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626 condominio: valutazione rischi del condominio e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08

Il nuovo D.Lgs. 81/08 , che ha integrato e sostituito la 626 , considera a tutti gli effetti l’ amministratore di condominio un datore di lavoro , pertanto, come tutti i datori di lavoro, è tenuto per legge ad effettuare la valutazione rischi del condominio a cui è preposto. Analizzando nel dettaglio la normativa in vigore in materia di tutela dei lavoratori sul lavoro è possibile affermare che per equiparare un condominio a un’azienda è necessario che ci sia un lavoratore, classico esempio dei condomini con servizio di portierato. Il D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09 impone (art. 3 comma 9) che ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (es. portieri, addetti alla custodia, addetti alle pulizie, addetti alla manutenzione, ecc.) debba essere fornita idonea informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37, in merito alla mansione lavorativa svolta; agli stessi lavoratori devono essere forniti eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed idonee attrezzature. Il datore di lavoro, ossia l’amministratore di condominio, deve quindi adempiere agli obblighi sopra riportati. Per ulteriori informazioni visita la pagina //www.grupposef.com/sicurezza-sul-lavoro/valutazione-rischi-condominio.html oppure contattaci tramite il seguente link //www.grupposef.com/contatti.html

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