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La nuova modalità di gestione delle "Terre e Rocce da Scavo" è definita in 2 articoli della legge legge n. 98 del 9 agosto 2013 - L'articolo 41 comma 2: prevede l’applicazione del Regolamento di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161 solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. - L'articolo 41 bis: regola tutte le altre casistiche, ossia i cantieri inferiori a 6.000 mc (c.d. cantieri di cantieri di piccole dimensioni), e tutte le casistiche che non ricadono nel d.m. 10 agosto 2012, n. 161.

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