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B (apri)

BAGAGLI (ASSICURAZIONE) Questa tipologia contrattuale serve a garantire l'assicurato contro i rischi di furto o di smarrimento dei propri bagagli, durante l'effettuazione di un viaggio e ciò per un periodo di tempo contrattualmente stabilito e fino a concorrenza di una somma predeterminata per singolo bagaglio. BANCASSICURAZIONE Termine entrato nell'uso comune, a significare la vendita di prodotti assicurativi - prevalentemente Vita - attraverso sportelli bancari. BENEFICI DI MUTUALITA' Essi vengono concessi da talune società mutue assicuratrici e sono destinati ai Soci/Assicurati (vedi Art. 2546, 3?o. C.c.). Sono determinati dal risparmio annuale, detratti gli accantonamenti prescritti dalla legge e quelli eventualmente previsti dall'atto costitutivo della società stessa. BENEFICIARIO È il soggetto che, in base alla designazione fatta dal contraente, riceve le prestazioni dell'assicuratore. Questa figura può coincidere con quelle del contraente e/o dell'assicurato, o con una sola di queste o, addirittura, con nessuna. Non è un soggetto del contratto, ma acquista un diritto per effetto della designazione. BLOCK POLICY Viene così definita una speciale polizza danni ai beni che contempla tutti i rischi ai quali la specifica attività è sottoposta. Normalmente si stabilisce che sono compresi tutti gli eventi salvo quelli esplicitamente esclusi. BONUS - MALUS È il termine indicante una forma di personalizzazione della tariffa R.C. auto (vedi Assicurazioni obbligatorie) attuata assegnando le assicurazioni delle autovetture ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel periodo di osservazione. In assenza di sinistri, si ottiene un bonus e si scala di una classe. In presenza di sinistri si sale di una/due classi e si è perciò penalizzati con il malus. BROKER (NEGLIGENZA O ERRORI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI) Affinché assicurati e/o imprese assicuratrici possano essere risarcite dei danni loro causati dal broker nell'esercizio della sua attività professionale, questi ha l'obbligo di stipulare un'apposita polizza R.C. e, per i danni non coperti dalla stessa, ad aderire ad un apposito fondo di garanzia (costituito nell'ambito del Ministero dell'Industria ed amministrato da un apposito Comitato) alimentato dagli aderenti con una percentuale sulle provvigioni annue. BROKERAGGIO (MEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA) È l'attività, professionalmente esercitata, consistente nel mettere in relazione i soggetti interessati alla copertura di determinati rischi con imprese di assicurazione o di riassicurazione. Chi esercita il brokeraggio deve assistere tali soggetti nella formazione dei contratti, nonché al caso collaborare alla gestione dei medesimi, ma non può essere vincolato da impegni di sorta alle imprese predette. Siffatta indipendenza del broker è garantita da particolari norme di legge. BUONAFEDE L'omissione o l'inesatta dichiarazione di una circostanza che potrebbe aggravare il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tale dichiarazione non sia frutto di dolo o di colpa grave e non riguardi le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio. L'assicuratore ha peraltro il diritto di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio da quando le circostanze aggravanti si sono verificate.

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