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Agevolazioni Fiscali

10/07/2006 - Il regime agevolato per le ristrutturazioni edilizie (detrazione Irpef 41%) è subordinato alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento venga separatamente esposto il costo della manodopera. È questo il contenuto dell’articolo 35 comma 19 della Manovra fiscale del nuovo Governo ( DL 223/2006 ) , che modifica la Finanziaria per 2006 (legge 266/2005) inserendo il comma «121-bis. Le agevolazioni di cui al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.». Ricordiamo che la Finanziaria 2006 ha portato dal 36 al 41% la detrazione Irpef per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio: a) Manutenzione ordinaria; b) Manutenzione straordinaria; c) Di restauro e di risanamento conservativo; d) Ristrutturazione edilizia. Tali interventi devono riferirsi alle parti comuni di edificio residenziale o (ad esclusione di quelli descritti al punto a)) sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Lo stesso vale per gli interventi di cui alle lettere c) e d), riguardanti interi fabbricati. 28/03/2006 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo scorso, il modello di comunicazione di inizio lavori per gli interventi di ristrutturazione edilizia, da utilizzare per fruire della detrazione Irpef del 41%. Ricordiamo che l’art 1, comma 121, della legge 266/2005 (legge Finanziaria per il 2006), ha portato dal 36 al 41% la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il suddetto comma 121 prevede che la detrazione si applichi a: - interventi: a) di manutenzione ordinaria , quali riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture, e interventi sugli impianti tecnologici esistenti; b) di manutenzione straordinaria , opere e modifiche sulle parti strutturali degli edifici, nonché sui servizi igienico-sanitari e tecnologici; c) di restauro e di risanamento conservativo , quali consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, inserimento di elementi accessori e nuovi impianti, eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) di ristrutturazione edilizia , rivolti a trasformare gli organismi edilizi, quali ripristino o sostituzione di elementi costitutivi, eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi ed impianti. Tali interventi devono riferirsi alle parti comuni di edificio residenziale o (ad esclusione di quelli descritti al punto a) sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. - G li interventi descritti alle suddette lettere c) e d), riguardanti interi fabbricati. Sono inoltre ammessi al beneficio della detrazione altri interventi previsti da specifici provvedimenti e finalizzati ad esempio alla realizzazione di parcheggi su aree pubbliche, alla eliminazione di barriere architettoniche, all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, alla adozione di misure antisismiche, all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Possono usufruire della detrazione i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi. In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini. La comunicazione va inviata prima dell’inizio dei lavori, in busta chiusa e mediante raccomandata senza avviso di ritorno, al Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, 65129 Pescara. Il modello è disponibile anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it . A fronte dell’innalzamento dal 36 al 41% della detrazione a fini Irpef, la Finanziaria 2006 non ha più prorogato il regime agevolato dell’IVA con aliquota del 10% per le prestazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. Dal 1° gennaio 2006 quindi si è tornati ad applicare l’aliquota Iva del 20% alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma 1 del Dpr 380/2001, effettuate su abitazioni private, che attualmente, in assenza di proroga del regime agevolato, sono tornate all’aliquota ordinaria del 20%.

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