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RICONOSCIMENTO INVALIDITA' CIVILE

Ai sensi dell’art. 42 della lgge 326/2003, il ricorso giudiziale può essere depositato per mezzo di un avvocato , a pena di decadenza, entro 6 mes i dalla data di ricezione del verbale di visita. Tale ricorso dovrà necessariamente contenere la richiesta di riconoscimento di un determinato grado di invalidità civile ed il conseguente riconoscimento del diritto assistenziale ( beneficio economico o altro beneficio ) di cui si intende avvalersi l’avente diritto. La richiesta deve riferirsi alla data della domanda amministrativa di riconoscimento o di aggravamento del verbale oggetto della controversia. Nel caso in cui sussistessero piùverbali, la data di decorrenza riguarderà il verbale più antico. E’ bene rappresentare che il ricorso giudiziale non può essere considerato come una impugnazione del verbale di visita, bensi’ esso rigurda unicamente l’accertamento del grado di invalidità. Contestualmente al deposito del ricorso bisogna allegare allo stesso i seguenti documenti: Copia del verbale o dei verbali di cui si chiede la modifica della valutazione La documentazione medica comprovante la condizione di salute del ricorrente La dichiarazione dei redditi del ricorrente, solo nel caso in cui essa sia specificamente richiesta in ordine al diritto invocato Altra documentazione attestante il possesso degli altri requisiti non sanitari e non reddituali del diritto assistenziale invocato La documentazione reddituale del ricorrente e di tutti i familiari risultanti dallo stato di famiglia per ottenere l’esenzione della condanna alle spese legali Lo stato di famiglia Le autocertificazioni richieste per legge o facoltative.

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