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ABBUONO Rimborso di quota di premio pagata su un contratto annullato per sostituzione, che viene riportato nella polizza sostitutiva. ABBUONO (DIVIETO DI) È vietato agli operatori del mercato assicurativo abbuonare agli assicurati sulla vita le provvigioni, o concedere altri abbuoni (anche sotto forma di doni, eccetto quelli di irrilevante valore) nell'ambito del Ramo Vita. La norma vuole evitare la concorrenza esasperata. ABORTO Evento indennizzabile quando comporta ricovero. Tuttavia le polizze Malattia non comprendono mai l'interruzione volontaria della gravidanza. Vedi anche Malattia e Parto. ACCESSORI (DEL VEICOLO) Il termine ricorre frequentemente nel Ramo Auto Rischi Diversi e specificatamente nella garanzia Furto. Con esso si identificano alcuni componenti delle autovetture (audio-riproduttori, condizionatori d'aria, antinebbia, ecc.). Molte imprese distinguono i c. d. optional (forniti e installati dal costruttore) dagli accessori aggiunti successivamente all'acquisto. Spesso la presenza di accessori o optional comporta tassazioni di premio più elevate, applicazione di scoperti e/o franchigie. ACCESSORI (DEL PREMIO) È una maggiorazione del premio netto, espressa in percentuale e/o in cifra assoluta, che pur essendo indicata separatamente, forma parte integrante del premio stesso e con esso costituisce il premio imponibile. ACCIDENTALITA' Concetto tipico delle assicurazioni rientranti nella R.C. Generale, per cui non sono accidentali (e sono quindi esclusi dall'assicurazione) quei comportamenti formalmente colposi ma ripetitivi e, come tali, forieri di un risultato altamente prevedibile. Trattasi di un concetto da chiarire con un esempio. Un imbianchino inizia a dipingere una parete e qualche goccia di colore sporca il pavimento. Sin qui siamo nell'accidentalità. Ma se l'imbianchino continua a lavorare senza preoccuparsi di coprire il pavimento (con cartoni, vecchi giornali, ecc.), l'ulteriore sgocciolamento non può più essere considerato accidentale. ACCONTO (SULLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DEL DANNO) È la somma concessa, mediante ordinanza e ad istanza di parte, dal Giudice istruttore civile o dal Magistrato inquirente in sede penale, al danneggiato, nei limiti dei 4/5 dell'ammontare presumibile del danno di responsabilità civile, ove sussistano lo stato di bisogno del danneggiato stesso e l'accertamento (sia pure sommario) di gravi elementi di colpa a carico del responsabile. ACCORDO (DELLE PARTI) È uno dei requisiti essenziali del contratto. Esiste quando alla proposta di una parte contrattuale, nel termine stabilito dal proponente, o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura degli affari e degli usi, segue l'accettazione dell'altra parte contrattuale. Nell'assicurazione vita l'accordo si ha quando: la polizza viene sottoscritta dal contraente e/o dall'assicurato, oppure quando l'impresa rilascia al contraente la polizza o gli invia per iscritto comunicazione del proprio assenso. Vedi anche Causa (del contratto). ACCORDO NATANTI DA DIPORTO Accordo, definito anche A.NA.DI., al quale possono aderire le imprese che esercitano il Ramo Trasporti con specifico riferimento al settore delle navi ed imbarcazioni da diporto. Tutte le imprese aderenti, prima che vigessero le norme sulla concorrenza, utilizzavano un medesimo capitolato di polizza. ACQUA CONDOTTA Si ha fuoriuscita di acqua condotta quando, a seguito di rottura o guasto accidentale di impianti idrici, igienici e termici esistenti nel fabbricato, si verificano danni materiali alle cose assicurate. Forma oggetto di garanzia in polizza Incendio e globale fabbricati. ADDIZIONALI Vedi Accessori (del premio). AGENTE DI ASSICURAZIONE Secondo la definizione fornita dall'art. 2 dell'Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione, è agente di assicurazione colui che, iscritto all'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia. AGENZIA DI ASSICURAZIONE Prende vita in senso proprio attraverso il contratto di agenzia di assicurazione; ma, per comune accezione, è agenzia di assicurazione la struttura periferica di un'impresa di assicurazione funzionalmente organizzata a gestire ed acquisire affari assicurativi. La generica identificazione dell'agenzia di assicurazione con la struttura periferica di un'impresa di assicurazione ha esteso impropriamente l'uso di tale terminologia. Vanno effettuate, pertanto, le seguenti distinzioni: - si ha agenzia di assicurazione in appalto o in gestione libera, quando la relativa gestione è contrattualmente affidata ad uno o più agenti di assicurazione. - si ha agenzia di assicurazione in economia o in gestione diretta, quando vi è preposto personale subordinato dell'impresa di assicurazione (vedi Gerenza). AGGRAVAMENTO (DEL RISCHIO) Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravità ed intensità del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui l'aggravamento si è verificato. L'assicuratore, tuttavia, ha la facoltà di recedere immediatamente dall'assicurazione se l'aggravamento è tale che non avesse consentito l'assicurazione, mentre ne ha la facoltà dopo 15 giorni se la nuova situazione avesse comportato un maggior premio. Se non si trattasse di circostanze sopravvenute dopo la stipulazione del contratto il rischio sarebbe stato diverso sin dall'origine. Vedi anche Dichiarazioni inesatte o reticenti. AGGRESSIONI Possono determinare infortuni dovuti ad atti violenti subiti dall'assicurato a seguito di tumulti, scioperi o semplicemente atti di teppismo o rapina. Perché gli infortuni sofferti a seguito di aggressioni siano compresi in garanzia non ci dovrà essere stata parte attiva dell'assicurato agli stessi atti violenti. Egli deve, in buona sostanza, essere vittima incolpevole di tali manifestazioni. ALBO BROKER È istituito presso il Ministero dell'Industria; la sua tenuta è affidata alla Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. E' diviso in due sezioni: la prima per l'iscrizione delle persone fisiche, la seconda per l'iscrizione delle società. Tanto in una sezione, quanto nell'altra, vengono tenuti distinti i soggetti che esercitano il brokeraggio assicurativo da quelli che esercitano il brokeraggio riassicurativo o entrambi. Il brokeraggio, ossia la mediazione assicurativa e/o riassicurativa, può essere esercitato solo da chi abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo. ALBO BROKER (REQUISITI) L'iscrizione all'Albo presuppone il possesso di determinati requisiti tra cui in particolare l'idoneità morale (assenza di condanne per determinati delitti) e l'idoneità tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di precisi titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici, agenzie o società di brokeraggio). Nel caso di società, sono previsti requisiti specifici per le stesse, mentre i requisiti predetti debbono sussistere in relazione ai legali rappresentanti ed ai responsabili delle sedi secondarie. ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE La legge 7 febbraio 1979, n. 48 ha istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, l'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, stabilendo che l'attività di tali intermediari non può essere esercitata senza la loro preventiva iscrizione. Per l'iscrizione all'Albo occorre essere in possesso di alcuni requisiti soggettivi (cittadinanza, godimento dei diritti civili, assenza in ambiti definiti di condanne penali) ed aver superato una prova scritta ed orale di idoneità. Quest'ultima può essere surrogata dal possesso di un titolo equipollente fra quelli identificati dalla legge, come ad esempio l'aver svolto per almeno due anni continuativi attività di dirigente alle dipendenze di un'impresa di assicurazione o per almeno tre anni continuativi attività di assunzione, produzione o trattazione di affari assicurativi alle dipendenze di un'impresa o di un'agenzia di assicurazione. L'Albo è suddiviso in due sezioni: - alla prima sono iscritti gli agenti di assicurazione in attività, ovvero coloro ai quali siano stati conferiti da impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione uno o più incarichi agenziali, ovvero siano legali rappresentanti di società titolari di incarico agenziale o da queste ultime delegati allo svolgimento dell'attività connessa con tale incarico; - alla seconda sono iscritti coloro che non hanno incarico agenziale o siano cessati da precedente incarico, esclusi fra questi ultimi i cessati per avvenuta cancellazione dall'Albo. La legge ha istituito presso il Ministero dell'Industria una Commissione nazionale e, perifericamente, presso ogni Camera di Commercio, una Commissione provinciale con funzioni di conservatoria, di controllo e di disciplina degli iscritti all'Albo. La commissione nazionale è altresì organo consultivo del Ministero dell'Industria per tutte le questioni concernenti la tenuta dell'Albo. ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE (REQUISITI) L'iscrizione all'Albo presuppone il possesso di determinati requisiti, tra cui in particolare l'idoneità morale (assenza di condanne per determinati delitti) e l'idoneità tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di precisi titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici o agenzie). ALEA Incertezza, casualità. L'assicurazione è un tipico contratto aleatorio. Vedi anche Probabilità. ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE Vedi Cose assicurate (alienazione). ALL RISKS Termine di origine inglese che significa, letteralmente, tutti i rischi. Lo si adotta generalmente per indicare polizze che prevedono la coesistenza di una pluralità di garanzie prestate con unico contratto (ad es. all risks costruttori, gioiellieri, ecc.). ll termine, di uso comune, anche se viene attribuito a polizze di ampia portata, ha tuttavia un significato più commerciale che tecnico, dato che non esistono, di fatto, polizze che garantiscono contro ogni e qualsiasi rischio. ALLUVIONI Vedi Eventi catastrofali. ALPINISMO L'alpinismo è di norma incluso tra gli sports pericolosi e come tali non sono indennizzabili gli infortuni sofferti praticando tale sport. Tuttavia alcune imprese differenziano, facendo riferimento alla cosiddetta scala di Monaco, la difficoltà delle scalate e comprendono in garanzia gli infortuni sino al secondo o terzo grado di detta scala. L'accesso ai ghiacciai è spesso parificato all'alpinismo, anche se non comporta vere e proprie scalate di roccia. ALTRE ASSICURAZIONI Il contraente e l'assicurato sono tenuti a dichiarare l'esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi per i quali viene stipulato il contratto, come pure la loro successiva stipulazione, cosicché ogni assicuratore possa essere messo a conoscenza di tutte le assicurazioni esistenti per tali rischi. L'omissione dolosa della dichiarazione comporta la perdita del diritto all'indennità pattuita. La norma ha il duplice scopo di evitare comportamenti speculativi e di evitare esposizioni che saturino eventuali trattati di riassicurazione. Vedi anche Assicurazione presso diversi assicuratori e Coassicurazione (indiretta). AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA È il regime cui viene sottoposta l'impresa assicuratrice a carico della quale sono state rilevate dall' I.S.V.A.P. gravi irregolarità. Vedi anche Commissariamento. AMMORTAMENTO (ASSICURAZIONE VITA) È il rimborso graduale di un prestito in cui il debitore, oltre a pagare periodicamente gli interessi sul debito ancora da estinguere, rimborsa una parte della somma prestata, estinguendo così gradualmente il prestito. ANAMNESI Vedi Questionario anamnestico. ANNEGAMENTO L'annegamento è un evento letale in quanto provoca la morte per asfissia. Pur non avendo tale evento tutte le caratteristiche specifiche dell'infortunio, le polizze Infortuni normalmente lo comprendono in garanzia. Vedi anche Asfissia. ANNULLABILITA' E RISOLUZIONE (CONTRATTI IN VIOLAZIONE DI LEGGE) Le polizze non gestite a norma di legge sono annullabili; quelle assunte da imprese operanti in violazione di legge o del divieto di assumere nuovi affari sono risolute su semplice denuncia del contraente. ANTICIPATA RISOLUZIONE (DEL CONTRATTO ASSICURATIVO) Può avvenire consensualmente oppure ad iniziativa di una delle parti: dell'assicurato (che comunica all'assicuratore la cessazione del rischio), dell'assicuratore che si avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti oppure sull'aggravamento di rischio o sulla diminuzione di questo) o della clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro. Vedi anche Cessazione del rischio, Dichiarazioni precontrattuali, Aggravamento del rischio, Diminuzione del rischio. ANTIECONOMICITA' Con questo termine ci si riferisce a quella situazione per cui, essendo la spesa per riparare un bene danneggiato superiore al valore del medesimo all'atto del danno, altro non resta da fare che rinunciare alla riparazione e sostituire tale bene con altro uguale o analogo. In detta situazione, viene corrisposto all'avente diritto il valore del bene ante sinistro. Il relativo principio giuridico è contenuto nell'art. 2058 del C.c., che autorizza il giudice a disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore. L'impresa non può che liquidare il danno tenendo conto dell'economicità delle riparazioni e quindi in funzione della rivalutazione che il bene subisce, ma non può pagare più del valore del bene stesso al momento del sinistro, in quanto si realizzerebbe un illecito arricchimento. APPALTO (AGENZIA IN) Vedi Agenzia di assicurazione. APPENDICE Atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della polizza a mezzo del quale, su richiesta di una delle parti, si procede alla modifica di uno o più termini originari oppure a semplice precisazione. Può anche comportare aumento o diminuzione del premio. Con analogo atto (detto di regolazione) si procede al calcolo del premio dovuto dall'assicurato per i contratti che prevedono un premio provvisorio assoggettabile a conguaglio. APPROPRIAZIONE INDEBITA È il reato contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà. Da non confondere con i reati di malversazione (art. 315 C.p.) e di peculato (art. 314 C.p.), commessi dal pubblico ufficiale che si appropria di denaro o cose di privati, nel primo caso; di cose della Pubblica Amministrazione, detenute per ragioni di ufficio o di servizio, nel secondo. APPROVAZIONE (DELLE TARIFFE) Attuata con decreto ministeriale in ordine ai Rami Vita e R.C. obbligatoria auto e natanti (prima che ne intervenisse la liberalizzazione). Vedi Liberalizzazione. ARBITRATO Mediante la clausola compromissoria o di arbitrato, le parti di un contratto si impegnano a deferire ad uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie, nell'intento di sottrarre le stesse alla cognizione dell'autorità giudiziaria, per rendere tale soluzione più spedita e sollecita. Di norma, si ricorre all'arbitrato per risolvere problemi di quantificazione del danno o comunque di carattere tecnico, mentre l'interpretazione del contratto (o di singole clausole) è competenza dell'Autorità Giudiziaria. ARRETRATO (PREMIO) Premio o rata di premio relativo a contratto di assicurazione perfezionato e non incassato. ASFISSIA Si tratta di un evento che, pur non avendo la peculiarità della definizione infortunio viene spesso genericamente compreso fra gli eventi assicurabili. Infatti l'asfissia è una conseguenza letale di una lesione che si produce a poco a poco con il soffocamento per mancanza di ossigeno e quindi è priva del requisito della violenza (che significa effetto/causa repentino). Vedi anche Infortunio e Annegamento. ASSENSO (ASSICURAZIONE VITA) È richiesto all'assicurato per la polizza stipulata sulla sua vita da un altro soggetto. ASSICURATO È il soggetto che, nelle assicurazioni contro i Danni (alle cose o al patrimonio), viene sollevato, in termini economici e nei limiti convenuti, dalle conseguenze dannose di un sinistro. Può coincidere con il contraente del contratto di assicurazione oppurre no, ma deve comunque avere interesse all'assicurazione. Nelle assicurazioni contro i Danni alla persona e nelle assicurazioni sulla vita, è il soggetto sulla cui persona viene stipulata l'assicurazione e, spesso, non vi è coincidenza fra il medesimo ed il contraente. Le prestazioni relative a queste assicurazioni (danni alla persona e sulla vita) possono essere erogate ad un soggetto - il beneficiario - che in certi casi può coincidere con il contarente o con l'assicurato, oppure può essere una terza persona diversa da queste due. ASSICURATORE Vedi Impresa (di assicurazione). ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) È il contratto mediante il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato , entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tanto nel codice civile quanto nelle leggi speciali (D.P.R. 449/59, L. 295/78 e L. 742/86) il legislatore suddivide le assicurazioni in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita. ASSICURAZIONE Attività economica in base alla quale l'assicuratore, applicando determinati principi tecnici (matematico-statistici e giuridici), raccoglie dagli assicurati, attraverso i premi, un complesso di mezzi finanziari che, opportunamente gestiti, gli consentono di fronteggiare gli impegni assunti con gli assicurati medesimi. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITà CIVILE È l'assicurazione del patrimonio dell'assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato dal fatto dell'assicurato medesimo. Infatti, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, per un fatto accaduto durante la validità dell'assicurazione, e ciò entro il limite del massimale . Trattasi di un'assicurazione contro i Danni e, precisamente, contro il danno dell'accennata diminuzione patrimoniale. Viene comunemente detta assicurazione R.C. e riguarda vari ambiti: R.C. auto e natanti, R.C. generale, R.C. prodotti, R.C. inquinamento, ecc. Vedi anche R.C. (generale). ASSICURAZIONE (DI SECONDO RISCHIO) È la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza a quella di primo rischio; essa opera infatti a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura. ASSICURAZIONE (DURATA) Vedi Durata (dell'assicurazione). ASSICURAZIONE (IN NOME ALTRUI) È l'assicurazione stipulata da un contraente che non ha il potere di impegnare il soggetto per il quale stipula e che agisce, quindi, come falso procuratore di quest'ultimo. In tal caso, l'interessato (nel cui nome è stata fatta l'assicurazione) può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, ma fino alla ratifica o al rifiuto di questa il falso procuratore è obbligato personalmente nei confronti dell'assicuratore e, in particolare, gli deve i premi in corso all'atto del rifiuto della ratifica. ASSICURAZIONE (PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA) È l'assicurazione stipulata da un soggetto per conto di un altro soggetto individuato (es. dipendente assicurato contro gli Infortuni, per patto sindacale, dal datore di lavoro) o individuabile al momento del sinistro (es. conducente del veicolo nel momento in cui si verifica l'incidente stradale: la responsabilità civile di detto conducente, non individuato, è stata assicurata, insieme con la propria, dal proprietario del veicolo stesso). Nell'assicurazione sulla vita, è il contratto in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, nell'interesse ed a favore della stessa. ASSICURAZIONE (PRESSO DIVERSI ASSICURATORI) Quando il medesimo rischio viene assicurato presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le altre assicurazioni. Pena, in caso di omissione dolosa dell'avviso, la perdita dell'indennità su tutti i contratti. Anche dell'avvenuto sinistro bisogna dare avviso a tutti gli assicuratori, ad ognuno dei quali l'assicurato può chiedere l'indennità come da contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. ASSICURAZIONE (RAMI DANNI) Si configura quando l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro riguardante persone (es. assicurazione Infortuni), cose (es. assicurazione Incendio), prodotti del suolo e dell'allevamento (es. assicurazioni agricole), patrimoni (es. assicurazione R.C.), interessi in genere (es. assicurazione del Credito, assicurazione contro Perdite Pecuniarie Varie, ecc.). ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO È il contratto di assicurazione sulla vita a favore di una terza persona e non del contraente. Vedi anche Beneficiario, Designazione beneficiaria. ASSICURAZIONE CON VISITA MEDICA È un'assicurazione sulla vita che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte dell'assicurato, viene stipulata solo sulla base degli esiti di un'apposita visita medica e, se del caso, di ulteriori accertamenti sanitari. Vedi anche Assicurazione senza visita medica. ASSICURAZIONE DEL T.F.R. È un'assicurazione collettiva stipulata dai datori di lavoro per accantonare il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti, da corrispondere in caso di interruzione del rapporto di lavoro stesso. Vedi anche Assicurazioni collettive, Assicurazioni di gruppo. ASSICURAZIONE DI CAPITALIZZAZIONE È un'assicurazione sulla vita nella quale l'obbligo dell'assicuratore non dipende dalla probabilità di vita o di morte dell'assicurato, ma garantisce solamente l'ammontare dei premi pagati più gli interessi maturati. Trattasi quindi di operazione finanziaria e quindi il premio viene determinato in funzione del capitale da pagare e della durata contrattuale, senza quindi tener conto dell'età dell'assicurato. Vedi anche Assicurazioni per il caso di vita , Assicurazioni per il caso di morte e Assicurazioni miste. ASSICURAZIONE FLUTTUANTE Assicurazione che viene prestata quando si è in presenza di elementi variabili nel corso dello stesso periodo assicurativo. La garanzia viene adeguata in base alla denuncia delle quantità da parte dell'assicurato con una regolazione finale del premio dovuto. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI) La legge 24/12/1969 n. 990, pubblicata sulla G.U. del 3/1/1970, introduceva anche in Italia l'obbligo della assicurazione per i veicoli senza guida di rotaie che subiva poi profonde modificazioni per effetto della legge 26/2/1977 n. 39.Il recepimento delle Direttive Comunitarie, inoltre, ha comportato la totale liberalizzazione delle tariffe, prima amministrate, a partire dal 1994. Per effetto di tale recepimento non è venuto meno l'obbligo della assicurazione, mentre viene a cessare l'obbligo per l'impresa di prestare l'assicurazione. Tuttavia da più parti si auspica una radicale riforma della materia e già sono state presentate proposte in questo senso (proposta di legge approvata dal Senato il 24/3/1993), innovative sotto il profilo della quantificazione del danno (ad es. danno morale ai familiari, ecc.) di cui si prevede un lungo iter parlamentare. ASSICURAZIONE PARZIALE Vedi Sottoassicurazione. ASSICURAZIONE SENZA VISITA MEDICA È un'assicurazione che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte, viene stipulata in base alle dichiarazioni scritte dell'assicurando e non necessita degli esiti di un'apposita visita medica. Un'assicurazione Vita può essere stipulata nella forma senza visita medica quando: - il capitale garantito per il caso di morte non supera i 100 milioni; - l'età dell'assicurando non supera i 60 anni. ASSICURAZIONE SULLA VITA Si configura quando l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si impegna a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana: morte o esistenza in vita ad una certa data. Vedi anche Assicurazione con visita medica. ASSICURAZIONE SULLA VITA DI UN TERZO È l'assicurazione sulla Vita in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, sia nell'interesse ed a favore di questa, sia nell'interesse proprio che di un altro terzo, sia a beneficio proprio che di un altro terzo. La legge richiede il preventivo assenso della persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione, se questa è operante per il caso morte. Vedi anche Assenso, Assicurazione (per conto altrui e per conto di chi spetta), Assicurazione a favore di un terzo. ASSICURAZIONE SULLA VITA PROPRIA È l'assicurazione stipulata sulla vita propria nell'interesse proprio o di un terzo a beneficio proprio o di un terzo. ASSICURAZIONI ADEGUABILI Sono forme assicurative sulla vita accomunate da una fondamentale caratteristica: mentre i premi restano costanti, le prestazioni dell'assicuratore si adeguano annualmente in base all'aumento dell'indice del costo della vita, nella misura massima del 3%. ASSICURAZIONI COLLETTIVE Sono contratti che riuniscono una pluralità di assicurazioni su altrettante teste, con la particolarità che il gruppo degli assicurati presenti determinate caratteristiche di omogeneità. Frequentemente si tratta dei dipendenti di uno stesso datore di lavoro, o degli appartenenti ad una certa categoria professionale, o degli aderenti ad una stessa associazione. ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI (ASSICURAZIONE VITA) I contratti di assicurazione Vita prevedono spesso delle prestazioni aggiuntive, tecnicamente conosciute come assicurazioni complementari.Le prestazioni aggiuntive riguardano i rischi di: invalidità totale e permanente, morte accidentale, beneficio orfani. ASSICURAZIONI DI GRUPPO Sono assicurazioni collettive monoannuali, rinnovabili per il caso di morte o di invalidità permanente. Per essere definito gruppo un insieme di persone deve essere composto da almeno 5 unità. Queste assicurazioni prevedono, in molti casi, sconti sui premi e bonus alla scadenza contrattuale. ASSICURAZIONI INDICIZZATE Sono forme assicurative con la seguente caratteristica: premi e capitali variano annualmente in base all'aumento dell'indice del costo della vita. Le polizze indicizzate sono di due tipi: - media indicizzazione: mentre le prestazioni dell'assicuratore variano annualmente in misura pari al 50% dell'indice del costo della vita, con un massimo del 18%, i premi crescono di tre punti in meno; - alta indicizzazione: mentre le prestazioni dell'assicuratore crescono annualmente in misura pari al 50% dell'indice del costo della vita più 3 punti, con un massimo del 21%, i premi crescono nella stessa misura. ASSICURAZIONI MISTE (ASSICURAZIONE VITA) Danno luogo alla prestazione dell'assicuratore alla morte dell'assicurato, se questa si verifica entro un certo termine, o al termine stesso, ove l'assicurato sia ancora in vita. ASSICURAZIONI MUTUE Vedi Società mutue assicuratrici. ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE Trattasi di assicurazioni prestate da assicuratori privati (e non sociali come ad esempio l'I.N.A.I.L.) ma stipulate obbligatoriamente dai soggetti all'uopo indicati dal legislatore. Generalmente tali assicurazioni riguardano la Responsabilità Civile (la più nota è la R.C. auto e natanti, ma ve ne sono numerose altre previste da leggi statali e sub-statali: aeromobili, cacciatori, campeggi, funivie, ecc.), mediante le quali il legislatore si propone di tutelare la vittima incolpevole sostituendo al debitore naturale (responsabile) un più solvibile debitore legale (assicuratore). Tuttavia vi sono anche assicurazioni obbligatorie Infortuni come quelle previste dal codice della navigazione per i passeggeri e per il personale navigante. ASSICURAZIONI ORDINARIE (ASSICURAZIONE VITA) Sono assicurazioni individuali classificate, secondo le modalità di pagamento delle prestazioni assicurate, in assicurazioni di capitali e di rendite. Le assicurazioni di capitali si dividono a loro volta, secondo la natura del rischio, in Assicurazioni per il caso di morte e per il caso di vita. ASSICURAZIONI PER IL CASO DI MORTE Sono assicurazioni di capitale che garantiscono il versamento di una somma al beneficiario, alla morte dell'assicurato. Sono definite a Vita intera o temporanee. Sono a Vita intera se il capitale sarà pagato in qualunque epoca avvenga il decesso, mentre sono temporanee se il pagamento avrà luogo solo se il decesso si verificherà entro un periodo determinato. ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA Sono quelle nelle quali l'obbligazione dell'assicuratore è subordinata alla sopravvivenza dell'assicurato a una certa scadenza. Secondo le modalità di pagamento delle prestazioni garantite, si distinguono in assicurazioni di capitali e di rendite. ASSICURAZIONI POPOLARE Sono le assicurazioni sulla Vita destinate alle persone meno abbienti. Caratteristiche proprie di queste assicurazioni sono: il limitato capitale garantito, il pagamento del premio in rate mensili e l'esenzione dal controllo medico (sostituito da un periodo di carenza. ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI Sono contratti di assicurazioni collettive stipulati, di norma, nelle forme di rendita differita, di assicurazione mista o di temporanea decrescente. Le prime due forme vengono utilizzate per integrazioni di trattamenti pensionistici o di indennità di fine rapporto; la terza si presta a garantire, in caso di mutui accesi da cooperative edilizie, il pagamento del debito residuo. ASSICURAZIONI PRIVATE Sono quelle assicurazioni poste in essere mediante contratto di diritto privato. ASSICURAZIONI RIVALUTABILI Sono forme assicurative sulla vita con la seguente caratteristica: la prestazione dell'assicuratore varia annualmente in base al rendimento della riserva matematica afferente questo tipo di polizza e costituita in gestione separata. Il premio annuo può essere costante o rivalutabile. ASSICURAZIONI SOCIALI Sono costituite da prestazioni, intese a garantire la sicurezza sociale, erogate da enti pubblici, non in base al contratto di cui all'art. 1882 C.c., ma secondo apposite norme di legge. ASSICURAZIONI SU PIU' TESTE Sono le assicurazioni in cui l'evento garantito (morte o sopravvivenza) riguarda un gruppo di teste (persone) assicurate, fra cui esistono legami di interdipendenza. Esempio: l'assicurazione temporanea di morte su più teste, nella quale la somma assicurata è pagabile al primo decesso, purché esso avvenga entro un determinato periodo di tempo. ASSISTENZA (RAMO) Di recente introduzione per recepire una Direttiva Comunitaria (84/641), nel Ramo Assistenza si configurano tutte le prestazioni (circa 40) che in precedenza venivano offerte agli assicurati (soprattutto nel Ramo R.C.Auto) da Società di Servizi che stipulavano specifici accordi con le imprese. Molte di queste società hanno richiesto ed ottenuto dagli organi di controllo l'autorizzazione ad operare come vere e proprie imprese di assicurazione, sia pure limitatamente al solo Ramo Assistenza. A loro volta numerose imprese hanno richiesto ed ottenuto la autorizzazione ad operare anche in questo Ramo. ASSISTENZA INFERMIERISTICA È la prestazione di assistenza e fornitura di cure operata da persone in possesso di specifico diploma per tale tipo di attività, spesso oggetto di rimborso nelle polizze Malattia. Essa è prevista contrattualmente sia in caso di ricovero , sia - più raramente - per le polizze che prevedono la degenza domiciliare. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI Definita anche A.N.I.A. Associazione di categoria cui aderiscono imprese italiane e estere operanti in Italia, quali soci effettivi o soci corrispondenti. Da essa promanano sia Sezioni Tecniche che Commissioni Consultive (nei vari Rami, legale, tributaria, per i rapporti di intermediazione, contabilità e bilanci, per le relazioni esterne, per i sistemi informativi, ecc.). ASSUNZIONE DI RISCHIO Operazione mediante la quale gli uffici tecnici di un'impresa di assicurazione provvedono a valutare il rischio, determinarne il premio, emettere successivamente il documento contrattuale o autorizzarne l'emissione da parte dell'agenzia. ATTESTAZIONE (O ATTESTATO) DI RISCHIO È il documento che, alla scadenza di un contratto di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, deve essere consegnato al contraente. Contiene l'indicazione dei dati prescritti, tra cui la classe di merito (assicurazione con formula bonus-malus) di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva. ATTI VANDALICI Vedi Eventi speciali. ATTIVITA' PERICOLOSE Sono quelle, in parte indicate nel T.U. delle Leggi di P.S. ed in parte ritenute tali dalla giurisprudenza per loro natura o per la natura dei mezzi impiegati, il cui esercizio comporta, in caso di danno, una presunzione di responsabilità in capo all'esercente. AUTO RISCHI DIVERSI Definita anche A.R.D., è la denominazione che comunemente viene riservata alle garanzie accessorie alla R.C. auto; esse sono Incendio, Furto, Guasti Accidentali, ecc. Rientra in ambito A.R.D. anche l'assicurazione relativa alla sospensione della patente di guida. AUTOASSICURAZIONE Trattasi di quella parte di rischio che l'assicurato gestisce in proprio, senza alcun ricorso all'assicurazione. AUTOCOMBUSTIONE È un fenomeno spontaneo, che interessa alcune sostanze, quando vengono ammassate senza consentire di disperdere il calore prodotto dal processo di ossidazione. Si presenta normalmente senza sviluppo di fiamma, quindi non è riconducibile alla definizione di incendio. AUTORIZZAZIONE (ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA) Atto amministrativo, sotto forma di de creto del Ministro dell'Industria, emesso, previa istruttoria atta ad accertare l'esistenza delle condizioni di legge, onde rimuovere il divieto generale ad esercitare le assicurazioni. AUTORIZZAZIONE (DECADENZA) L'impresa che non opera effettivamente per un intero anno decade dalla stessa. AUTORIZZAZIONE (DINIEGO DI) L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni è negata nei casi previsti dalla legge, ma contro il diniego è ammesso il ricorso al T.A.R. AUTORIZZAZIONE (REVOCA) La revoca dell'autorizzazione, disposta con decreto ministeriale secondo le norme di legge, ha luogo quando l'impresa non soddisfa più le condizioni d'ingresso, quando è gravemente inadempiente alle norme legislative sull'esercizio delle assicurazioni, nonché in altri casi tassativamente previsti. L'effetto principale è la liquidazione coatta disposta dal Ministro dell'Industria, che, però, può anche consentire all'impresa di porsi volontariamente in liquidazione. AVARIA GENERALE O COMUNE (TRASPORTI) L'istituto dell'avaria generale concerne tutti gli interessati alla spedizione marittima, ovvero il proprietario o noleggiatore della nave ed il proprietario o proprietari del carico. Nel corso del viaggio possono verificarsi circostanze per le quali il comandante della nave deve assumere tutte le iniziative giudicate necessarie per la salvezza comune. Dette iniziative comportano generalmente esborsi di danaro e/o sacrifici volontari. A titolo di spese, ad esempio, potranno aversi quelle di sosta forzata in un porto di rilascio o quelle conseguenti all'intervento di altre navi, rimorchiatori, ecc., per assistere, rimorchiare o salvare la nave in pericolo. A titolo di sacrifici, i danni provocati a parte del carico nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio, il getto di parte del carico, il danneggiamento volontario di parti della nave, i danni subiti dalla nave incagliata, nel corso delle operazioni di disincaglio. Spese e sacrifici danno origine alla dichiarazione di avaria generale o comune e la loro entità verrà ripartita in quota, tenendo conto del valore della nave, del carico e dei noli relativi al viaggio. AVVISO È in sostanza un obbligo contrattuale che deve rispettare l'assicurato, notificando all'impresa, nei termini previsti dalle norme, ogni situazione che interessi la validità del contratto, primo fra tutti l'avviso di un sinistro. Il termine di notifica varia a seconda della natura dell'evento ed è sancito dalle condizioni di polizza. AZIONE (DIRETTA) È la facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, sia pure convenendo anche l'assicurato quale litisconsorte necessario, accordata al danneggiato nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti (nonchè di quella R.C. aerei ed R.C. caccia).

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