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F (apri)

FABBRICATO L'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione. FALLIMENTO DELL'ASSICURATO Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i Danni, salvo patto contrario e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile, se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento. FATTO ILLECITO Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge - posta a tutela della collettività - o in un comportamento che violi un diritto assoluto - valido verso tutti - del singolo. Può essere doloso o colposo. Esso dunque non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito dà luogo a responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), l'inadempimento a responsabilità contrattuale. FENOMENO ELETTRICO Per fenomeno elettrico si intende: - corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso); - variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti); - sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche); - arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete). FERIMENTI Vedi Aggressioni. FERMENTAZIONE Processo di trasformazione determinato da un fenomeno di ossidazione dovuto all'azione di microrganismi, specifica di alcune sostanze, quando vengono ammassate non perfettamente asciutte. FERMO TECNICO (DEL VEICOLO) È il danno che si aggiunge alla spesa sostenuta per la riparazione del veicolo ed è in funzione del tempo strettamente necessario alla riparazione stessa. Sovente viene commisurato convenzionalmente all'entità della mano d'opera necessaria. FIDEJUSSIONE È fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui. FLOTTANTE Vedi Assicurazione fluttuante. FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA È un fondo gestito in precedenza dall'I.N.A. ed alimentato parafiscalmente dagli utenti dei mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione R.C. (mediante una percentuale, fissata con decreto ministeriale, caricata sul premio di polizza), costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultati non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. FORMA (DEL CONTRATTO) Vedi Causa (del contratto). FORMA DELLE COMUNICAZIONI Le norme contrattuali stabiliscono che tutte le comunicazioni, alle quali sono tenute le parti, debbano essere formulate per iscritto. FORO COMPETENTE L'individuazione del foro competente, ossia della sede giudiziaria cui rivolgersi in caso di controversia, viene effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile, salvo che tale individuazione avvenga in base ad una norma contrattuale predisposta dalla parte che vi ha interesse (nelle polizze le imprese assicuratrici indicano il foro della sede dell'impresa o dell'agenzia assegnataria del contratto) e accettato specificamente dall'altra parte. L'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione che lo regolamenta è spesso definito foro competente. FORZA MAGGIORE Vedi Caso fortuito. FRANCHIGIA Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato. FRANCHIGIA RELATIVA Somma, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'assicurato. Non comporta risarcimento qualora il danno sia pari o inferiore all'importo corrispondente alla franchigia. Diversamente il risarcimento è integrale. FULMINE Fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata. Si manifestano più frequentemente su costruzioni elevate ed in prossimità di bacini idrici. Il fenomeno è anche influenzato dalle alterazioni ecologiche e dalle concentrazioni a carattere industriale. FUMO (DANNI DA) Si determinano quando, a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore, fuoriesce del fumo che danneggia le cose assicurate. FURTO Il furto è il reato contro il patrimonio che si compie quando si sottrae la cosa altrui per trarne un ingiusto profitto. FURTO (ASSICURAZIONE) Contratto di assicurazione con il quale determinati beni vengono garantiti contro gli eventi dannosi determinati da: furto, rapina, guasti cagionati dai ladri, scippo, ecc. Spesso la polizza prevede condizioni aggiuntive e/o speciali, specificatamente convenute, per estendere la garanzia ad altre tipologie di eventi o di soggetti (ad es. portavalori). FURTO CON CHIAVE FALSA È il furto che viene commesso utilizzando, per l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, grimaldelli, chiavi false ed altri arnesi che rappresentano i tipici mezzi fraudolenti. FURTO CON CHIAVE VERA È il furto commesso utilizzando per l'apertura degli accessi la chiave vera (non appare quindi obiettivamente visibile alcun segno di effrazione). In queste condizioni la garanzia Furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave da parte del legittimo proprietario o dal fatto che essa gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia Furto, anche se gli assicuratori non sono del tutto allineati a tale interpretazione. FURTO CON DESTREZZA È il furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine. FURTO CON INTRODUZIONE CLANDESTINA È il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente e senza destare sospetti, sia riuscita a farsi richiudere nei locali stessi ed abbia asportato la refurtiva mentre questi erano chiusi. FURTO CON ROTTURA O SCASSO È il furto commesso mediante rottura o forzamento delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi. FURTO CON SCALATA È l'introduzione nei locali perpetrata per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli utilizzando mezzi artificiosi o particolare agilità personale. FURTO ESTERNO Vedi Estorsione e Scippo.

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