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piano del consumatore

In questo periodo di forte crisi economica nel quale sono molte le famiglie sovraindebitate, ci sono delle opportunità, ad oggi poco note, in grado di risolvere situazioni spesso compromesse. La legge n. 3/2012 prevede tre diverse strade per rimediare alle situazioni di sovraindebitamento : il piano del consumatore l’accordo con i creditori la liquidazione del patrimonio Uno dei limiti previsti dalla citata normativa consiste nel fatto che non si possa accedere alle procedure di Sovraindebitamento , qualora il soggetto sovraindebitato vi abbia già fatto ricorso nei cinque anni precedenti. Piano del Consumatore convertito in proposta di accordo con i creditori Il Tribunale di Cagliari con ordinanza dell’11 maggio 2016 ha stabilito nondimeno che il piano del consumatore non omologato dal Giudice possa essere convertito in proposta di accordo con i creditori , chiarendo una questione molto dibattuta inerente la cumulabilità o meno del ricorso ad uno degli strumenti offerti dalle procedure riguardanti le crisi da sovraindebitamento . La vicenda in questione ha riguardato una coppia di coniugi i quali avevano contratto debiti con due finanziarie, una banca ed un fondo di solidarietà. Al fine di risolvere la loro posizione debitoria, ormai non più sostenibile e non proporzionata alle loro disponibilità, la coppia aveva fatto ricorso agli strumenti offerti dalla L. 3/2012 proponendo al giudice un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti e la rateizzazione dei pagamenti. In subordine, inoltre, avevano previsto e richiesto, qualora il piano non fosse stato omologato, che la loro istanza fosse convertita in proposta di accordo con i creditori . Piano del Consumatore non omologato dal Tribunale Il Tribunale aveva respinto l’istanza di omologa del piano del consumatore ritenendo che i debitori avessero colposamente determinato o comunque palesemente aggravato la propria condizione di sovraindebitamento , assumendo alcuni anni prima, nuove obbligazioni senza avere la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Il Tribunale ha però del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata, reputandola totalmente inamissibile a fronte della decisione di diniego di omologa del piano. A tal proposito i due coniugi, quindi, hanno deciso di avanzare ricorso al collegio, il quale ha confermato il diniego dell’omologa ma ha concesso la conversione del piano in proposta di accordo con i creditori . Perché il Piano del Consumatore è stato convertito in Accordo con i Creditori Le motivazioni del Collegio sono molteplici ma una di queste riguarda il principio di Meritevolezza di cui abbiamo ampiamente parlato in un nostro articolo “ La Meritevolezza: Un Elemento Fondamentale Per L’omologazione Del Piano Del Consumatore ” Il Collegio ha in primo luogo rammentato come la legge sul sovraindebitamento n. 3/2012 preveda tre diversi strumenti utilizzabili, ossia il piano del consumatore , l’accordo con i creditori e la liquidazione dei beni e che queste procedura prevedano dei requisiti di ammissibilità pressoché comuni a tutte e tre le procedure. L’elemento distintivo è il presupposto della meritevolezza che è dalla legge richiesto per il solo piano del consumatore proprio in ragione del fatto che il piano comporta spesso un sacrificio per i creditori. I giudici del Tribunale di Cagliari hanno ritenuto che i coniugi ricorrenti non avessero, nel caso di specie, ragionevolmente ed adeguatamente valutato la propria capacità economica presente e futura nel momento in cui assumevano le loro obbligazioni, di talché non poteva essere ritenuto meritevole il piano da loro proposto. Tuttavia, la non omologazione del piano del consumatore non comporta come conseguenza immediata l’inammissibilità della domanda subordinata di proposta di accordo. I giudici, inoltre, hanno continuato affermando che, nonostante l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 3 del 2012 , stabilisca che non si possa ritenere ammissibile la proposta allorquando il debitore abbia fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, tale passaggio sia stato interpretato ed applicato da molti giudici in modo restrittivo. Nel dettaglio: il debitore che ha proposto istanza di omologa non può proporre nessun altro ricorso nei cinque anni successivi qualora il debitore ne abbia già presentato uno. Il Tribunale di Cagliari, invece, ha reputato che tale preclusione possa essere applicata solo se il soggetto abbia avuto effettivo accesso a una delle tre procedure previste. Nel caso di specie, invece, il soggetto non ha mai beneficiato degli effetti previsti dalla legge in quanto non vi è mai stato effettivamente ammesso, pertanto impedirgli di richiedere che siano valutate le condizioni per poter accedere ad una procedura alternativa non sarebbe assolutamente ragionevole. A fronte di quanto affermato, quindi, i due coniugi hanno avuto l'ammissione alla possibilità di poter coinvolgere i creditori nell’approvazione dell’accordo.

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