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l'iva è falcidiabile

L' Iva è falcidiabile qualora un soggetto sovraindebitato proponga un piano di copertura della propria posizione debitoria che soddisfi i propri creditori in modo superiore rispetto all'alternativa liquidatoria. La sentenza del Tribunale di Pistoia, del 26 aprile, ha sancito che è possibile la falcidia dell’IVA nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. La decisione riguarda la proposta di accordo di ristrutturazione ex art. 3/2012 avanzata da un artigiano, in cui è stato ipotizzato il pagamento parziale dell’IVA, in una percentuale pari al 6, 25%. Le fonti della decisione del Giudice sono sostanzialmente tre: la sentenza del 7 aprile 2016 con cui la Corte di giustizia Ue ha stabilito che l’articolo 4, paragrafo 3, del TUE e gli articoli 2, 250 (paragrafo 1) e 273 della direttiva 2006/112/CE (sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) non si oppongono ad una legislazione nazionale. Un imprenditore insolvente può fare istanza ad un tribunale al fine di avviare una procedura di concordato preventivo, con lo scopo di onorare i debiti contratti prevedendo la liquidazione del proprio patrimonio. Attraverso tale liquidazione richiede di pagare solo una parte del debito Iva, confermando, a fronte della verifica di un terzo soggetto indipendente, che il debito non verrebbe onorato in modo migliore nell’ipotesi di fallimento. le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni unite del 27 dicembre 2016 e del 13 gennaio 2017, in cui si è affermato che il concordato con transazione fiscale, che per disposizione di legge prevede che l’Iva sia non falcidiabile, sia una forma speciale di concordato preventivo, la cui disciplina è una vera e propria eccezione al principio della tangibilità di crediti privilegiati, compresi i crediti fiscali; la modifica dell’articolo 182-ter della Legge fallimentare, che prevede che, dal 1° gennaio 2017, vi sia la possibilità di proporre il parziale pagamento di qualsiasi tributo amministrato dalle agenzie fiscali, quindi anche dell’Iva; Il Tribunale di Pistoia, condividendole ha sancito che l’Iva è falcidiabile anche nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonostante il dettato normativo di cui all’articolo 7 della legge 3/2012 affermi il contrario. Non Riesci A Sostenere I Tuoi Debiti? Hai una procedura esecutiva in corso? Le tue entrate si sono ridotte e le tue spese sono sempre più alte? MOLTO PROBABILMENTE PUOI BENEFICIARE DELLA LEGGE 3/2012 SUL SOVRAINDEBITAMENTO E ABBATTERE DEFINITIVAMENTE I TUOI DEBITI! Riempi il modulo e riceverai, SENZA IMPEGNO, tutte le informazioni.

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