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R (apri)

R.C. CONTRATTUALE È la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all'obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest'ultimo non è dipeso da sua colpa. R.C.D. Vedi R.C. generale . R.C. DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI Vedi Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti . R.C. DELLA FAMIGLIA Trattasi di quel complesso di responsabilità, oggetto di assicurazione mediante una polizza apposita, gravanti sui componenti di un nucleo familiare nell'ambito della vita privata. Esso è comprensivo, per esempio, della responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori (art. 2048 C.c.), delle responsabilità per la conduzione dell'alloggio, per la proprietà di animali, per il fatto illecito dei domestici (art. 2049 C.c.) ed eventualmente per gli infortuni sul lavoro da questi subiti (D.P.R. 1124/65) ecc. R.C. DIRETTA È la responsabilità extracontrattuale che incombe direttamente sull'autore del fatto illecito. R.C. DIVERSI Vedi R.C. generale . R.C. EXTRA-CONTRATTUALE È la responsabilità, detta anche aquiliana, derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all'integrià fisica, alla proprietà, ecc.), ossia riconosciuti dalla legge a tutti. Essa si ricollega al principio del neminem iniuste iure, riproposto dall'art. 2043 C.c. R.C. GENERALE (ASSICURAZIONE) Locuzione ormai definitivamente affermatasi per sostituire quella coniata in precedenza - RC Diversi o RCD - per indicare cumulativamente tutte le configurazioni di assicurazione RC diverse da quella concernente la circolazione automobilistica (RC Auto o RCA). Ricomprende anche l'assicurazione della responsabilità civile nei confronti degli operai o, meglio, di prestatori d'opera (RCO) (vedi R.C. operai ). R.C. INDIRETTA È la responsabilità extracontrattuale, detta anche presunta per fatto altrui, gravante su di un soggetto diverso dall'autore materiale del fatto (illecito). R.C. OGGETTIVA In senso proprio è una responsabilità che prescinde dall'elemento soggettivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al soggetto indicato dal legislatore, in virtù del solo elemento oggettivo (danno), come ad esempio la responsabilità nucleare, di cui alla Legge 1860/62. Infatti nell'ambito del diritto anglo-americano viene indicata con la locuzione no fault (letteralmente: nessuna colpa). Tuttavia vengono chiamate oggettive (o quasi-oggettive) anche le responsabilità presunte. R.C. OPERAI Trattasi della Responsabilità Civile Operai, più correttamente definita R.C. prestatori d'opera, riguardante: - la rivalsa dell'I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del DPR 1124/65; - le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a prescindere dal danno biologico ) rispetto alle prestazioni I.N.A.I.L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore stesso. Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. generale, attraverso l'apposita sezione di questa, indicata mediante la sigla R.C.O. R.C. POSTUMA La responsabilità civile per danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita. Esiste per gli edifici una specifica polizza (decennale postuma) ricompresa tra i rischi tecnologici . R.C. PRODUTTORI È la responsabilità presunta o semi-oggettiva, gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l'ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l'uso, ecc.). R.C. PROFESSIONALE Locuzione che indica la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condominii, ecc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell'espletamento della professione. L'assicurazione di tale responsabilità si configura in modo particolare proprio in considerazione del suo aspetto contrattuale, dato che il naturale campo di espansione dell'assicurazione R.C. è quello della responsabilità extra-contrattuale, mentre l'assicurazione della responsabilità contrattuale ha carattere di eccezionalità. R.C. SMERCIO Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione. RAMI DANNI Vedi l'elencazione alla voce Ramo . RAMI ELEMENTARI L'espressione corrisponde alla classificazione dei rischi adottata quando dottrina e legislazione iniziarono le elaborazioni di termini e concetti inerenti le attività lavorative. L'espressione trae origine dagli elementi naturali perché, all'epoca, le forme assicurative erano destinate per lo più a proteggere i prodotti del suolo e le cose contro i danni provocati da eventi della natura quali tempesta, fulmine, grandine. Oggigiorno la classificazione dei rischi per Ramo è molto più complessa, ma il termine è rimasto di uso comune nella tradizione assicurativa e nel lessico corrente per i cosiddetti Rami Danni. RAMO Per Ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari, con il relativo bagaglio tecnico costituito da cognizioni inerenti ai principi assuntivi e liquidativi, alle condizioni generali e particolari di assicurazione ecc. Le direttive comunitarie recepite con la legge italiana 295/78 (direttiva 73/239/C.E.E. modificata dalla direttiva 76/580/C.E.E.) e 742/86 (direttiva 79/267/C.E.E.) sono corredate, rispettivamente, da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni contro i Danni (17 Rami, poi diventati 18 con l'aggiunta del Ramo Assistenza) e da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni sulla Vita, nonchè alle operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi. La terminologia inglese, a differenza di quella italiana, distingue i Rami Danni in marine (Trasporti in genere) e non marine (tutti i restanti). RAPINA Reato contro il patrimonio commesso da chi, con violenza o minaccia, sottrae qualcosa a colui che la detiene legittimamente, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto. RAPPORTO SINISTRI A PREMI Percentuale (detta anche rapporto S/P), che scaturisce dalla comparazione tra i danni con seguito (già definiti o appostati a riserva) ed i premi relativamente ad un determinato periodo. RAPPRESENTANZA (DI IMPRESA ESTERA) È la rappresentanza, che deve essere dotata di una sede e diretta da un rappresentante generale residente in Italia, istituita nel nostro territorio nazionale da un'impresa estera per esercitare l'assicurazione secondo la legge italiana. Le leggi più recenti, emanate in base a direttive comunitarie, disciplinano diversamente le rappresentanze di imprese provenienti da paesi comunitari e di imprese provenienti da paesi terzi rispetto alla U.E. RATE DI PREMIO Importi, scadenti a date contrattualmente prefissate, costituenti l'intera annualità di premio o frazioni di essa. Il premio, infatti, si considera riferito all'anno (salvo diversa pattuizione), ed è interamente dovuto anche quando ne sia stato consentito il frazionamento in due o più rate, con eventuale applicazione di un interesse di frazionamento. RECESSO PER SINISTRO Facoltà che si riserva l'assicuratore di risolvere il contratto in relazione agli elementi emersi a seguito di ciascun sinistro. Tuttavia tale facoltà è stata fortemente ridimensionata per effetto della normativa comunitaria oggi recepita in tema di clausole abusive . RECUPERO DELLE COSE ASSICURATE Se l'assicurato ha percepito l'indennizzo per le cose rubate, per rientrare in possesso della refurtiva, quando recuperata, dovrà rimborsare la somma percepita. In caso contrario le cose recuperate restano di proprietà dell'assicuratore. REGOLA PROPORZIONALE Vedi Proporzionale . REGOLAZIONE (DEL PREMIO) È una forma di conguaglio, prevista da un'apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (mercedi, fatturato, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (premio provvisorio) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto. REGOLE EVOLUTIVE (TABELLA DELLE) Nel Ramo R.C. auto (autovetture ad uso privato) l'assenza o la presenza di sinistri nel periodo di osservazione comporta l'applicazione di diversi coefficienti di determinazione del premio per l'annualità successiva, corrispondenti a diverse classi di merito che si determinano, a seconda dei sinistri osservati, sulla base di una tabella detta appunto delle regole evolutive. REGRESSO Vedi Rivalsa . REGRESSO (DELL'IMPRESA DESIGNATA) Nel Ramo R.C. auto è l'azione accordata all'impresa designata per recuperare, dai conducenti fuggiti e poi identificati e da quelli non assicurati, l'ammontare delle prestazioni erogate alle vittime. REINTEGRO In talune tipologie di contratto assicurativo è previsto che, al verificarsi di un sinistro, il contraente debba versare un premio supplementare all'impresa assicuratrice che è detto, appunto, reintegro. RENDITA (ASSICURAZIONE VITA) Somma di denaro, costituente prestazione alternativa all'erogazione di un capitale, dovuta periodicamente e ricorrentemente dall'assicuratore al beneficiario di un'assicurazione sulla Vita. RENDITA PERPETUA Qualunque prestazione periodica in perpetuo, avente per oggetto danaro o una certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale. RENDITA SEMPLICE La rendita semplice è una rendita perpetua costituita mediante cessione di un capitale. RENDITA VITALIZIA Qualunque prestazione periodica per la durata della vita del beneficiario o di altra persona, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può costituirsi anche per testamento. RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE È una rendita vitalizia che, in caso di morte dell'assicurato, continua, in tutto o in parte, finché il coassicurato resta in vita. REQUISITI DEL CONTRATTO Vedi Causa (del contratto) . RESPONSABILITA' CIVILE (DIVERSE) Vedi ogni singolo argomento preceduto da R.C. RESPONSABILITA' PRESUNTA È quella responsabilità che il legislatore, derogando dalla regola generale (art. 2043 C.c.) per cui l'onere di provare la colpa (o il dolo) dell'autore del danno incombe su chi reclama il risarcimento, pone presuntivamente in capo ad un determinato soggetto, concedendogli però la facoltà di fornire la prova contraria onde vincere la presunzione. Da taluno detta pure responsabilità oggettiva, ancorché questa non ammetta alcuna prova contraria, mentre da altri viene chiamata semi-oggettiva. REVOCA (DEL BENEFICIARIO) La designazione del beneficiario è revocabile con dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. RIASSICURATORE Impresa che partecipa ad un rischio o massa di rischi sottoscritti da altri (cedente), senza obblighi diretti verso gli assicurati. RIASSICURAZIONE Procedimento che, attraverso la ricopertura di un rischio, massa di rischi o Ramo, permette di ridurre l'esposizione di un'impresa assicuratrice. RIATTIVAZIONE Vedi Sospensione e riattivazione . RIATTIVAZIONE (DELLA POLIZZA VITA) Si ha quando, verificatasi la sospensione conseguente al mancato pagamento dei premi, tale pagamento riprende (senza che il contraente ricorra al riscatto). Al contraente che abbia sospeso il versamento dei premi è infatti concessa la facoltà di chiedere, entro 24 mesi, la rimessa in vigore del contratto per l'importo del capitale o della rendita inizialmente assicurati. RICERCA GUASTI Nelle polizze globali fabbricati sono spesso rimborsabili le spese sostenute per ricercare la rottura accidentale delle condutture ed impianti fissi del fabbricato, ivi comprese quelle relative alla demolizione ed al successivo ripristino di parti delle strutture di pareti o pavimenti. RICORSO TERZI Mediante questa copertura vengono coperti i danni materiali e diretti subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito in polizza, del quale l'assicurato sia civilmente responsabile. Trattasi di una forma di assicurazione R.C. prestata, però, nell'ambito del Ramo Incendio. RICORSO VICINI Vedi Ricorso terzi . RICOVERO Degenza che comporta pernottamento, avvenuta in istituti di cura sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati ad erogare l'assistenza ospedaliera. Il relativo onere, quando non a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, può essere oggetto di rimborso nelle polizze Malattia. RIDUZIONE (DELLA SOMMA ASSICURATA) Si ha quando, a seguito di sinistro Furto, le somme assicurate sono ridotte, fino al termine dell'annualità assicurativa, dello stesso importo dell'indennizzo, senza alcuna restituzione del premio. RIDUZIONE (NELLA POLIZZA VITA) Ove l'assicurato, ricorrendone le condizioni, non chieda il riscatto della polizza Vita dopo la cessazione del pagamento dei premi, tale polizza rimane in vigore, ma le relative prestazioni risulteranno ridotte, ossia saranno rapportate al valore attuale della polizza stessa, all'atto della cessazione. Le polizze devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione (delle somme assicurate), in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere il predetto valore attuale della polizza. Per la riduzione occorre che sia decorso il termine di tolleranza, che vi sia un'antidurata del rapporto (di solito triennale) e che la specie assicurativa comporti la riserva matematica. RIMPIAZZO Si intende per tale la sostituzione delle cose danneggiate con altre nuove, equivalenti per valore, caratteristiche, rendimento economico; sono comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri dovuti all'Erario. Vedi anche Valore a nuovo e Costo di rimpiazzo . RIPARTO (DI COASSICURAZIONE) È l'elencazione delle imprese sottoscrittrici di un determinato rischio al quale partecipano in quota, con indicazione, per ciascuna di esse, della rispettiva percentuale. Forma parte integrante della polizza. L'impresa che emette il contratto, su cui appare detto riparto, è detta delegataria . RISARCIMENTO È l'obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno cagionato, da un fatto doloso o colposo, ad una terza persona. Nell'ambito dell'assicurazione R.C., solitamente vi è coincidenza fra risarcimento dovuto al terzo dall'assicurato e indennità dovuta a quest'ultimo dall'assicuratore per tenerlo indenne. Tuttavia vi sono situazioni in cui siffatta coincidenza non si realizza. Talvolta lo stesso legislatore si riferisce al concetto di risarcimento per indicare quello di indennità. RISARCIMENTO PROPORZIONALE È quello da farsi, in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, riducendo proporzionalmente i diritti dei danneggiati quando la pluralità globale dei loro danni superi il massimale disponibile. RISCATTO (ASSICURAZIONE VITA) È la facoltà data all'assicurato sulla Vita di ottenere a sua richiesta, in caso di cessazione del pagamento dei premi, la corresponsione dell'importo rappresentante il valore attuale della polizza, calcolato sommando i premi pagati e facendo determinate detrazioni per l'antiselezione e per le spese (di acquisto e di gestione del contratto). Occorre però che la prestazione dell'assicuratore sia certus an, che vi sia un'antedurata del contratto di solito triennale e un'apposita dichiarazione di volontà del contraente. RISCHI SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI Garanzia esclusa dai vari capitolati di polizza in uso sul mercato internazionale e prestata con clausole specifiche che prevedono il risarcimento di danni e perdite materiali diretti, causati da tumulti, disordini civili, persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, da terroristi o persone che agiscono per scopi politici. Vedi Eventi sociopolitici . RISCHI SPAZIALI Si tratta di una tipologia di rischi che ha avuto notevole sviluppo in epoca abbastanza recente (ultimo decennio). Normalmente la garanzia prestata copre la fase di lancio del missile destinato a porre in orbita il satellite (perdita del vettore) e il posizionamento in orbita (geostazionaria per i satelliti destinati alle telecomunicazioni) del satellite stesso, oltreché il suo corretto funzionamento. RISCHI TECNOLOGICI L'evoluzione tecnologica delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività, oppure la singola macchina od impianto, sono esposte. In passato tali esigenze trovavano accoglimento nei vari settori tecnici in modo dispersivo e non sufficientemente allineato alle esigenze del mercato. RISCHIO È la probabilità che un certo evento si verifichi e l'entità dei danni che ne possono derivare. Viene definito rischio anche la specifica esposizione assicurativa ad un certo evento che, a seconda del Ramo al quale è ascrivibile, assume un connotato particolare. RISCHIO (AGGRAVAMENTO) Vedi Aggravamento del rischio . RISCHIO ASSICURATO È la situazione, contrattualmente definita, al cui verificarsi scattano le prestazioni assicurative pattuite. RISCHIO (CESSAZIONE) Il contratto di assicurazione si scioglie se, dopo la sua conclusione, il rischio cessa di esistere, fermo il diritto dell'assicuratore ai premi fino a quando viene a conoscenza della cessazione (ed al premio in corso all'atto di tale conoscenza). RISCHIO (DIMINUZIONE) Mutamento che rende il rischio meno gravoso per l'assicuratore che, avutane notizia, deve ridurre correlativamente il premio a far tempo dalla prima scadenza successiva a siffatta notizia, salvo che non preferisca recedere dal contratto. RISCHIO ESCLUSO È una delle eventualità, compresa fra tutte quelle possibili, atta a determinare la situazione da fronteggiare assicurativamente e che invece, se determinata da tale eventualità, non viene fronteggiata, avendo le parti espressamente convenuto di non far scattare, in presenza di quest'ultima, le prestazioni assicurative di cui alla polizza. RISCHIO (INESISTENZA) Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della stipulazione. RISCHIO (NATURA DEL) Il rischio, oltre a costituire il presupposto indispensabile dell'assicurazione, rappresenta anche il pregiudizio economico derivante dalla possibilità che si verifichi un determinato evento. Quindi questa possibilità di accadimento determina la potenziale gravità dello stesso rischio e la specifica attribuzione al settore assicurativo (Ramo) interessato. RISCHIO AGRICOLO Per rischio agricolo si intendono tutte le attività pertinenti al mondo agricolo di coltivazione, allevamento e commercializzazione conseguente. RISCHIO CIVILE Per rischio civile si intendono le abitazioni, gli uffici, le scuole ed in genere quegli enti dove non si esercitano attività materiali di commercializzazione di prodotti, nè lavorazioni in genere. RISCHIO COMMERCIALE Per rischio commerciale si intendono le attività di scambio di beni, sia al dettaglio che all'ingrosso (acquisto di merci e loro rivendita), con tutte le operazioni attinenti. RISCHIO COMUNE Con tale espressione si suole intendere che gli enti assicurati sono anche interessati da altro contratto stipulato dalla stessa impresa. RISCHIO ELETTRONICA È una speciale forma di assicurazione destinata a tutelare gli impianti e le apparecchiature elettroniche contro tutti gli eventi accidentali che non siano espressamente esclusi. Vedi anche Elettronica (assicurazione) e Rischi tecnologici . RISCHIO LOCATIVO Mediante questa copertura l'assicurato è garantito quando, a seguito di incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione. RISCHIO NORMALE (ASSICURAZIONE VITA) È il rischio che non presenta, per ragioni sanitarie e/o extra sanitarie, una sopramortalità. Se il rischio è normale, il costo delle prestazioni garantite corrisponde al teorico costo medio previsto nella costruzione del prezzo di vendita e quindi va senz'altro applicato il premio di tariffa corrispondente alla forma scelta, all'età ed alla durata contrattuale. RISCHIO PUTATIVO È così definito un rischio mai esistito o già cessato o che ha dato origine ad un sinistro verificatosi anteriormente alla stipulazione del contratto assicurativo che, in tali eventualità, è nullo. RISCHIO SEPARATO Nell'assicurazione Incendio è, per definizione, la coesistenza di uno o più rischi elementari, disgiunti e separati da muro pieno , o spazio vuoto superiore ad un metro. RISCHIO SINGOLO Nell'assicurazione Incendio è l'insieme dei beni pertinenti il rischio, oggetto dell'assicurazione, ubicati a meno di 40 metri fra loro e inerenti l'attività di un unico imprenditore. RISCHIO TARATO (ASSICURAZIONE VITA) È il rischio che presenta, per ragioni sanitarie e/o extra sanitarie, una sopramortalità che si traduce in un presumibile maggior costo delle prestazioni garantite dall'assicuratore, comportante la richiesta di premio superiore. RISERVA MATEMATICA (ASSICURAZIONE VITA) Riguarda l' appostazione in bilancio di importi, opportunamente calcolati e garantiti mediante l'accantonamento di idonee attività in conformità alla legge, sui premi dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, per far fronte agli impegni assunti. Tale accantonamento è denominato Riserva Matematica, perché, per la sua quantificazione, si fa riferimento a formule matematiche attuariali. La riserva matematica può essere calcolata solo per il complesso degli assicurati e rispetto a ciascuno di essi può essere valutata solo come media; il valore medio costituisce in ogni momento il valore della polizza. RISERVA PER PREMI PURI (ASSICURAZIONE VITA) È la riserva matematica calcolata tenendo conto solo degli impegni reciproci dell'assicuratore e dell'assicurato. RISERVA PREMI È così definita l'apposizione in bilancio delle quote di premio incassate nell'anno, ma riferenti ai rischi che si protrarranno nell'esercizio successivo. RISERVA SINISTRI È così definita l'apposizione in bilancio delle somme relative a sinistri denunciati nell'esercizio, ma non ancora pagati. RISERVE DI SENESCENZA Sono così definiti gli accantonamenti di una parte dei premi incassati, costituiti dall'assicuratore per far fronte al progressivo appesantimento del rischio con il passare del tempo. Ciò si riscontra specificatamente nel Ramo Malattie, dove la costituzione di tali riserve è strettamente connessa con l'allungamento della vita umana e con il maggior ricorso a cure mediche rese necessarie dall'età sempre più avanzata. RISERVE TECNICHE Sono di più tipi: due per i Rami Danni (riserve premi e riserve sinistri) e quattro per il Ramo Vita. Vanno calcolate ed iscritte in bilancio, nonché garantite con idonee attività a norma di legge. RISERVE TECNICHE (ASSICURAZIONE VITA) Denominazione generica che comprende le seguenti riserve: - riserva matematica in base ai premi puri; - riserva spese di gestione; - riserva per sovrappremi sanitari e professionali; - riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari. RISK MANAGEMENT Letteralmente gestione dei rischi (dell'azienda). Consiste nella efficiente pianificazione delle risorse aziendali necessarie a proteggere l'equilibrio economico e finanziario - come pure la capacità operativa dell'azienda stessa - se in presenza di eventi dannosi, onde stabilizzare il costo del rischio sul breve e sul lungo periodo, minimizzando costo ed effetti del rischio sui singoli esercizi. Vedi anche Risk manager . RISK MANAGER Responsabile delle politiche di rischio di un'azienda. Figura professionale che opera quale dipendente o professionista esterno, in stretto rapporto con l'alta direzione. Provvede alla definizione delle politiche e strategie di rischio della azienda, alla loro attuazione, al continuo monitoraggio dei risultati e della evoluzione del rischio al fine di ridefinire eventualmente tali politiche e strategie. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Vedi Anticipata risoluzione del contratto di assicurazione . RITIRO PATENTE (ASSICURAZIONE) Trattasi di un'assicurazione mirante a compensare, attraverso la corresponsione di una diaria, l'automobilista destinatario del provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dall'autorità competente. All'origine di siffatta copertura vi è la considerazione, talvolta priva di riscontro effettivo nella realtà, che detto provvedimento arrechi un danno economico. RIVALSA Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati, quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato per recuperare importi pagati a terzi danneggiati, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali. RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI La legge 17/2/1992, n. 166, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/2/1992, ha istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a cura della Direzione Generale delle Assicurazioni, il ruolo nazionale dei Periti Assicurativi, cioè un registro nel quale vengono iscritti i periti assicurativi dedicati all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge n. 990/69. Il Ruolo quindi, non riguarda tutti i periti assicurativi, ma solo quelli addetti all'esame dei danni di veicoli e natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria. La legge dispone che, a partire da un anno della sua entrata in vigore (termine poi prorogato al 31/12/1995) l'attività di Perito assicurativo (nel senso suddetto) potrà essere esercitata solo da chi sia iscritto nel ruolo, e definisce modalità e termini di tale iscrizione. RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI (ISCRIZIONE) Oltre ai requisiti generici (cittadinanza, godimento dei diritti civili, esenzione da condanne penali) devono essere posseduti per l'iscrizione, i seguenti specifici requisiti: - diploma di scuola media secondaria oppure laurea (l'elenco dei diplomi ad indirizzo tecnico riportato all'articolo 5 del D.M. 9/9/92, n. 562 pubblicato sulla G.U. del 10/2/93 è stato superato dall'art. 2 comma d del D.M. pubblicato sulla G.U. del 27/12/94 n. 102 4a serie speciale); - superamento di una prova di idoneità. Dalla prova di idoneità sono esentati coloro che sono forniti di diploma di Perito Industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, purché risultino iscritti da almeno 3 anni nei relativi Albi professionali ed abbiano esercitato per lo stesso periodo attività nello specifico settore professionale. In via transitoria sono esentati sia dalla prova di idoneità che dal requisito del titolo di studio coloro che alla data del 28/6/95 avevano già esercitato per almeno 5 anni senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo. Sempre in via transitoria possono sostenere la prova di idoneità, senza essere in possesso del titolo di studio richiesto coloro che alla stessa data del 28/6/95 avevano già esercitato continuativamente l'attività di perito assicurativo per almeno due anni.

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