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O (apri)

OBBLIGO (DELLA ASSICURAZIONE) Nel linguaggio comune ci si riferisce a quanto previsto a proposito di veicoli a motore senza guida di rotaie ed ai natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate e muniti di motore di potenza non superiore ai 3 HP. Ma in realtà l'ordinamento contiene molti casi di assicurazioni obbligatorie prescritte dal codice della navigazione (per gli aerei) e da leggi diverse (per altre situazioni: dal trattamento del gas liquefatto in bombole, alla caccia), ecc. OGGETTO DEL CONTRATTO Vedi Causa del contratto . ONERE DELLA PROVA Vedi Prova . OPZIONE A SCADENZA (ASSICURAZIONE VITA) Vedi Opzione al termine . OPZIONE AL TERMINE (ASSICURAZIONE VITA) È una clausola contrattuale che consente all'assicurato con polizza Vita di scegliere una prestazione alternativa a quella prevista in polizza. Quando la prestazione garantita è un capitale, quella alternativa è una rendita. Quando la prestazione garantita è una rendita, quella alternativa è un capitale o una rendita con caratteristiche diverse da quella assicurata.

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