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Art. Sulla Comunione 2

Titolo VII DELLA COMUNIONE Capo II DELLA COMUNIONE IN GENERALE Art.1111. (Scioglimento della comunione). Ciascuno dei partecipanti puo' sempre domandare [c.p.c. 784] lo scioglimento della comunione [c.c. 919, 1054, 1112, 1350, n. 11, 1506, 2283, 2817, n. 2, 2825]; l'autorita' giudiziaria puo' stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento puo' pregiudicare gli interessi degli altri [c.c. 320, 375, n. 3]. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni e' valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e' stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni [c.c. 713]. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto [c.c. 2646; c.n. 260, 872 . Art.1112. (Cose non soggette a divisione). Lo scioglimento della comunione [c.c. 1111] non puo' essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate [c.c. 1114, 1119]. Art.1113. (Intervento nella divisione e opposizioni) I creditori e gli aventi causa da un partecipante [c.c. 1103] possono intervenire nella divisione [c.p.c. 105, 267] a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione gia' eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione[c.p.c. 784]anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria [c.c. 2901] o dell'azione surrogatoria [c.c. 2900]. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili [c.c. 1350, n. 11], l'opposizione per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda [c.c. 2685]. Devono essere chiamati a intervenire, perche' la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtu' di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale [c.c. 1506, 2825]. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione puo' opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione [c.c. 737]. Art.1114. (Divisione in natura). La divisione ha luogo in natura, se la cosa puo' essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti [c.c. 1112, 1119, 1506]. Art.1115. (Obbligazioni solidali dei partecipanti). Ciascun partecipante puo' esigere che siano estinte le obbligazioni in solido [c.c. 1292] contratte per la cosa comune [c.c. 1108], le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti [c.c. 1299]. Art.1116. (Applicabilita' delle norme sulla divisione ereditaria). Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredita', in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite [c.c. 713, 846, 920, 1350, n. 11].

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