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SALVATAGGIO (OBBLIGO DI) L'obbligo di salvataggio consiste nel fatto che l'assicurato deve attivarsi, facendo quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a tale scopo sono a carico dell'assicuratore (eccetto quelle fatte inconsideratamente), in proporzione al valore assicurato e a quello della cosa all'atto del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo. La prova è a carico dell'assicuratore. L'inadempimento doloso o colposo a detto obbligo comporta, rispettivamente, la perdita o la riduzione dell'indennità, esattamente come nel caso di inadempimento all'obbligo dell'avviso del sinistro. L'assicuratore può intervenire nel salvataggio, senza pregiudicare i propri diritti, ma se interviene deve - su richiesta dell'assicurato - anticipare le spese o concorrere alle stesse. SCIOPERO Vedi Rischi scioperi, sommosse, tumulti popolari. SCIPPO Furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene. SCOMMESSA Si distingue dall'assicurazione perché non ha, come questa, finalità previdenziale per una delle parti, ma scopo di lucro per entrambe. SCOPERTO Somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato, espressa in percentuale. Può coesistere con la franchigia. SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. SECONDO RISCHIO Vedi Assicurazione (di secondo rischio). SEQUESTRO (ASSICURAZIONE VITA) Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario, a seguito della stipulazione di una polizza Vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva. Sono comunque salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni. SFORZI MUSCOLARI Sono eventi a seguito dei quali possono riscontrarsi lesioni non rispondenti alla definizione contrattuale di Infortunio. Per rendere più complete le polizze Infortuni, mediante apposita clausola si possono considerare (ma con certe limitazioni) indennizzabili anche tali lesioni, così come avviene pure in ordine alle ernie ed agli infarti. SINGOLO RISCHIO Si considerano tali le cose che si trovano riposte in un unico locale od in più locali fra loro comunicanti. SINISTRI DI COMPETENZA È l'apposizione a bilancio della somma di tutti i sinistri di competenza dell'esercizio, siano essi pagati o appostati a riserva. SOCIETA' MUTUE ASSICURATRICI Sono imprese assicuratrici costituite in forma mutua, la cui principale caratteristica consiste nel fatto che gli assicurati sono, allo stesso tempo, soci della mutua stessa. Esistono anche soci non assicurati, denominati sovventori, che versano il contributo sociale. Sono presenti in Italia alcune imprese assicuratrici, costituite in forma mutua, che esercitano l'assicurazione con le stesse modalità previste per le S.p.A.. I Soci della Mutua possono essere garanti (che costituiscono il patrimonio sociale) e assicurati, quando la polizza contiene il vincolo di mutualità. Questi ultimi godono dei benefici di mutualità. SOLAIO Complesso di elementi che costituisce la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato; le pavimentazioni e le soffittature sono ininfluenti sulla combustibilità del solaio stesso. SOLIDARIETA' Termine usato per invocare il principio giuridico per cui, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte queste sono obbligate in solido al risarcimento. Ciascuna di queste, quindi, se responsabile, deve corrispondere al danneggiato l'intero ammontare del danno. Successivamente chi ha pagato può recuperare dai corresponsabili, in via di regresso, le rispettive quote graduate, in base alla partecipazione colposa o, in difetto, ritenute presuntivamente paritetiche. SOLIDARIETA' UMANA Vedi Umana solidarietà. SOMMA ASSICURATA Nelle assicurazioni delle cose è la somma riferita alle stesse in sede di conclusione del contratto e indicata in polizza, fermo restando che nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Diverso il discorso per le assicurazioni di persone, sulla Vita o contro gli Infortuni, ove non si pone, ovviamente, il problema del valore al tempo del sinistro. Nei Rami Infortuni e Vita viene spesso adottato il termine - in questo caso equivalente - di capitale assicurato. SOMMOSSE Vedi Eventi speciali e Rischi scioperi, sommosse, tumulti popolari. SOPRAMORTALITA' È la caratteristica attribuita ai rischi che presentano significative anomalie riguardanti i seguenti fattori: normali (età e sesso), biologici, occupazionali e ambientali. SOPRAPPREMIO È la maggiorazione che si aggiunge al premio di polizza, desunto da tariffe per rischi normali, che si applica quando ricorrono circostanze aggravanti (ad. es. la vetustà nell'assicurazione R.C. di fabbricati) o quando la garanzia debba essere estesa a rischi particolari (ad. es., nel Ramo Infortuni, la pratica di uno sport normalmente escluso dalle condizioni generali di assicurazione). SOPRAPPREMIO (ASSICURAZIONE VITA) È la maggiorazione che si aggiunge al premio originale e corrisponde al presunto costo della sopramortalità presentata dal rischio o alla situazione che, nelle assicurazioni contro i Danni, rende più gravosa la posizione dell'assicuratore. SOPRAVVIVENZA Nell'assicurazione sulla durata della vita umana, sta ad indicare la sopravvivenza dell'assicurato ad una data prestabilita in polizza. SOSPENSIONE DELLA PATENTE Vedi Ritiro patente. SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE Durante la vita di un contratto di assicurazione è possibile, a determinate condizioni, pattuire una sospensione dell'efficacia della garanzia. Quando viene richiesto il ripristino dell'operatività, questa si definisce riattivazione. SOSTANZE STUPEFACENTI Vedi Tossicodipendenza. SOSTITUZIONE Emissione di un contratto di assicurazione che sostituisce una precedente polizza; con tale atto l'operatività della polizza sostituita passa di fatto alla sostituente. SOTTOASSICURAZIONE (O ASSICURAZIONE PARZIALE) Nelle assicurazioni a valore intero (tipica quella del Ramo Incendio), se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto come, ad esempio, nelle assicurazioni furto a primo rischio. SOVRASSICURAZIONE Se il contraente ha dolosamente sovrassicurato le cose, l'assicurazione non è valida, fermo il diritto dell'assicuratore (purché in buona fede) al premio in corso. Se invece non vi è dolo da parte dell'assicurato, l'assicurazione ha effetto fino alla concorrenza del valore reale delle cose ed è possibile ottenere per l'avvenire la correlativa riduzione di premio. SPATIUM COGITATIONIS (O SPATIUM DELIBERANDI) È il termine di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento, avanzata a mezzo raccomandata a.r. presso l'assicuratore, che bisogna lasciare trascorrere, prima di iniziare gli atti legali in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti. SPAZIO VUOTO È convenzionalmente lo spazio non coperto ed inoccupato che separa due rischi di almeno un metro; non infirmano la separazione di spazio vuoto le condutture, i passaggi sotterranei, i vani scale e le passerelle. SPECIFICA Vedi Invalidità specifica. SPESE DI CONSERVAZIONE Esborsi sostenuti dall'assicurato o da terzi per suo conto, allo scopo di evitare o ridurre un danno risarcibile dagli assicuratori. SPESE DI GIUSTIZIA (IN UN PROCEDIMENTO PENALE O CIVILE) Sono le spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali. SPESE DI RESISTENZA Sono le spese sostenute per resistere alle pretese giudiziali del danneggiato. Nell'ambito dell'assicurazione R.C., sono a carico dell'assicuratore nel limite di un quarto del massimale ed in aggiunta ad esso. Ove l'entità del danno reclamato dal terzo superi il massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi interessi. SPESE DI SALVATAGGIO Sono danni indiretti riconosciuti all'assicurato per ridurre gli effetti del sinistro o limitare l'evoluzione della perdita economica. SPESE LEGALI E PERITALI (ASSICURAZIONE DELLE) Vedi Tutela giudiziaria. SPORTS Le polizze Infortuni abitualmente non prevedono la pratica di sports pericolosi (che sono sempre dettagliatamente elencati nelle esclusioni) e di quelli a carattere agonistico. Gli sports con uso di veicoli (auto e moto) sono compresi solo se di regolarità pura, senza tratti in velocità. STABILIMENTO (DIRITTO DI, LIBERTA DI) Il diritto di stabilimento inerisce al fatto che un operatore (nel caso, impresa assicuratrice o broker) possa stabilirsi - in base ad apposite norme di legge - in un paese diverso dal proprio. Al riguardo l'U.E. perseguendo la libertà di stabilimento in tutto il suo territorio, ha posto in essere una serie di disposizioni (recepite nel nostro ordinamento) per rendere effettiva tale libertà, facendo cadere eventuali discriminazioni contenute nelle varie normative nazionali. STATO DI NECESSITA' Fa venir meno la responsabilità in sede penale e civile, ma in questo secondo caso l'autore del fatto può essere tenuto a corrispondere al danneggiato un equo indennizzo rimesso alla valutazione del giudice. La situazione ricorre quando l'autore del fatto vi è stato costretto dalla necessità di salvare sè stesso od altri da un pericolo incombente (da lui non volontariamente causato e non altrimenti evitabile). STIMA CONSERVATIVA È la valutazione delle conseguenze dannose che l'assicuratore decide di effettuare, anche nel caso in cui il danno non sia indennizzabile, in quanto successivamente potrebbe risultare impossibile una stima resa necessaria, per esempio, dall'insorgere di un contenzioso. STORNO Operazione contabile consistente nell'annullamento di una partita (relativa ad una rata di premio o all'importo risultante da un'appendice di polizza) per l'impossibilità di conseguire l'incasso o per altri motivi (sostituzione della polizza ecc.). STUPEFACENTI Vedi Tossicodipendenza. SUBAGENTE DI ASSICURAZIONE È colui che assume l'incarico di gestire e concludere contratti per conto di un agente di assicurazione. L'attività di subagente di assicurazione, svolta per almeno due anni in modo continuativo e professionale, costituisce a sensi dell'art. 5 della Legge 48/79, titolo sostitutivo dell'esame di idoneità per conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione. La norma testé citata fornisce anche una definizione del subagente professionista di assicurazione, intendendosi per tale colui che, con l'onere di gestione a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all'incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma. SUICIDIO DELL'ASSICURATO In caso di suicidio dell'assicurato prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, o dalla sua riattivazione dopo la sospensione seguita al mancato pagamento dei premi, l'assicuratore, salvo patto contrario, non è tenuto ad erogare le prestazioni pattuite. SURROGAZIONE DEL CREDITORE NEI DIRITTI DEL DEBITORE Il creditore ha azione surrogatoria, nel senso che, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare. Un'autorevole corrente dottrinaria, suffragata anche da supporti giurisprudenziali, sostiene l'ammissibilità di tale azione nell'ambito dell'assicurazione R.C., riconoscendo al terzo danneggiato di agire nei confronti dell'assicuratore surrogandosi all'assicurato (quale creditore dell'assicuratore). SURROGAZIONE (DELL'ASSICURATORE) L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino all'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Di fatto l'assicuratore si sostituisce all'assicurato e questi è responsabile del pregiudizio arrecato ai diritti dell'assicuratore stesso. La surrogazione non ha luogo (eccetto che per i casi di dolo) nei confronti dei figli ed altri congiunti stretti, conviventi con l'assicurato, e nei confronti dei suoi domestici. Anche l'I.N.A.I.L. beneficia della surrogazione. SURROGAZIONE DELL'IMPRESA DESIGNATA (DIRITTO DI) L'impresa designata che abbia liquidato danni causati da assicurati presso imprese in liquidazione coatta, è surrogata (per gli importi pagati) agli assicurati stessi ed ai danneggiati nei loro diritti nei confronti dell'impresa in liquidazione. SVALUTAZIONE MONETARIA Tecnicamente è il provvedimento con cui le autorità di un Paese svalutano la propria moneta rispetto a quelle di altri Paesi, per cui muta il rapporto di cambio con le stesse. Nel linguaggio comune invece il termine svalutazione viene considerato sinonimo di inflazione monetaria o meglio di perdita di valore subita dalla moneta per effetto dell'inflazione, intesa come eccesso di circolante e conseguente aumento dei prezzi interni, misurata attraverso appositi indici statistici. Rispetto ai debiti di valore (e tali sono i risarcimenti dovuti ai terzi relativi ad assicurazioni R.C.) l'inflazione obbliga ad aumentare l'importo del debito per mantenerne inalterata, alla luce degli indici predetti, l'entità reale. L'inflazione non ha effetto invece sui debiti di valuta la cui entità (ad esempio la somma da pagare in relazione ad un infortunio coperto da polizza Infortuni) rimane invariata anche se nel frattempo la moneta abbia perso valore per cause inflattive.

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