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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI


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Riferimenti normativi: artt. 17, 28, 29 D.Lgs 81/2008


ð Unità operativa: Torino


ð Verifica degli adempimenti formali con esame della documentazione, indicazione sulle eventuali carenze riscontrate e modalità di acquisizione dei documenti mancanti (nomine, comunicazioni, richiesta schede chimici, dichiarazioni conformità, certificazioni, situazione antincendio, formazione ecc)


ð Verifica della completezza e correttezza della documentazione predisposta ed adeguamento delle procedure in essere


ð Visita della struttura con la verifica sulle necessità incombenti e necessarie per la continuazione dell’attività, in modo da predisporre un successivo audit mirato alla stesura del Documento di valutazione del rischio;


ð Analisi degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e dei prodotti, in collaborazione con il medico competente, con individuazione dei rischi esistenti;


ð Nomine figure previste dal D.Lgs. 81/2008;


ð Stesura del Documento di cui all'articolI 28 – 29 del D.Lgs. 81/2008;


- relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale saranno specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;


- indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);


- programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;


- individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;


- indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;


- individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;


ð Data certa del documento


ð Comunicazioni ufficiali all’INAIL del nominativo del RLS;


ð Compilazione del Documento di comunicazione dei rischi come previsto dall’art 26 comma 1 del D.L.gs 81/2008


ð Modulistica


ð Mansionario