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RESPONSABILITA' PENALE D'IMPRESA

LA NORMATIVA Il D.Lgs 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti (persone giuridiche e società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto. I reati rispetto ai quali può essere affermata la responsabilità della società sono abbastanza numerosi. Le casistiche più rilevanti riguardano i reati societari e finanziari, i reati contro la pubblica amministrazione e quelli commessi per inosservanza della nuova normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 9 aprile 2008). Per evitare la responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 la società deve dotarsi, prima della commissione del reato, di una serie di misure. In particolare di un modello organizzativo e di controllo formalizzato, idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti. Il decreto fissa in termini generali il contenuto minimo del modello, prescrivendo che sia sottoposto a verifiche periodiche di adeguatezza e aggiornamento. Per ogni società occorre quindi un’analisi specifica che, individuando le aree maggiormente sensibili al possibile verificarsi di illeciti (es. settore acquisti, determinati processi produttivi, appalti, finanziamenti, rapporti con enti pubblici, ecc.), consenta di rimuovere situazioni di potenziale rischio o, almeno, riportarle entro limiti accettabili. SANZIONI PECUNIARIE Introduzione di un meccanismo sanzionatorio basato sul meccanismo delle “quote”. Interdizione dell’esercizio dell’attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; Divieto di pubblicizzare beni e/o servizi.

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