizioni I.N.A.I.L. e corresponsione di un capitale e non di una rendita). TACITA PROROGA O TACITO RINNOVO Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta. TARATURA (ASSICURAZIONE VITA) Anomalia che determina una forte sopramortalità del rischio assicurato o da assicurare. Vedi Rischio tarato. TARIFFA Elencazione dei premi da prospettare alla clientela in ordine alla copertura delle diverse tipologie di rischio, relativamente ai singoli Rami. TARIFFE (ASSICURAZIONE VITA) Sono così definite le forme assicurative, che classificate a seconda delle modalità di corresponsione delle prestazioni assicurate, si distinguono in assicurazioni di capitali e di rendite. TASSA GOVERNATIVA Vedi Imposta sui premi assicurativi. TASSO PREMIO Tasso, generalmente da conteggiarsi sulla somma assicurata, per determinare il premio richiesto dall'assicuratore a fronte della garanzia prestata. TASSO DI RIVALUTAZIONE (ASSICURAZIONE VITA) È il tasso che si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico di tariffa, la differenza tra il tasso retrocesso e il suddetto tasso tecnico. TASSO FORFETTARIO Percentuale che, in relazione alla varietà dei rischi e tenuto conto dell'incidenza determinata dall'esistenza di più somme assicurate, consente di prendere in considerazione unicamente il totale di queste, semplificando il conteggio del premio. TASSO RETROCESSO (ASSICURAZIONE VITA) È' il tasso di rendimento annuo attribuito agli assicurati che hanno stipulato una polizza Vita con tariffa rivalutabile. Il tasso retrocesso si ottiene moltiplicando il tasso di rendimento delle riserve matematiche, delle polizze rivalutabili, per la percentuale di retrocessione. Può essere attribuito agli assicurati in percentuali variabili da impresa a impresa. TASSO TECNICO (ASSICURAZIONE VITA) È il tasso minimo di rendimento che l'assicuratore prevede di realizzare investendo i premi riscossi dagli assicurati nel corso della durata contrattuale. Nella determinazione del premio il tasso tecnico viene conteggiato a favore degli assicurati. TAVOLE DI MORTALITA' Sono tavole numeriche elaborate dall'ISTAT, in occasione dei censimenti della popolazione italiana che partendo da una popolazione teorica iniziale di 100.000 individui in età zero, indicano per ogni età: il numero dei viventi, dei morti, la frequenza di morte, la vita media. TEMPARIO Tabelle utilizzate dai liquidatori sinistri e dai periti delle imprese assicuratrici che stabiliscono, con obiettività, i tempi di manodopera necessari per riparazioni di carrozzeria e meccanica relativi ai veicoli incidentati. TEMPORANEA CASO MORTE Assicurazione Vita che garantisce il pagamento del capitale assicurato se il decesso dell'assicurato avviene entro un determinato periodo di tempo. TERREMOTO Vedi Eventi catastrofali. TERZI Nell'ambito delle assicurazioni R.C., il concetto di terzietà (essere terzi rispetto all'assicurato) è stato elaborato per escludere dall'assicurazione i danni subiti da persone legate all'assicurato da particolari vincoli (coniugio, parentela, affinità) col conseguente rischio di collusione (originato da ragioni affettive e da una possibile confusione patrimoniale, sia pure di fatto e non di diritto) pregiudizievoli per il rapporto assicurativo. Tale concetto è di natura contrattuale, ma ha un preciso rilievo legislativo in ordine all'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, nel senso che il legislatore ha provveduto a formulare l'elenco, poi ridimensionato dalla Corte Costituzionale, di coloro che non sono considerati terzi e non hanno quindi diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione. TOSSICODIPENDENZA La tossicodipendenza ha rilievo in ambito assicurativo Infortuni e Malattia, perché dall'assicurazione sono esclusi, poiché non assicurabili, i soggetti tossicodipendenti, come pure sono non indennizzabili gli infortuni causati dall'uso di stupefacenti o allucinogeni o dall'abuso di psicofarmaci). Agli effetti della circolazione stradale la legge reprime la guida di veicoli in stato di ebbrezza conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e prevede, altresì, interventi cautelativi dell'autorità. TRANSAZIONE (ASSICURAZIONE R.C.) L'assicuratore R.C., quando definisce col terzo danneggiato una pratica di sinistro, conclude di fatto proprio un contratto (per conto del proprio assicurato) ed esegue il relativo pagamento, ottenendo dal terzo predetto la firma di un atto di transazione (che libera l'assicurato) e quietanza (che attesta l'eseguito pagamento). TRANSAZIONE (CONCETTO DI) Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. TRASPORTI (ASSICURAZIONE) I contratti che hanno per oggetto l'assicurazione dei rischi del trasporto si differenziano a seconda che si tratti di Merci, Valori, Responsabilità vettoriale, Corpi di navi, Responsabilità legale, Cantieri di riparazione, Rischi di costruzione. Relativamente alle Merci ed ai Valori l'elemento distintivo è rappresentato dal mezzo di trasporto utilizzato; mentre per i Corpi di navi, le caratteristiche di costruzione e finalità d'impiego, rappresentano oggetto di differenziazioni contrattuali. Vengono garantiti i danni e le perdite materiali e dirette, subiti nel corso del viaggio o per il tempo di durata contrattuale. I tassi di premio sono espressi pro-cento e computati sulla somma assicurata, relativamente alle garanzie Danni e sul limite di risarcimento per quanto concerne le garanzie di responsabilità. TRATTATO DI ROMA Il trattato di Roma, istitutivo della C.E.E., (oggi deinita U.E.) prevedeva nell'ottica della libera circolazione nel territorio comunitario dei beni e dei servizi, oltre che dei capitali e delle persone, la libertà di prestazione ed il diritto di stabilimento, ossia la facoltà per gli imprenditori comunitari di eseguire le loro prestazioni in tutto tale territorio e di istituire sedi secondarie in ogni località del medesimo, indipendentemente dalla loro nazionalità. Ciò per ogni tipo di attività, compresa quindi quella assicurativa. Dette facoltà avrebbero dovuto essere attuate con norme successive e, infatti, relativamente all'assicurazione, sono state emanate tre direttive sulle assicurazioni contro i Danni e altrettante per l'assicurazione Vita. TUMULTI POPOLARI Eventi rientranti nella garanzia scioperi ecc. a seguito dei quali abbiano a verificarsi danni e/o perdite materiali e dirette ai beni assicurati. Vedi Rischi scioperi, sommosse, tumulti popolari. TUTELA GIUDIZIARIA (ASSICURAZIONE) Termine indicante quella che originariamente veniva chiamata assicurazione delle spese legali e peritali perché intesa a sollevare l'assicurato dagli oneri difensivi derivantigli, tanto nella fase extragiudiziale che in quella giudiziale, in occasione di liti attive o passive nonché di procedimenti. Questa copertura assicurativa ha una spiccata componente di servizio, in quanto l'assicuratore non si limita a risarcire l'assicurato, nei termini convenuti, ma gli fornisce consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza.

Richiedi info