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FIDEJUSSIONI E CAUZIONI

Fideiussioni e Cauzioni La fideiussione è un negozio giuridico con il quale un soggetto (garante) si impegna nei confronti di un creditore (beneficiario) a soddisfare l’obbligazione assunta da un debitore, nel caso quest’ultimo non adempia agli impegni (di “dare” e/o di “fare”) sottoscritti. La volontà del garante, che è soggetto terzo rispetto a creditore e debitore, si esplica attraverso la sottoscrizione dell’atto di fideiussione. L’atto di fideiussione è dunque un “contratto” sottoscritto da tre figure : un contraente (o debitore); un beneficiario (o creditore); un garante (fideiubente). Il garante è colui che offre garanzie per conto del contraente (debitore) nei confronti del beneficiario (creditore). Esistono principalmente 2 tipi di fideiussioni: a garanzia del "dare" (es: pagamenti derivanti da un contratto di locazione, da contratti di fornitura, dilazioni, rateazioni, etc); a garanzia del "fare" (es: esecuzione di un lavoro, fornitura di beni o servizi, etc). In Italia i principali soggetti attualmente autorizzati al rilascio di fidejussioni e cauzioni sono: le Banche le Compagnie di Assicurazione i Consorzi Collettivi di Garanzia Fidi (confidi, iscritti ad albi specifici della Banca d'Italia). le Società Finanziarie (iscritte agli albi 106 e/o 107) In Italia i principali soggetti attualmente autorizzati al rilascio di fidejussioni e cauzioni sono: Le Fideiussioni Bancarie Emesse da istituti di credito sono le più difficili da ottenere e anche le più onerose. Spesso vengono rilasciate solo previo deposito di titoli o conti vincolati a favore della banca stessa, a copertura parziale e/o totale della fideiussione. Inoltre, l’importo della garanzia oggetto di fideiussione va a congelare, in tutto o in parte, l’eventuale fido già a disposizione del richiedente e concesso dalla banca per altre attività/necessità dello stesso. Infine, il rilascio di una fideiussione bancaria è soggetto ad apposita segnalazione alla centrale rischi, limitando di fatto la possibilità del richiedente di ottenere altri finanziamenti o linee di credito presso altri intermediari finanziari (banche, assicurazioni, società finanziarie, etc.). Le Fideiussioni Assicurative Emesse da imprese di assicurazione, sono di norma meno onerose di quelle bancarie e non alterano la capacità del richiedente di ottenere altri finanziamenti o linee di credito sul mercato finanziario. Ultimamente le imprese di assicurazione hanno ridotto il campo di operatività nel settore delle fideiussioni, limitandolo al rilascio di garanzie solo a favore di beneficiari “Enti/Soggetti Pubblici” . Spesso, per alcune tipologie di fideiussione chiedono controgaranzie sotto forma di polizze di capitalizzazione vincolate a loro favore. Le Fideiussioni Finanziarie. Sono rilasciate da “società finanziarie” iscritte negli appositi albi (ex art. 106 e art. 107), tenuti dalla Banca d’Italia, di cui al Dlgs 1 settembre 1993 n.385 (testo unico bancario). Vengono utilizzate prevalentemente nelle garanzie tra privati. Le fideiussioni rilasciate dalle società finanziarie aventi particolari requisiti possono essere accettate anche da Enti Pubblici. Le società finanziarie solitamente non richiedono il deposito di fondi a garanzia dell’emissione della fidejussione, ma esclusivamente il pagamento del premio. Le Fideiussioni dei Confidi (Consorzi Collettivi di Garanzia Fidi). Con la "legge Confidi" ( Legge 24 novembre 2003, n. 326 ) è stato consentito ai Consorzi Fidi di iscriversi all'elenco speciale (ex articolo 107, Dlgs 385/1993), sottoponendosi alla vigilanza prudenziale continua sull'attività e sull'assetto patrimoniale da parte della Banca d'Italia, al pari delle banche. La legge 244/2007 (articolo 1, commi da 124 a 127) ha previsto, in modo uniforme per le diverse tipologie di debito tributario, che il contribuente possa fornire nei confronti dell'erario idonea garanzia mediante "polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385". I Confidi, quindi, sono in generale legittimati a garantire crediti dell'erario senza limitazioni o particolari ulteriori presupposti rispetto all'iscrizione a uno degli elenchi degli intermediari finanziari tenuti dalla Banca d'Italia. È evidente che con la nuova previsione normativa, il legislatore, tenuto conto degli sviluppi della disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ha ritenuto che questi possano ormai garantire - in linea di massima - una sufficiente affidabilità e solvibilità per tutelare l'interesse pubblico alla riscossione tributaria. Inoltre, a differenza di quanto si verifica per le fidejussioni bancarie e/o assicurative, non è richiesto alcun deposito vincolato di fondi a garanzia , ma soltanto l’adesione al Confidi ed il pagamento del premio.

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