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C (apri)

C.A.R. (CONTRACTOR'S ALL RISKS) È una forma di assicurazione che significa letteralmente tutti i rischi del costruttore, nel senso che garantisce contro i danni subiti dall'opera in costruzione nonché per la responsabilità civile verso i terzi durante l'esecuzione dell'opera stessa. C.I.D. Vedi Consorzio per la convenzione indennizzo diretto. C.I.R.T. Vedi Consorzio italiano per l'assicurazione vita rischi tarati. CAMBIAMENTO DI PROFESSIONE (DELL'ASSICURATO SULLA VITA) I cambiamenti di professione o di attività non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora l'aggravamento di rischio non sia tale per cui l'assicuratore non avrebbe, ab origine, consentito l'assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, l'assicuratore può decidere se far cessare gli effetti contrattuali e chiedere il maggior premio rapportato alla nuova situazione oppure ridurre, a tempo debito, l'entità delle prestazioni. Se l'assicurato non accetta di pagare il maggior premio o di sottostare alla prevista riduzione delle prestazioni, fermo il suo diritto al riscatto, il contratto è risolto. CAPITALE ASSICURATO È la somma assicurata che viene dichiarata dal contraente e che assume il valore di esistenza delle cose da assicurare. CAPITALE ASSICURATO (ASSICURAZIONE VITA) È la somma di denaro dovuta al beneficiario di un'assicurazione sulla Vita, in alternativa all'erogazione di una rendita, ad una data fissa (esistenza in vita dell'assicurato ad una certa epoca) o al verificarsi della morte dell'assicurato medesimo. CAPTIVE Questo temine inglese entrato nell'uso comune (letteralmente: prigioniero), definisce le imprese di assicurazione o di riassicurazione, il cui controllo azionario è detenuto da imprese, non assicurative (dette Parents), che se ne avvalgono per stipulare con esse (o loro tramite) i contratti che garantiscono i rischi delle imprese stesse. La sede di tali imprese è spesso ubicata nei cosiddetti paradisi fiscali (Isola di Man, Lussemburgo, ecc.). Solo due grandi gruppi italiani se ne avvalgono. Analogamente si definisce captive broker il broker che gestisce gli affari assicurativi dell'impresa, non assicurativa, che detiene il controllo azionario del broker stesso. CARENZA (PERIODO DI) È il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della polizza e l'effettiva decorrenza della garanzia. È detto anche periodo di aspettativa. CARICAMENTI Oneri che vengono applicati al premio puro, determinando così il premio netto. Sono detti caricamenti i costi gestionali che le imprese sopportano per la prestazione dell'attività assicurativa. Essi comprendono gli oneri di acquisizione, le spese per la liquidazione dei sinistri, nonché gli oneri di gestione, nonché il margine di utile. CARTA VERDE Documento che attesta la validità dell'assicurazione R.C. auto per la circolazione nei Paesi diversi da quelli aderenti alla C.E.E. Il mancato possesso di tale assicurazione impone la stipulazione di un'apposita assicurazione di frontiera che deve essere sottoscritta prima di circolare in un territorio diverso da quello per cui è stata emessa la polizza di base. CASO FORTUITO Si tratta di situazioni non umanamente prevedibili e quindi non ovviabili con la normale diligenza. La prova delle fortuità dell'evento libera dalla responsabilità. CATASTROFALE Vedi Eventi catastrofali. CAUSA (DEL CONTRATTO) È uno dei requisiti essenziali del contratto insieme con l'accordo delle parti (l'incontro delle volontà), l'oggetto (il complesso delle pattuizioni) ed eventualmente la forma (scritta). Si identifica con il motivo ultimo che induce le parti a contrattare (nell'assicurazione: il proposito di compiere un atto di previdenza, per quanto concerne l'assicurato; il compimento di un atto connesso con la propria attività imprenditoriale, per quanto concerne l'assicuratore) o, secondo una teoria più moderna, nella funzione economico-sociale del contratto (nell'assicurazione, la messa a disposizione del mezzo per cautelarsi attraverso la previdenza). CAUZIONE (ASSICURAZIONE) Costituiscono il contenuto del Ramo Cauzione i contratti assicurativi che assolvono la stessa funzione giuridico-economica di una cauzione in denaro o in altri beni reali, ovvero di una garanzia fidejussoria che un determinato soggetto obbligato (contraente) è tenuto a costituire a favore di un altro (beneficiario). L'obbligazione garantita, a titolo di risarcimento danni o penale, può sorgere a seguito di violazione di obbligazioni primarie di fare e di non fare o anche di dare, purché previste in una disposizione normativa o in un contratto. Sono escluse le garanzie di natura puramente fiduciaria, prestate cioè a fronte di operazioni finanziarie non riconducibili a contratti tipicamente disciplinati. CAUZIONE (TIPOLOGIE DI RISCHIO DEL RAMO) Le tipologie di rischio di questo Ramo sono costantemente aggiornate a seconda delle esigenze del mercato e dei settori di attività. Tra le principali garanzie si possono evidenziare le seguenti: - garanzie fideiussorie; - garanzie doganali; - garanzie appalti e costruzioni; - garanzie comunitarie; - garanzie assimilabili alle doganali; - garanzie per le intendenze di finanza; - garanzie appalti pubblici e privati; - controgaranzie bancarie; - controgaranzie per appalti pubblici e privati; - garanzie e controgaranzie per appalti all'estero; - garanzie finanziarie a favore dello stato e di enti pubblici (rimborso I.V.A., obblighi esattoriali, rateazioni fiscali/previdenziali/oneri di urbanizzazione e di costruzione, differimenti doganali, ecc.); - garanzie giudiziarie; - garanzie fedeltà; - garanzie di contratto. CEDENTE (ASSICURAZIONE VITA) Il contraente può cedere ad altri i diritti derivanti dal contratto assicurativo Vita. La cessione diventa efficace solo quando l'assicuratore ne fa annotazione in polizza o su appendice. CERTIFICATO D'AVARIA (TRASPORTI) Elaborato peritale rilasciato dal Commissario d'Avaria su richiesta del danneggiato che lo inoltrerà all'assicuratore, in uno con la dovuta documentazione, a sostegno della richiesta di risarcimento. Il ritiro di tale certificato senza osservazioni, implica che chi reclama il risarcimento riconosca la validità delle dichiarazioni del Commissario d'Avaria. Non possono essere prese in considerazione contestazioni postume. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE È rilasciato dall'assicuratore della R.C. auto e natanti per attestare che il veicolo (o il natante) è assicurato. Riporta il periodo di validità della assicurazione. Esso fa fede nei confronti dei terzi estranei al rapporto assicurativo. CHECK-UP Vedi Day hospital. CLAIM MADE È una formula assicurativa, di concezione anglosassone, particolarmente in uso nell'assicurazione R.C. prodotti, per cui vengono accolte le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità contrattuale, indipendentemente dal momento della messa in circolazione del prodotto e della possibilità che il danno si sia verificato, prima dell'inizio di tale validità, purché l'assicurato non ne abbia conoscenza. CLAUSOLA Con questo termine si definiscono tutte le pattuizioni contrattuali che costituiscono l'insieme delle condizioni di assicurazione (o di polizza), siano esse prestampate o di volta in volta convenute, ad integrazione o modifica di queste, sulle quali prevalgono. CLAUSOLA COMPROMISSORIA Vedi Arbitrato. CLAUSOLA DI CARENZA È una clausola contrattuale, inserita nelle polizze sulla vita senza visita medica, in forza della quale, se il decesso dell'assicurato avviene entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza, l'assicuratore corrisponde solo una somma pari ai premi netti versati. Questa clausola non vale se la morte è conseguenza diretta di malattia infettiva acuta oppure di infortunio. CLAUSOLA DI INCONTESTABILITA' Fa parte delle condizioni generali della polizza sulla vita. Con essa l'assicuratore, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dal suo rinnovo, rinuncia a contestare la polizza per dichiarazioni inesatte o reticenti, fornite dal contraente, purché senza dolo o colpa grave. CLAUSOLA DI PASSAGGIO Particolare condizione contrattuale relativa al Ramo Incendio, con la quale l'impresa, nel pattuire premio e condizioni, ha subordinato la stabilità di tali condizioni al fatto che i valori dei beni costituenti ogni singolo rischio non siano superiori ad un determinato limite convenuto. CLAUSOLA DI RECESSO Vedi Recesso per sinistro. CLAUSOLA DI RIMPIAZZO Vedi Rimpiazzo e Valore a nuovo. CLAUSOLE Costituiscono le condizioni di polizza: esse possono essere stabilite contratto per contratto, uniformemente adottate per tutti i contratti, oppure fissate per categorie di contratti. CLAUSOLE ABUSIVE Il concetto di clausola abusiva si differenzia da quello, tradizionalmente conosciuto, relativo alle clausole onerose perché non nasce dal diritto nazionale comune a tutti i contratti (relativamente all'Italia artt. 1341, 1342 e 1370 C.c.), bensì dal diritto speciale voluto dall'U.E. per tutelare i consumatori contro gli squilibri normativi contrattualmente posti in essere a loro danno. L'Unione ha dettato i principi affinché gli Stati Membri provvedano sollecitamente a dotarsi di norme speciali atte a colpire, con l'inefficacia, le clausole abusive, ossia che sono gravate da tale squilibrio, quando siano inserite nei contratti stipulati dai consumatori, ivi compresi gli utenti del servizio assicurativo (trattasi infatti di una tutela che va al di là di quella contenuta nell'Art. 1932 C.c.) e dei servizi cosiddetti parassicurativi. CLAUSOLE ONEROSE Sono clausole particolarmente gravose per uno dei due contraenti (perché impongono decadenze, sospensioni nell'erogazione delle prestazioni, deroghe alla competenza della Autorità Giudiziaria ecc.), per cui il legislatore ha ritenuto necessario - quando dette clausole sono contenute in moduli o formulari prestampati a cura dell'altro contraente - richiamare espressamente l'attenzione di chi dovrà sottostare a siffatta gravosità. Il che avviene mediante il meccanismo dell'approvazione specifica delle clausole onerose, previsto dagli articoli 1341 e 1342 C.c. CLAUSOLE VESSATORIE Vedi Clausole onerose. COASSICURAZIONE (DIRETTA) Si ha coassicurazione (diretta) quando la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose e/o persone è ripartita tra più assicuratori per quote determinate. In tal caso ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità dovuta solamente in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori. In caso di giudizio, l'assicurato deve citare tutti i coassicuratori. COASSICURAZIONE (INDIRETTA) È l'assicurazione del medesimo rischio presso diversi assicuratori, con diverse polizze. COESISTENZA Esistenza di più rischi in locali non separati fra loro da muro pieno o da spazio vuoto almeno superiore ad un metro. COESISTENZA DI PIU' ASSICURAZIONI Obbligo a carico dell'assicurato di dichiarare a ciascuna impresa l'esistenza di tutte le assicurazioni stipulate per il medesimo rischio. COLLEGIO MEDICO È un organismo costituito di volta in volta per dirimere le divergenze fra le parti a seguito di disaccordo sul diritto all'indennizzo e sulla natura e conseguenze del sinistro, relativamente alle polizze Infortuni e Malattia. Esso è costituito da 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo dai primi due o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici. Risiede normalmente nel comune ove ha sede la direzione della impresa e le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti, anche se un medico si rifiuta di sottoscrivere il verbale definitivo. COLLISIONE Nella fattispecie: evento al quale è esposto un veicolo durante la circolazione. Spesso questo termine viene utilizzato nella garanzia guasti accidentali (kasko) per indicare che la garanzia prestata dall'impresa è limitata ai danni derivanti da collisione con altro veicolo identificato, escludendo quindi sia l'urto contro ostacoli fissi che il ribaltamento. COLPA Comportamento (commissivo od omissivo) caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che dà luogo ad un fatto illecito non intenzionale, dato che l'intenzionalità del soggetto agente verte solo sull'azione e non anche sul risultato, che resta involontario anche se previsto o prevedibile. COLPA ESCLUSIVA (DELLA VITTIMA O DI UN TERZO) Vedi Caso fortuito. COLPA GRAVE È la colpa macroscopica. Nelle assicurazioni diverse da quelle di R.C., solleva l'assicuratore dall'obbligo di eseguire la sua prestazione, salvo patto contrario. COLPI DI SOLE E DI CALORE Sono manifestazioni che producono i loro effetti in modo progressivo e quindi manca loro il requisito della repentinità per considerarne le conseguenze e gli effetti quali infortuni. COLPO DI ARIETE È così definita la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa. COMBUSTIBILI Sostanze che per ossidazione sono capaci di dare vita ad un processo di combustione. La combustione può essere: - lenta, quando si ha innalzamento di temperatura appena sensibile; - viva, quando è notevole l'innalzamento di temperatura con produzione di luce; - completa, quando brucia e dà luogo ad altri composti non ulteriormente combustibili; - incompleta, quando l'ossigeno è in quantità insufficiente per provocare l'ossidazione completa del combustibile. COMITATO EUROPEO DELLE ASSICURAZIONI Denominato anche C.E.A. Organismo rappresentativo degli interessi dell'assicurazione privata europea. Promuove lo scambio di informazioni fra le associazioni nazionali aderenti, effettua studi, fornisce pareri qualificati agli organismi internazionali, intraprende ogni azione tendente a facilitare l'attività dell'industria delle assicurazioni. COMMISSARIAMENTO Di fronte a gravi irregolarità amministrative o violazioni di norme (legislative, statutarie, ecc.), il Ministro dell'Industria, con decreto, scioglie gli organi sociali dell'impresa assicuratrice versante in tale stato disfunzionale e l'I.S.V.A.P. nomina uno o più commissari ed un Comitato di sorveglianza per l'amministrazione straordinaria che porterà al risanamento o, in difetto, alla liquidazione coatta dell'impresa stessa. Il Commissario sostituisce il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Sorveglianza il Collegio Sindacale. COMMISSARIO (AD ACTA) È nominato, con decreto del Ministro dell'Industria, per il compimento di singoli atti necessari per rendere conforme alla legge la gestione delle imprese assicuratrici presentanti irregolarità rilevate dall'I.S.V.A.P. COMMISSARIO D'AVARIA Professionista che, nell'interesse dell'assicuratore, ha il compito di accertare cause ed entità del danno o della perdita subiti dalla merce nel corso od al termine del viaggio, prescindendo dalla portata della prestazione assicurativa. Per tale funzione egli utilizza formulari dai quali si rilevano tutte le notizie utili all'assicuratore per il necessario esame della pratica. Nei casi in cui è richiesta una specifica competenza professionale, il Commissario si avvale dell'opera di periti. COMMISSARIO LIQUIDATORE Nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa svolge le stesse funzioni proprie del curatore nell' ambito del fallimento. Provvede cioè a formare lo stato attivo e lo stato passivo della liquidazione, a realizzare le attività e a pagare i debiti in base alla legge fallimentare ed alle norme speciali sulle assicurazioni. Relativamente all'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti può essere investito del compito di liquidare, per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, danni gravanti su quest'ultimo. COMMISSARIO STRAORDINARIO Vedi Commissariamento. COMMORIENZA La legge stabilisce che, quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento. COMPAGNIA DELEGATARIA È l'impresa che, in caso di coassicurazione, conclusa la trattativa con il contraente, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischio. Vedi anche Delegataria. COMPETENZA TERRITORIALE Vedi Foro competente. CONCORSO DI COLPA È la situazione che si determina quando un fatto dannoso non può essere riferito in via esclusiva ad un unico responsabile, perché dovuto ai comportamenti colposi (paritetici o caratterizzati da una diversa gradazione della colpa) di più soggetti. Una configurazione particolare di concorso di colpa è quella legislativamente presunta in ordine alla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, per cui, in caso di scontro, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. CONDELEGATARIA Quando un contratto ripartito in quote fra coassicuratrici l'impresa contraente è di norma definita delegataria. Può peraltro esserci particolare interesse che una impresa coassicuratrice, impegnata con una partecipazione rilevante, ravvisi la necessità di partecipare alla gestione del contratto e può quindi ottenere le stesse funzioni della delegataria. CONDIZIONI GENERALI (DI ASSICURAZIONE O DI POLIZZA) Sono le condizioni generalmente predisposte a stampa dall'assicuratore. A volte sono integrate da condizioni particolari, speciali e/o aggiuntive (che valgono solo se richiamate) e da condizioni dattiloscritte, aggiunte appositamente, che prevalgono su quelle stampate, anche se queste non siano state cancellate. CONDIZIONI PARTICOLARI Sono quelle che, concordate di volta in volta dalle parti in relazione al contratto da stipulare, disciplinano gli aspetti specifici del medesimo. CONDIZIONI SPECIALI Sono quelle elaborate preventivamente dall'assicuratore in vista di aspetti particolari di una determinata categoria di contratti assicurativi. Sono di solito prestampate in aggiunta a quelle generali e tenute separate da queste, ma valgono solo se espressamente richiamate. CONSENSO (ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO) L'assicurazione, contratta per il caso di morte di un terzo, non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto. CONSERVAZIONE DELLE TRACCE Obbligo dell'assicurato di conservare gli indizi materiali di quanto denunciato, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità supplementare. CONSORZIO ITALIANO PER L'ASSICURAZIONE VITA TARATI Organismo, definito anche C.I.R.T., costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo Vita. Ad esso viene delegato il compito della tariffazione dei rischi vita anomali sotto il profilo sanitario per consentire l'atto di previdenza alla maggior parte di coloro cui verrebbe altrimenti rifiutata l'assicurazione sulla Vita. CONSORZIO PER LA CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO Organismo, detto anche CID, costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo R.C. Auto. Gestisce la convenzione che impegna le aderenti a risarcire, nell'interesse e nel nome di ogni impresa partecipante, gli assicurati R.C.A. di ciascuna impresa, che abbiano subito un danno cagionato da assicurato di altra impresa, essa pure partecipante. Il regolamento prevede che la procedura abbia luogo nel rispetto di precise norme. CONSTATAZIONE AMICHEVOLE (MODULO DI) È uno speciale stampato, conforme ad un apposito modello ministeriale, di denuncia di sinistro R.C. auto, che necessariamente deve essere compilato (e sottoscritto) da entrambe le parti, per rappresentare le modalità di un incidente stradale, al fine di beneficiare del sistema di liquidazione accelerato, di cui al D.L. 857/76 conv. L. 39/77. Al di fuori di tale sistema, detto stampato - detto anche MODULO CID - consente al conducente, che nel sinistro non abbia responsabilità, di ottenere dal proprio assicuratore la liquidazione del danno. Ciò può ora avvenire in tempi molto brevi e ciò a seguito dell'accordo denominato Convenzione Indennizzo Diretto, detta anche C.I.D. CONTENUTO L'insieme di tutti i beni esistenti sotto tetto del fabbricato che viene descritto in polizza. CONTESTAZIONE Atto con cui l'impresa respinge una domanda di indennizzo o di risarcimento e formula le sue riserve circa l'accoglimento totale o parziale del danno. CONTIGUITA', COESISTENZA, VICINANZA Sono definizioni che possono influenzare le valutazioni del rischio Incendio in misura determinante: - contiguità: si ha quando fra due enti che formano rischio vi è muro pieno o spazio vuoto di almeno un metro; - coesistenza: si ha quando nel medesimo fabbricato o in fabbricati non in regime di contiguità coesistono rischi soggetti a tariffazioni diverse; - vicinanza: si verifica quando, a distanza inferiore di mt. 20 dal rischio da assicurare, esistono industrie, boschi, depositi di sostanze infiammabili. CONTRAENTE È il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore. Suo obbligo principale è quello di pagare i premi. Suo fondamentale diritto, tipico nelle assicurazioni Vita e Infortuni, quello di designare il beneficiario. CONTRASSEGNO Documento che evidenzia l'esistenza dell'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La legge impone che debba essere collocato in modo ben visibile sul veicolo, di norma sul parabrezza, e ciò per permettere ai terzi di accertare l'impresa che presta l'assicurazione, i termini di scadenza della garanzia e la coincidenza con la targa del veicolo. CONTRATTO Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. I contratti a prestazioni corrispettive si distinguono in contratti commutativi e aleatori. Commutativo è il contratto nel quale, fin dal momento della sua conclusione, ciascuna delle parti sa quale sia l'entità del vantaggio e rispettivamente del sacrificio che riceverà dal contratto. Aleatorio è, invece, il contratto nel quale, per ciascuna delle parti, il vantaggio o il sacrificio dipenderà dall'alea, dalla sorte. CONTRATTO DI ADESIONE È quel contratto realizzato mediante moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, per cui l'altro contraente può solo aderirvi (o respingerlo) in blocco, senza cioè potere contrattare clausola dopo clausola. CONTRO-ASSICURAZIONE (ASSICURAZIONE VITA) Clausola contrattuale che prevede la restituzione del o dei premi pagati, nel caso che l'assicurato: muoia durante un periodo di tempo prestabilito (assicurazioni per il caso di vita), oppure sopravviva ad una data prefissata (assicurazioni per il caso di morte). CONVENZIONE È così definito ogni accordo tendente a convenire condizioni speciali relativamente a contratti assicurativi nei diversi Rami, quando riferiti a gruppi omogenei di persone. La convenzione quindi può riferirsi a dipendenti di una stessa azienda (o parte di essi), iscritti ad una associazione, ecc. CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO Detta anche C.I.D., vi aderisce la maggior parte delle imprese di assicurazione per consentire al danneggiato, per i soli danni al veicolo, di ottenere il risarcimento direttamente e molto più brevemente dalla propria impresa di assicurazione per la R.C. auto. Ciò vale attualmente per incidenti che coinvolgono solo due veicoli, sempreché non vi siano lesioni a persone, che i due conducenti sottoscrivano il modello di denuncia sinistri denominato constatazione amichevole e che l'entità del danno non sia (1994) superiore a 10 milioni. COOBLIGAZIONE (ASSICURAZIONE CAUZIONE) Sono impegni fidejussori prestati da terzi per conto dell'obbligato, in merito ad un'obbligazione da questi garantita. COPERTURA È così definito il complesso degli elementi del tetto, escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti. COPERTURA PROVVISORIA È così definito il documento rilasciato dall'assicuratore in alcuni Rami e per alcune tipologie di rischi, che consente di beneficiare delle prestazioni assicurative prima della emissione della polizza e del suo perfezionamento. COSE ASSICURATE (ALIENAZIONE) L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, dato che diritti e obblighi passano all'acquirente se questi, saputo del contratto, non dichiara (con raccomandata) all'assicuratore di rifiutare il subentro entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione. L'assicurato che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione ed all'acquirente l'esistenza del contratto, deve continuare a pagare i premi. COSE IN CUSTODIA Sono cose atte a produrre danno e sulle quali, quindi, va esercitata una particolare vigilanza. In caso di danno la legge presume la responsabilità del custode, ossia di colui, proprietario o no, che, avendo la disponibilità di fatto, oltreché legale, delle cose in parola, è tenuto ad esercitare siffatta sorveglianza. COSTO DI RIMPIAZZO Si tratta del prezzo di listino a nuovo del macchinario od attrezzatura, maggiorato dei costi di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio. L'I.V.A. va compresa nella somma assicurata solo quando l'assicurato appartenga ad una categoria qualificata come soggetto passivo di imposta. Vedi anche Rimpiazzo. COURTIER Termine francese che indica il Broker (vedi Brokeraggio). CUMULO DI INDENNITA' Locuzione che contraddistingue la norma contrattuale intesa a disciplinare il ricorrere di più prestazioni cui l'assicurato od i suoi beneficiari possono avere diritto. Nei Rami Infortuni e Malattia, ad esempio, le indennità per inabilità temporanea o per ricovero, sono cumulabili con quelle previste per il caso di morte o di invalidità permanente che, tra loro, non sono cumulabili.

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