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P (apri)

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (ASSICURAZIONE VITA) Se l'ipotesi statistica e/o finanziaria sono migliori del previsto o le spese inferiori a quelle previste, il premio percepito risulterà superiore al necessario. In tale ipotesi viene concessa, a volte, a beneficio degli assicurati, una partecipazione agli utili. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI Cointeressenza riconosciuta all'assicurato, in relazione all'andamento tecnico del rischio. PARTO Il parto è fatto fisiologico e non ha - salvo sue complicanze - caratteristiche di malattia. Come tale, quindi, nelle polizze riferite appunto al Ramo Malattia non potrebbe essere indennizzabile, anche se comporta degenza. Tuttavia molte polizze di questo Ramo lo ricomprendono, con le più diverse formulazioni (a forfait, con sottomassimale, ecc.). Sempre, comunque, ogni polizza prevede un periodo iniziale di carenza non inferiore a 10 mesi o a 300 giorni. PATTO CONTRARIO È il patto posto in essere, là dove è ammesso, per derogare ad una norma di legge. Vedi anche Norme inderogabili . PEGNO (ASSICURAZIONE VITA) Le somme assicurate possono essere date in pegno. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sull'originale di polizza o su appendice. In caso di pegno, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del vincolatario. PEJUS Condizione di penalizzazione, pertinente al Ramo R.C. auto, settore veicoli per il trasporto di cose, che viene applicata se nel periodo di osservazione precedente sono stati pagati più sinistri. La liberalizzazione delle tariffe rende questa norma di applicazione facoltativa da parte delle imprese. Vedi Bonus-Malus . PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE È la perdita o diminuzione della capacità lavorativa, subita a seguito di un infortunio, che viene determinata applicando direttamente od analogamente una tabella delle percentuali di invalidità permanente (di norma A.N.I.A. o I.N.A.I.L.) predisposta per le perdite anatomiche. La perdita dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene parificata alla perdita anatomica. PERDITE PECUNIARIE (ASSICURAZIONE) Locuzione che sta ad indicare il Ramo assicurativo di cui al numero 16 dell'elenco allegato alla Legge 295/78. Tale Ramo riguarda un complesso di rischi eterogenei (rischi relativi all'occupazione, intemperie, perdite di utili, spese commerciali impreviste, perdite di fitti e redditi ecc.), accomunati dal solo fatto di tradursi in una perdita di denaro. PERFEZIONAMENTO Termine in uso nella pratica assicurativa per indicare la sottoscrizione della polizza da parte del contraente, con contestuale pagamento della prima rata di premio. PERIODO DI ASSICURAZIONE Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia. Salvo il caso di polizze temporanee, esso è normalmente di un anno. PERIODO DI CARENZA Vedi Carenza . PERIODO DI OSSERVAZIONE Condizione pertinente al Ramo R.C. auto necessaria per attuare la formula di personalizzazione bonus/malus nonché la condizione di penalizzazione pejus . Si tratta, in pratica, di stabilire un lasso temporale nel quale si osserva se vengono denunciati, e successivamente pagati, dei sinistri. Il primo periodo inizia con la decorrenza di polizza e termina dopo 9 mesi. I successivi periodi durano 12 mesi, mantenendo la differenziazione dei tre mesi con la naturale scadenza della polizza. PERITO ASSICURATIVO Esperto in specifici settori merceologici che svolge la sua attività di valutazione e stima di valori, danni od accertamenti di particolari situazioni, connesse alla natura ed alle conseguenze di un sinistro. PERSONE NON ASSICURABILI Le persone che siano affette da particolari situazioni patologiche, forme di alcoolismo o tossicodipendenza oppure che abbiano raggiunto certi limiti di età (predeterminati in polizza), vengono definite persone non assicurabili oppure assicurabili a particolari condizioni da pattuirsi specificatamente. PIGNORAMENTO (ASSICURAZIONE VITA) Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alla imputazione e alla riduzione delle donazioni. PIOGGIA (ASSICURAZIONE) Questa tipologia contrattuale serve a garantire gli organizzatori di manifestazioni all'aperto (teatrali, sportive, ecc.) contro il rischio che l'evento pioggia determini l'annullamento delle manifestazioni stesse, con conseguente restituzione agli spettatori dell'importo pagato per accedervi; oppure che esso debba essere ripetuto in altra data, con conseguenti maggiori spese di allestimento. POLIZZA DI ASSICURAZIONE È il documento che prova l'assicurazione e che l'assicuratore è obbligato a rilasciare (munito della sua firma) al contraente. Della polizza, l'assicuratore è tenuto a rilasciare duplicati o copie a richiesta ed a spese del contraente, con la facoltà di farsi presentare o restituire da questi l'originale. Tale documento contiene l'individuazione del contraente, delle persone o delle cose assicurate e le condizioni che regolano l'assicurazione, il premio, i limiti di garanzia ecc. È firmato dall'assicuratore e dal contraente. POLIZZA A LIBRO MATRICOLA Prassi in uso soprattutto nel Ramo R.C. auto, che consente di gestire con un singolo contratto tutti i veicoli di proprietà dello stesso contraente, purché in numero non inferiore a 50, consentendo inclusioni ed esclusioni durante l'anno e calcolando poi con apposita regolazione (vedi) il premio dovuto, dedotto quanto corrisposto anticipatamente. POLIZZA A TAGLIO FISSO È così definita ogni polizza che reca prestampate le somme assicurabili ed il relativo premio (spesso la scelta è obbligata o è limitata a tre/cinque opzioni), che ha quindi caratteristiche di facile vendibilità e richiede brevi tempi di emissione. POLIZZA APERTA Prassi in uso in diversi Rami e soprattutto nel Ramo R.C. auto con la quale si consente a commercianti, muniti di specifica autorizzazione, di assicurare i veicoli posti in circolazione per prova, collaudo o dimostrazione, per un periodo continuativo non superiore a 5 giorni. POLIZZA CAUZIONALE Nei casi in cui un soggetto, per obblighi derivanti dalla legge o da contratto sia tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, può evitare di immobilizzare denaro, stipulando con impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il Ramo Cauzione, una polizza cauzionale a favore del creditore dell'obbligazione. La polizza ha la stessa funzione tecnico - giuridica della cauzione in denaro. POLIZZA CUMULATIVA Quando, in una polizza Infortuni, assicurato e contraente non si identificano in un unico soggetto, il contratto si definisce cumulativo, indipendentemente dal numero delle persone assicurate. POLIZZA FIDEIUSSORIA Nei casi in cui un soggetto è obbligato a prestare una fidejussione di terzi a garanzia degli impegni derivanti da disposizioni di legge o di contratto, ove consentito o concordato, può stipulare una polizza fidejussoria con impresa autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzione, a favore del creditore dell'obbligazione. POLIZZA FLOTTANTE Vedi Polizza aperta . Polizza globale Termine di uso comune per indicare una polizza che prevede garanzie relative a più Rami contemporaneamente. Esempio classico è la polizza globale fabbricati, nella quale spesso coesistono più garanzie e Rami diversi (incendio del fabbricato, cristalli, infortuni del portiere, ecc.). POLIZZA LIBERATA (ASSICURAZIONE VITA) Si considera tale una polizza quando l'assicurato interrompe il pagamento dei premi annui. La polizza resta quindi in vigore con un capitale ridotto e cessa l'obbligo del pagamento dei premi annui. POLIZZA STIMATA È quella polizza che contiene (o fa riferimento a) una stima di valore delle cose assicurate accettata dalle parti. La stima diventa così un vero e proprio patto contrattuale e, quindi, è incontestabile. POLIZZA VINCOLATA Vedi Vincolo . POOL Organizzazione di assicuratori o riassicuratori che delegano ad un rappresentante comune i poteri di sottoscrizione di rischi in un ambito prestabilito. POOL ITALIANO PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI ATOMICI Organismo costituito fra le imprese operanti in Italia. Ha lo scopo di studiare le basi tecniche e ripartire i rischi cosiddetti atomici a carattere catastrofale tra le imprese aderenti. È gestito dall'Unione Italiana di Riassicurazione (detta anche U.I.R. o Uniorias) POOL PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO Organismo costituito fra imprese operanti in Italia. Ha lo scopo di ripartire i rischi catastrofali determinati da inquinamento ambientale tra le imprese aderenti. È gestito dall'Unione Italiana di Riassicurazione (detta anche U.I.R. o Uniorias). PORTAVALORI È così definita la specifica assicurazione che riguarda il trasporto di denaro o valori effettuato da persone, nominativamente individuate, che debbono ottemperare a determinate prescrizioni contrattualmente stabilite. PREMI DI COMPETENZA È l'insieme dei premi incassati nell'anno, depurati della riserva premi dell'esercizio successivo e maggiorati della quota di riserva premi dell'esercizio precedente. PREMIO È la prestazione dovuta dal contraente all'assicuratore; è, in sostanza, il prezzo dell'assicurazione. È dovuto per intero anche se frazionato in più rate. PREMIO (ASSICURAZIONE VITA) È il premio calcolato su due ipotesi, quella demografica e quella finanziaria e corrisponde al costo medio della parte industriale della prestazione dell'assicuratore. PREMIO (MANCATO PAGAMENTO) Per i Rami Danni il mancato pagamento del premio comporta la sospensione dell'assicurazione. Se il mancato pagamento riguarda il premio iniziale, l'assicurazione diventa operante solo dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento. Ove trattasi di premio successivo al primo, la sospensione inizia alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. Per il ramo vita il mancato pagamento dell'intero premio del primo anno, (quindi anche se frazionato in più rate) comporta la sospensione della garanzia ai sensi dell'art.1901 (I e II co.), come per le assicurazioni contro i Danni e l'assicuratore può agire, per l'esecuzione del contratto, entro sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio. Il contratto è risolto di diritto (e i premi restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto o per la riduzione), se il mancato pagamento (entro il termine contrattuale di tolleranza o, in mancanza, entro quello di 20 giorni) riguarda i premi successivi al primo. PREMIO ANNUO (ASSICURAZIONE VITA) È la rata annua di ammortamento demografico finanziario del premio unico. Il premio annuo è dovuto all'inizio di ciascun anno assicurativo. Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. PREMIO DI RISCHIO (ASSICURAZIONE VITA) È la quota di premio puro destinata alla copertura del costo del rischio morte, nel periodo al quale il premio si riferisce. Il premio di rischio si trova nelle assicurazioni per le quali esiste l'impegno di corrispondere un capitale in caso di decesso. Manca, naturalmente, nelle assicurazioni che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita solo in caso di vita. PREMIO DI RISPARMIO (ASSICURAZIONE VITA) È così definita la quota di premio puro che è destinata alla costituzione della riserva matematica. Il premio di risparmio deve essere calcolato in modo tale che, gli importi accantonati, maggiorati degli interessi demografico-finanziari maturati, consentano all'assicuratore di disporre in ogni momento della riserva matematica. PREMIO IMPONIBILE È il premio dovuto dal contraente, comprensivo di accessori e di eventuali interessi di frazionamento , prima della applicazione delle imposte. PREMIO LORDO Premio imponibile, maggiorato delle imposte. PREMIO MINIMO Premio comunque dovuto dal contraente anche qualora per effetto di regolazione passiva, spettasse al contraente stesso un rimborso tale da ridurre sensibilmente il premio anticipato. Deve essere contrattualmente predeterminato. PREMIO NATURALE (ASSICURAZIONE VITA) È un premio annuo puro e fa riferimento al rischio dell'anno cui si riferisce. PREMIO NETTO È il premio, comprensivo degli eventuali interessi di frazionamento , che, dedotto ogni sconto convenuto e maggiorato degli accessori , darà poi luogo al premio imponibile . PREMIO PURO Il premio puro è determinato sulla base della sinistrosità presunta e quindi per far fronte ad essa. Si ottiene mettendo in relazione la frequenza dei sinistri con il costo medio dei sinistri stessi, entrambi stimati. PREMIO PURO (ASSICURAZIONE VITA) È il premio calcolato su due ipotesi, quella demografica e quella finanziaria e corrisponde al costo medio della parte industriale della prestazione dell'assicuratore. PREMORIENZA Nell'assicurazione sulla durata della vita umana, sta ad indicare la morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo. PRESCRIZIONE Estinzione di un diritto, in quanto non esercitato dal titolare del medesimo per il tempo determinato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in un anno. Quelli derivanti da trattati di riassicurazione in due anni. PRESTAZIONE (LIBERTA' DI) L'U.E. volendo realizzare un mercato unico europeo dei beni e dei servizi, ha emanato numerose disposizioni in tal senso, onde realizzare gradualmente l'obiettivo, mano a mano recepite nei vari ordinamenti nazionali. Negli ultimi anni il processo di unificazione del mercato è stato accelerato: il mercato unico è ufficialmente aperto (caduta delle barriere doganali) già dal 1 gennaio 1993. Relativamente all'assicurazione sono state emanate diverse direttive comunitarie, tutte recepite nell'ordinamento italiano, in ordine alla gestione dei vari Rami assicurativi, al servizio assicurativo, al diritto di stabilimento e così via, anche con risvolti fiscali, di scelta della legislazione da applicare al contratto, ecc. In particolare, delle sei direttive (tre per i Rami Danni e tre per il Ramo Vita) le ultime due (Danni e Vita) sono state recepite nel marzo 1995. PRESTAZIONI (ASSICURAZIONE VITA) Obbligazioni di natura pecuniaria derivanti dalla stipulazione della polizza. Per l'assicuratore, la prestazione consiste nel pagamento di un capitale o di una rendita; per l'assicurato, nel pagamento di un premio unico oppure annuo. PRESTITO (ASSICURAZIONE VITA) L'assicurato con polizza Vita può ottenere dei prestiti secondo quanto stabilito dal contratto, entro il limite massimo costituito dal valore attuale della sua polizza, calcolato secondo le norme che regolano il riscatto e la riduzione. PREVENZIONE SINISTRI Attuazione di misure precauzionali tendenti ad evitare il ripetersi di danni emersi da precedenti esperienze. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di copertura che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione alcuna con il valore reale dei beni in rischio. PRIMO RISCHIO RELATIVO Forma di copertura che comporta l'esposizione del valore esistente, ponendolo in relazione al danno che l'assicurato ritiene di poter subire. Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore complessivo delle cose, che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse. PRINCIPIO INDENNITARIO È il principio per cui l'assicurazione deve sollevare dalle conseguenze economiche di un danno, ma non può costituire mezzo per conseguire un lucro. Tale principio è salvaguardato da numerose disposizioni del Codice civile. Nelle assicurazioni di cose l'indennizzo non può quindi superare il valore delle stesse cose al momento del sinistro, indipendentemente dall'importo per il quale l'assicuratore ha contrattualmente assunto l'obbligo che rappresenta soltanto il limite massimo della sua esposizione. PRIVILEGIO È accordato, sull'indennità dovuta dall'assicuratore R.C. al suo assicurato, al danneggiato per patto di quest'ultimo, in relazione al credito del danneggiato stesso per il danno subito. PROBABILITA' Si dice probabilità di un evento il rapporto tra il numero dei casi favorevoli all'evento e il numero dei casi possibili. PROBABILITA' DI MORTE È la probabilità che una persona di età x ha di morire prima di raggiungere l'età x+1. PROBABILITA' DI VITA È la probabilità che una persona di età x ha di raggiungere l'età x+1. PRODUTTORE DI ASSICURAZIONE È colui che procura affari assicurativi ad un'impresa per il tramite di una agenzia di assicurazione. L'attività del produttore di assicurazione è contemplata e regolamentata da un contratto collettivo di matrice corporativa, stipulato il 25.5.1939 tra la Federazione Nazionale Fascista degli agenti di assicurazione e la Federazione Nazionale Fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione, contratto collettivo pubblicato per estratto sulla G.U. del 12.12.1939. Sono previste varie categorie : • Produttore di Gruppo I: intrattiene con l'agenzia di assicurazione un rapporto di lavoro subordinato; è retribuito a stipendio, a provvigioni ed ha diritto ad una diaria. Oltre ad eventuali obblighi di produzione ha il compito di organizzare produttivamente un determinato territorio. • Produttore di Gruppo II : anch'egli intrattiene un rapporto impiegatizio con l'agenzia di assicurazione, è retribuito a stipendio e provvigioni ed ha l'obbligo di operare in esclusiva per l'agenzia da cui dipende. • Produttore di Gruppo III : è retribuito a sole provvigioni, anche se corrisposte mediante anticipazioni; ha l'obbligo di un determinato minimo di produzione e deve operare in esclusiva per l'agenzia dalla quale ha avuto l'incarico. • Produttore di Gruppo IV : è produttore libero senza obbligo di produzione e di esclusiva, sebbene munito di lettera di autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva; è compensato con sole provvigioni. • Produttore di Gruppo V : è il produttore occasionale, sfornito di lettera di autorizzazione; è remunerato a provvigioni. Con l'avvento delle leggi istitutive degli Albi degli agenti e dei broker di assicurazione, leggi che hanno riservato a tali categorie professionali l'esercizio dell'intermediazione assicurativa, si è dubitato se potesse essere ancora considerata legittima l'attività dei produttori di assicurazione, specie di III, V e V gruppo. Il Consiglio di Stato, richiesto di un parere dal Ministro dell'Industria, si è espresso sfavorevolmente. PROFITTO SPERATO L'assicuratore, che è tenuto a rivalere nei modi e nei termini pattuiti l'assicurato del danno sofferto in conseguenza di un sinistro, risponde del profitto sperato solo se si è contrattualmente obbligato in tal senso. PROMOTORE FINANZIARIO È promotore finanziario chi, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente le attività di intermediazione finanziaria. Tali attività devono essere svolte esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di intermediazione mobiliare. È in ogni caso inibita ogni forma di consulenza porta a porta. PROPORZIONALE È la regola per cui resta a carico dell'assicurato la parte di danno proporzionale alla differenza tra il valore risultante al momento del sinistro e quello assicurato, in quanto l'assicurazione copre solo una parte del valore della cosa assicurata. PROPOSTA Il contratto di assicurazione, come tutti i contratti, si realizza attraverso l'incontro delle volontà quando la proposta (avanzata dall'assicurando anche se predisposta dall'assicuratore) viene accettata dall'assicuratore stesso. La proposta scritta rimane ferma (irrevocabile) per 15 o 30 (se occorre una visita medica) giorni dalla consegna o spedizione. PROROGA Vedi Tacita proroga o tacito rinnovo . PROVA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. PROVA (INVERSIONE DELL'ONERE) Quando il legislatore presume la responsabilità di un determinato soggetto, questi è ammesso a fornire la prova contraria o liberatoria. Si ha così l'inversione dell'onere della prova, nel senso che a fornire quest'ultima non è il soggetto che avanza una domanda giudiziale, bensì è il soggetto contro cui viene fatta valere la domanda a disporre di precise facoltà in materia probatoria. Ciò ha rilievo nel campo delle responsabilità presunte per fatto proprio o per fatto altrui, dette anche indirette. PROVA (ONERE DELLA) Chiunque voglia far valere il proprio diritto al risarcimento di un danno subito deve provare che ne sussistono le condizioni. PROVVIGIONE È la remunerazione degli affari assicurativi gestiti e procacciati dall'agente, dal broker o dal produttore e corrisposta a questi dall'impresa (o dall'agente al produttore, subagente, segnalatore). Tradizionalmente la provvigione è distinta in: - provvigione di incasso, destinata a compensare l'attività di incasso del premio, la gestione amministrativa del contratto e, in qualche caso, anche l'esecuzione di determinati compiti in caso di sinistro; - provvigione di acquisto, destinata a remunerare l'attività di acquisizione del contratto. La provvigione di acquisto, nel caso di contratti con durata poliennale, può essere corrisposta in forma ricorrente, ad ogni incasso del premio, o in forma precontata (anticipata) sul cumulo di tutte le annualità di premio previste dal contratto all'atto dell'incasso della prima. Per i contratti di durata annuale la provvigione di acquisto è corrisposta solo ricorrentemente, ad ogni rinnovo. In alcuni Rami assicurativi (es. R.C. auto) la provvigione di incasso e di acquisto è corrisposta in forma unificata. PSICOFARMACI Vedi Tossicodipendenza . PUNTURE DI INSETTI Le conseguenze delle punture di insetti sono abitualmente escluse dalle polizze Infortuni. Anche se i loro effetti portano raramente a fenomeni di una certa gravità, è consigliabile derogare alla esclusione in presenza di soggetti che svolgono particolari attività (apicultori, agricoltori, ecc.)

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